Sentenza n. 149 del 1979
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SENTENZA N. 149

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497 (Liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra); art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con riferimento all'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1975 dalla Corte dei conti - sezione 4 giurisdizionale - sul ricorso di Leva Giovanni, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto

Nel corso del giudizio a seguito di ricorso proposto da Leva Giovanni, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale pensioni militari, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo comma del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza che la disciplina impugnata stabilisce un termine di decadenza di cinque anni per la proposizione della domanda volta ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato in relazione ad una infermità contratta durante il servizio militare e comportante la incapacità di intendere e di volere, mentre nessun termine di decadenza, in analoga situazione soggettiva, é previsto dall'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 relativamente alle pensioni privilegiate di guerra. Poiché la ragione giustificatrice di quest'ultima disposizione é da rinvenire unicamente nella condizione personale degli interessati i quali non siano in grado, essendo minori di età ovvero malati di mente, di tutelare i propri interessi, le norme impugnate comporterebbero una ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento di fronte a situazioni soggettive del tutto identiche.

Non vi é, nel presente giudizio, costituzione della parte privata né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti solleva, in riferimento all'art. 3, priino comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497, sulla procedura di liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra, e dell'art. 169 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione all'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Le due disposizioni denunciate stabiliscono un termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del servizio per la presentazione delle domande di constatazione di infermità o lesioni dipendenti da causa dì servizio al fine di ottenere un trattamento pensionistico privilegiato: mentre a norma dell'art. 89, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, per il conseguimento delle pensioni (privilegiate) di guerra, per i minori e i dementi quel termine é sospeso finché duri la incapacità di agire.

La Corte dei conti, dovendo pronunciarsi sulla eccepita tardività di una domanda di pensione militare privilegiata ordinaria, prodotta dal padre dell'interessato, infermo di mente, dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 9 del d.lgt. n. 497 del 1916, sostanzialmente recepito dall'art. 169 del t.u. n. 1092 del 1973 (applicabile nel caso di specie in base al disposto del successivo art. 256), ha rilevato una ingiustificata violazione del principio di eguaglianza, osservando che la diversità di disciplina, di fronte a situazioni soggettive del tutto identiche, non avrebbe "alcuna razionale giustificazione o alcuna rispondenza in esigenze etico-sociali", in quanto la sospensione del termine per le constatazioni sanitarie, prevista dal ricordato art. 89 della legge n. 313 del 1968 in favore dei minori e dei dementi, "trova il suo fondamento e la sua giustificazione non nelle particolari situazioni oggettive di disagio legate alle anormali condizioni del tempo di guerra, ma nelle condizioni soggettive degli interessati che, unicamente a causa della minore età o delle loro condizioni mentali, non siano in grado di far valere i propri diritti e di tutelare i propri interessi". Infatti la detta sospensione é prevista dall'art. 89 fino al momento in cui i soggetti interessati abbiano reintegrata la loro capacità di agire (o per la raggiunta maggiore età, nel caso dei minori, ovvero per la guarigione o la nomina di un rappresentante legale, nel caso dei dementi), "e non invece fino al momento in cui, cessato lo stato di guerra, si siano ripristinate nel Paese obbiettive condizioni di normalità".

2. - La questione é fondata. Questa Corte é già stata chiamata a giudicare della legittimità dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497, sotto un diverso profilo, e precisamente in relazione alla pretesa disparità di trattamento tra le pensioni militari di guerra, per le quali é richiesta da detta norma la sola constatazione dell'infermità, e le pensioni privilegiate ordinarie, per le quali invece occorre altresì l'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio. Con sentenza 5 dicembre 1974, n. 277, tale questione di legittimità fu dichiarata non fondata, riconoscendo la piena giustificazione del trattamento differenziato delle pensioni privilegiate ordinarie, per cui tutte le leggi hanno sempre richiesto la prova rigorosa, a carico degli interessati, della dipendenza da causa di servizio, mentre per le pensioni di guerra a favore dei soggetti militari o ad essi equiparati, tale dipendenza é presunta, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione, ritenendosi sufficiente secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, la constatazione dell'evento dannoso, ferita, lesione o infermità, che si considera come dipendente da causa di servizio in correlazione con lo stato di guerra, ovvero con situazioni che, per la peculiarità delle vicende sociali e politiche nelle quali si sono verificate, la legge abbia assimilato alla guerra.

Diverso oggetto ha la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte, rispetto alla quale non ha rilievo il criterio discriminatore della speciale disciplina delle pensioni di guerra, costituito dalla peculiarità degli eventi bellici e delle situazioni oggettive connesse alle anormali condizioni del tempo di guerra, essendo denunciata la disparità di trattamento in ordine ad una condizione soggettiva degli interessati (minore età o demenza), che non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra ovvero di pace.

Ora non sembra possibile dubbio sulla ratio della già ricordata disposizione dell'art. 89, primo comma, della legge n. 313 del 1968, ove, in ordine al medesimo termine perentorio di cinque anni, é tuttavia stabilito che "per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità di agire". La ragione di questa disposizione (confermata anche dall'art. 99, ultimo comma, del nuovo t.u. oggi vigente delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), consiste nella esigenza di assicurare piena possibilità di tutela giuridica a coloro che, per l'età minore o per le loro condizioni mentali, non siano in grado di far valere i propri diritti; ed é ragione che si riferisce unicamente alla particolare condizione personale di questi soggetti, come é confermato anche dal fatto, rilevato dalla Corte dei conti, che la sospensione del termine per l'ammissibilità delle domande di constatazione é dalla legge disposta finché duri la loro incapacità di agire, e non già in relazione alla cessazione dello stato di guerra o dell'anormale situazione ad esso assimilata.

Nell'ambito dello speciale diritto pensionistico, si deve pertanto riconoscere che la denunciata disparità di trattamento é priva di razionale fondamento e che non v'é motivo per cui possa giustificarsi la inapplicabilità di quella disposizione, anche in materia di pensioni privilegiate ordinarie. A1 riguardo, una sicura conferma dell'esigenza che ne postula la estensione é offerta dall'analogo disposto dell'art. 191, ultimo comma, del vigente t.u. del 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ove, ai fini della decorrenza delle pensioni e degli assegni liquidabili a domanda, é stabilito in via generale che "per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, "finché duri la (loro) incapacità di agire".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1979.