SENTENZA N.2
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 58 e 69 della legge 10
agosto 1950, n. 648 e dell'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riversibilità delle pensioni di guerra), promosso
con ordinanza emessa il 3 marzo 1975 dalla Corte dei conti - Sezione III
giurisdizionale, sul ricorso proposto da Greco Giovanna ved.
Bonomo, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il
Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
L'art. 58 della legge 10
agosto 1950, n. 648, nel disciplinare il diritto alla pensione della vedova del
pensionato di guerra poneva, come condizione per il riconoscimento del diritto
stesso, il fatto che il matrimonio celebrato posteriormente alle ferite o
malattie da cui derivò la morte del titolare della pensione non fosse durato
meno di un anno, ovvero che fosse nata prole, ancorché
postuma. Per il caso in cui, poi, il titolare venisse a morire per cause
diverse da quelle che avevano determinato l'invalidità, l'art. 69 della stessa
legge prevedeva, a favore della vedova non legalmente separata, il diritto alla
riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui
godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi
sulle pensioni normali, sempre a condizione che il matrimonio non fosse durato
meno di un anno, ovvero fosse nata prole, ancorché
postuma.
Detta disciplina, per
quanto riguarda la durata minima del matrimonio e la nascita di prole, risulta confermata dall'art. 44 della legge 18 marzo 1968,
n. 313. Le medesime condizioni sono mantenute anche dall'art. 40 del d.P.R. 23
dicembre 1978 n. 915.
Peraltro lo stesso giudice
ha ritenuto di dover censurare la normativa sopra ricordata per quanto riguarda
i menzionati requisiti per ottenere la pensione di riversibilità,
prospettandone il possibile contrasto, in primo luogo, con il principio di eguaglianza, e ponendo in particolare evidenza la
discriminazione irrazionale che i requisiti medesimi indurrebbero a carico
delle vedove di pensionati di guerra in funzione della durata del matrimonio e
della sopravvenienza di figli.
La censura non é fondata.
Questa Corte, invero, ha
già avuto occasione di affermare (sent. n. 3 del 1975), in analoga fattispecie concernente
l'esclusione del diritto a pensione di riversibilità delle vedove di pensionati
statali con durata minima (due anni) del matrimonio contratto in data
posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa, che i criteri
limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da
già pensionati risultano dettati, in via generale, dal legislatore, come remora
alla ipotesi non infrequente di matrimoni contratti non per naturale affetto e
quindi, in tal senso, sospettabili, sicché le condizioni restrittive volte a
garantire, in qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio si
risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente
iniziative. Con cio, affermava allora questa Corte,
doveva riconoscersi la ragionevole giustificazione della restrizione e doveva,
quindi, escludersi la violazione dell'art. 3 Cost.
Anche nel caso attuale
valgono le considerazioni ora richiamate, giacche, per quanto riguarda il
limite minimo di durata del matrimonio, é di tutta evidenza che trattasi di
cautela volta a tutelare gli stessi interessi perseguiti
nell'ipotesi sopra ricordata. Ed anzi, deve rilevarsi che il legislatore,
prevedendo il termine minimo di un solo anno, ha
sostanzialmente mostrato di essere sensibile ad una esigenza di
particolare favore per le pensioni di guerra.
Per quanto riguarda poi il
particolare aspetto di pretesa discriminazione fra vedove con prole e senza
prole, é evidente che la ratio della norma, ispirata ad una tutela più
penetrante dei diritti delle prime, risponde a criteri di indiscutibile
razionalità, uniformandosi ai principi fondamentali di garanzia della famiglia
in genere e di protezione dei figli in particolare.
Tanto meno può ritenersi
valida, poi, l'argomentazione, pur prospettata dal giudice a quo secondo cui la
situazione giuridica della moglie durante il primo anno di matrimonio dovrebbe
considerarsi ingiustamente vessatoria, comportando tutti gli obblighi di legge,
ed essendo, invece, escluso nello stesso periodo il suo diritto alla pensione.
Invero, la già affermata
razionalità della differenziazione esclude l'operatività, nella specie,
dell'invocato principio di eguaglianza.
Né vale a contrastare le
conclusioni ora esposte la considerazione che, come pure sostiene il giudice a
quo, il motivo della tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente
iniziative, posto a base della citata giurisprudenza di questa Corte, non
sarebbe automaticamente applicabile nella specie, per la natura particolare
della pensione di guerra, per l'irrazionalità del termine di un anno e per la esclusione della prova contraria alla presunzione di non
genuinità del matrimonio contratto.
La peculiarità della
pensione di guerra, invero, che si identifica nella
sua funzione risarcitoria e non meramente assistenziale, non é certamente tale
da escludere la operatività, anche in quel campo, delle esigenze di tutela del
pubblico erario avvertite a proposito delle pensioni civili, giacché le
esigenze stesse riguardano in entrambe le ipotesi, la finanza pubblica e sono
indipendenti dalla natura dell'istituto giuridico cui si riferiscono.
A dimostrazione della
ragionevolezza del termine di un anno, vale, poi,
quanto già sopra si é osservato in proposito, mentre é chiaro che la lamentata
assolutezza della cautela adottata dal legislatore ha in sé una forza logica
sufficiente a giustificarne l'operatività e tale, quindi, da escludere la
violazione dell'art. 3 Cost.
Si assume anche che la
censurata restrizione inciderebbe sui diritti della famiglia, in quanto, per la
durata di un anno, ne limiterebbe la pienezza degli
effetti giuridici, in violazione dell'art. 29 Cost. Ma é agevole osservare che
come questa Corte ha pure, nel caso analogo sopra richiamato, avuto modo di
affermare-la normativa in esame esula dal campo dei diritti e doveri reciproci
tra i membri del nucleo familiare, cui invece si riferisce la norma
costituzionale invocata.
Quest'ultima, invero,
salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico - sociali della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, i quali non vengono in
considerazione in tema di diritto a conseguire una pensione di riversibilità
che inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non
direttamente influente ai fini suddetti.
Analoghe considerazioni
possono svolgersi, infine, per quanto riguarda il preteso ostacolo alla
formazione della famiglia ravvisato nella normativa impugnata, con conseguente
assunta violazione dell'art. 31, primo comma, Cost.
Anche a tale proposito, invero, non può non farsi riferimento ai contenuti ed
agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati, i quali
trascendono, ovviamente, la materia oggetto di questo giudizio, onde non é
lecito considerare la limitazione in discorso idonea ad assumere la portata
restrittiva prospettata dal giudice a quo.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 44
della legge 18 marzo 1968, n. 3l3, in materia di pensioni di guerra, sollevata dalla
Corte dei conti con ordinanza del 3 marzo
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 17/01/80.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA – Edoardo
VOLTERRA – Guido ASTUTI –
Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 23/01/80.