ORDINANZA N.3
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1 quater legge 31 luglio 1975, n. 363 (Provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), promosso con ordinanza
emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Taranto, nel procedimento civile
vertente tra Bortone Giuseppe ed altra e Nutile Angelo, iscritta al n. 33 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21
settembre 1977.
Udito
nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Michele
Rossano.
Ritenuto che il pretore di
Taranto, con ordinanza 18 maggio
Considerato che nel corso
di questo giudizio di legittimità costituzionale è sopravvenuto il
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n.
395, che ha abolito il regime di sospensione degli sfratti, previsto dalle
precedenti norme in materia di locazioni, ed ha stabilito, in via definitiva, i
seguenti termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30 aprile 1979
per la esecuzione di provvedimenti divenuti esecutivi
rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e
dopo il 1o gennaio 1977;
Considerato, inoltre, che
l'art. 2, comma secondo, decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella
legge 31 marzo 1979, n. 93, prescrive, tra l'altro, che per i provvedimenti
divenuti esecutivi anteriormente al 1o gennaio 1976
continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del
1978, convertito nella legge n. 395 del 1978;
Considerato, infine, che
l'art. 6, comma primo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, prescrive che
< l'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi
previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già
stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93 >;
Ritenuto,
pertanto, necessario che il pretore di Taranto proceda, alla stregua delle
nuove disposizioni, a nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al pretore di Taranto.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 17/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 23/01/80.