Sentenza n. 128 del 1979
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SENTENZA N. 128

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Rocchetti Cesare, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto in fatto

Con atto 13 maggio 1972, diretto al pretore del mandamento di Teramo, Aldo Balletta, funzionario del Banco di Napoli, propose querela, per il reato di diffamazione, contro Cesare Rocchetti, affermando che quest'ultimo - quale consulente di parte nella causa civile tra la soc. per az. "Gardenmarmi" e il Banco di Napoli, pendente davanti al tribunale di Teramo - aveva, nella relazione scritta depositata il 22 febbraio 1972, usato espressioni e fatto apprezzamenti offensivi della reputazione del querelante.

Con sentenza 14 maggio 1974 il pretore di Teramo dichiarò il Rocchetti colpevole del delitto di diffamazione, previsto dall'art. 595, commi primo e secondo, cod.pen., e lo condannò alla pena di lire quattrocentomila di multa, al pagamento delle spese del procedimento, al risarcimento dei danni, ed al rimborso delle spese in favore della parte civile, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena per cinque anni.

Avverso tale sentenza il Rocchetti propose appello, deducendo, con il primo motivo, che nella specie era applicabile la scriminante dell'art. 598, comma primo, cod.pen., perché i consulenti "vengono designati dai difensori del litigante, del quale sono veri e propri condifensori", "veri e propri patrocinatori e come tali legati al dovere della fedeltà di difesa".

Con sentenza 10 febbraio 1975 il tribunale di Teramo rigettò l'appello, escludendo, innanzitutto, la sussistenza della immunità prevista dall'art. 598 codice penale.

Avverso questa sentenza il Rocchetti propose ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, che il tribunale di Teramo, come il pretore della stessa città, aveva escluso che il consulente tecnico di parte potesse usufruire dell'esimente di cui all'art. 598 codice penale.

Con ordinanza 9 dicembre 1975 la Corte suprema di cassazione - sezione quinta penale - ha ritenuto rilevante ai fini della decisione del procedimento penale e non manifestamente infondata la questione - sollevata dal ricorrente - concernente la legittimità costituzionale dell'art. 598, comma primo, codice penale "nella parte in cui non estende al consulente di parte l'impunità prevista per i patrocinatori", in riferimento agli artt.3 e 24, comma secondo, della Costituzione.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 16 giugno 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Secondo la Corte di cassazione sussisterebbe contrasto tra l'art. 598, comma primo, codice penale - nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa - e gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto le funzioni del consulente tecnico di parte, difensore specializzato in taluni campi della scienza e della tecnologia, sarebbero assimilabili a quelle del patrocinatore, difensore legale; e sarebbe quindi menomata l'ampia garanzia del diritto di difesa, riconosciuto senza distinzione alcuna tra difesa legale e difesa tecnica.

2. - Il riferimento all'art. 24, comma secondo, e all'art. 3, comma primo, della Costituzione non é appropriato.

L'art. 87 del codice di procedura civile, secondo cui la parte può farsi assistere da uno o più avvocati o anche da un consulente tecnico nei casi e nei modi stabiliti dal codice stesso, in tali limiti soltanto pone su un piano di parità il rilievo giuridico all'attività di assistenza del consulente tecnico e giustifica la qualifica di difensore tecnico riconosciutagli dalla giurisprudenza.

Invero il rilievo all'assistenza tecnica del consulente non giustifica illazioni su principi concernenti l'assistenza professionale dell'avvocato e tanto meno su distinzioni tra attività professionali di assistenza dell'avvocato e "ministero" del procuratore (art. 82 c.p.c.).

Nel campo penale la Corte di cassazione ha affermato che la figura del consulente tecnico si evince dall'art. 341 c.p.p. (sequestro presso difensori e consulenti tecnici) e dagli artt. 380 e 381 c.p. (sanzioni penali per le infedeltà dei difensori e dei consulenti tecnici). E da tali disposizioni ha tratto argomento per affermare che la menomazione della difesa del consulente di parte può inquadrarsi nell'art. 185, n. 3,c.p.p., come inosservanza di disposizioni prescritte a pena di nullità.

In relazione a tali premesse va considerato:

- sotto l'aspetto soggettivo, che, nel presupposto della nomina del consulente di ufficio da parte del giudice civile (art. 61 c.p.c.) o di una perizia disposta dal giudice penale (art. 314 c.p.p.),il consulente é nominato dalla parte che, a suo giudizio, ritiene che abbia la particolare competenza tecnica necessaria con riguardo all'accertamento compiuto dal consulente di ufficio nel procedimento civile o dal perito in quello penale;

- sotto l'aspetto oggettivo, che l'accertamento tecnico sia nel procedimento civile sia in quello penale ha giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l'oggetto.

3. - L'art. 598 cod.pen., invece, prevede limiti soggettivi ed oggettivi diversi ed ha carattere eccezionale.

I limiti soggettivi riguardano la qualità delle parti ed i patrocinatori.

Ai termini del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il patrocinio é riservato: nei procedimenti civili davanti ai pretori, tribunali, Corti di appello, Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori, a difensori muniti di procura per svolgere attività di assistenza e rappresentanza nell'osservanza dell'ordinamento suindicato e delle norme del codice di procedura civile sull'attività professionale degli avvocati e procuratori circa la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti processuali. Nei procedimenti davanti ai pretori il patrocinio può essere esercitato anche dai praticanti procuratori ai termini della citata legge sulle professioni di avvocato e procuratore e quindi anche davanti ai conciliatori (art. 311 cod.proc.civ.). Soltanto fuori dalle sedi di pretura le parti possono farsi rappresentare da "persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o separato".

Nel procedimento penale, in cui lo Stato esercita l'azione punitiva, la nomina del difensore - avvocato o procuratore ai termini dell'ordinamento professionale suindicato - é fatta di ufficio dal magistrato competente, qualora non sia stata fatta dall'imputato, per l'assistenza nell'istruttoria e nel giudizio, qualora non occorra il mandato speciale nei casi in cui é ammessa la facoltà dell'imputato di farsi rappresentare. E la nomina del difensore, legittimato ai termini della legge professionale é prescritta per la parte civile e il responsabile civile (artt. 124 e 128 c.p.p.).

4. - Nella determinazione dei limiti oggettivi va considerato anche il contenuto giuridicamente rilevante dell'attività svolta. In vero a tale attività é bensì dato rilievo sotto l'aspetto soggettivo per la qualifica di patrocinatori, ma lo é anche sotto l'aspetto oggettivo in quanto l'art. 89 c.p.c. stabilisce che, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive; ed attribuisce al giudice il potere di disporre, con ordinanza, che si cancellino le espressioni sconvenienti ed offensive; e, inoltre, con la sentenza che decide la causa, il giudice può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

Detti limiti consentono di affermare, con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che la non punibilità delle offese prevista dall'art. 598 c.p. ha fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti sia nel caso di offesa strettamente necessaria, sia nel caso di offesa non necessaria che s'inserisce nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale. E in proposito va considerato che la norma non attribuisce un diritto all'ingiuria e quindi alla non punibilità, ma tutela la libertà della difesa, che sarebbe non efficiente e quindi non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro. Ciò posto, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla non punibilità delle offese ai termini dell'art. 598 c.p., deve escludersi che la garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost. possa estendersi al consulente tecnico, che non é legittimato all'esercizio del patrocinio e svolge attività di consulenza concernente cognizioni tecniche e quindi una attività obiettivamente diversa da quella tecnica giuridica, che i patrocinatori, nell'esercizio professionale, debbono svolgere nella dinamica dei procedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio.

Non é, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dedotta al fine dell'estensione di una norma eccezionale, quale l'art. 598 c.p.

Il riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione é stato ritenuto appropriato da questa Corte soltanto nei casi di effettiva concreta violazione di un diritto soggettivo concernente l'oggetto del diritto, ma non di un diritto ad ottenere la non punibilità di un reato prevista per situazioni la cui rilevanza giuridica é diversamente disciplinata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598, comma primo, cod.pen. - nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa - proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 9 dicembre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1979.