Ordinanza n. 151 del 1979
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ORDINANZA N. 151

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi 5 e 6 e 27, commi 4 ed ultimo, del Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordina mento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promossi con le seguenti ordinanze: 1) quattro ordinanze - di identico contenuto - emesse il 28 gennaio 1975 dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno - sezione lavoro - nei procedimenti civili vertenti tra Trosa Gaetano, Aldieri Amedeo, Guelfi Mimì, Del Muscio Rosa ed altri, e l'Azienda tranvie autofilovie Napoli - A.T.A.N., iscritte ai nn. 507, 508, 509 e 510 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;

2) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra De Pità Paolo e l'Azienda comunale navigazione interna lagunare - A.C. N.I.L., pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1977, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda tranvie autofilovie Napoli - A.T.A.N. -, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Pepe, Raffaele Fiore ed Ennio Trani;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che con le quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 gennaio 1975, la Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno - sezione lavoro - ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, comma 4, del Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui non riconoscono diritto alla indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio con diritto a pensione, e nella parte in cui commisurano tale indennità allo stipendio o paga ultimi raggiunti, senza tener conto della intiera retribuzione effettivamente percepita;

che con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1974 (pervenuta alla cancelleria di questa Corte soltanto il 7 febbraio 1977) il Tribunale di Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 36, comma 1 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del citato Regolamento, in quanto non riconosce agli eredi del dipendente deceduto senza diritto a pensione, il diritto a conseguire iure successionis la indennità di buonuscita; che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità o la connessione delle sollevate questioni.

Considerato che tutte le cennate questioni sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1975, per la quale, nella specialità e nella complessità del rapporto di prestazione d'opera degli autoferrotranvieri, a) l'indennità di buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla pensione non ha diritto; b) essendo sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, tale indennità ha la stessa natura di intrasmissibilità ereditaria propria della pensione; c) la espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti", cui l'indennità in parola viene commisurata, va interpretata nel senso che comprenda l'intera retribuzione finale; che le questioni sollevate dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno sono state altresì dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 243 del 1975 e nn. 23 e 66 del 1976; che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le ordinanze in epigrafe della Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno e del Tribunale di Venezia, degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, commi 4 ed ultimo, del Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1979.