Sentenza n. 116 del 1979
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SENTENZA N. 116

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dal tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Chierichini Augusto, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto in fatto

Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento nel procedimento penale, condotto con rito sommario, a carico di Chierichini Augusto, imputato di omicidio colposo in danno di Porto Francesco, la moglie e la figlia minore di quest'ultimo, con istanza 22 dicembre 1976 diretta al presidente del tribunale di Roma, 3a sezione penale, chiedevano la liquidazione di una somma, a titolo di provvisionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti di De Santis Teresa e s.p.a. MEIE, delle quali domandavano la citazione, quali responsabili civili, nella rispettiva qualità di proprietaria e di società assicuratrice dell'autovettura investitrice che aveva cagionato la morte del Porto Francesco.

Con ordinanza emessa l'11 marzo 1977, il tribunale ha rilevato che alla proponibilità della richiesta avanzata dalle parti civili, osta l'attuale disposto dell'art. 108 del codice di procedura penale, il quale non prevede la citazione del responsabile civile durante la fase degli atti preliminari al dibattimento, qualora il procedimento sia stato condotto con istruzione sommaria.

Consegue da ciò, ad avviso del tribunale, che durante detta fase il danneggiato resta privo di tutela, e questa limitazione s'appalesa ancor più ingiustificata ove si consideri che il citato art. 24 della legge n. 990 del 1969 consente al danneggiato di chiedere la provvisionale durante tutto il corso del giudizio di primo grado.

Dopo aver osservato che, nel caso in esame, ricorrono quelle stesse ragioni che, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentiva la citazione del responsabile civile nel corso dell'istruttoria sommaria (sentenza n. 14 del 1976), il tribunale ha sollevato d'ufficio, ritenendola rilevante ai fini della decisione sulla istanza avanzata dalle parti civili, e non manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti condotti con rito sommario, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

L'ordinanza, dopo le comunicazioni e notificazioni di rito, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il che, ad avviso del giudice a quo, si risolve in una violazione dell'art. 24 della Costituzione, rimanendo, durante tale fase, privo di tutela il diritto del danneggiato all'assegnazione della somma anzidetta.

2. - La questione é fondata.

L'art. 108 cit., nel suo primo comma, prevede che nel procedimento con istruzione formale la citazione del responsabile civile debba essere fatta "al più tardi" per il dibattimento fissato per la prima volta, con ciò stesso consentendo tale citazione ancor prima, e cioé nel corso della istruzione e degli atti preliminari al giudizio; mentre prescrive che negli altri procedimenti la citazione possa essere fatta solo per il dibattimento. La Corte, però, con sentenza n. 14 del 1976, di detta norma ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. Ed a tale pronuncia é pervenuta osservando che l'impossibilità per il danneggiato di chiedere la provvisionale contro l'assicuratore durante il corso dell'istruzione sommaria, oltre a concretare una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione formale (durante la quale la predetta richiesta é, invece, ammissibile), si risolve in una violazione dell'art. 24 della Costituzione, rimanendo, durante il corso dell'istruzione sommaria, privo di tutela il diritto del danneggiato ad ottenere la pronuncia di cui all'art. 24 della citata legge del 1969.

Rileva, giustamente, il giudice a quo che nella questione ora sottoposta all'esame della Corte ricorrono quelle stesse ragioni che, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, furono poste a base della sentenza n. 14 del 1976. Ed invero, mentre nei procedimenti con istruzione formale la citazione in parola, come già ricordato, può essere fatta tanto nel corso dell'istruzione, quanto nella fase degli atti preliminari al giudizio, e al più tardi per il dibattimento fissato per la prima volta, in quelli con istruzione sommaria la medesima citazione può, oltre che per il dibattimento, essere egualmente fatta, per effetto della richiamata sentenza, nel corso dell'istruzione, ma non, invece, nella fase intermedia degli atti preliminari: differenza, questa, che non appare fondata su alcuna plausibile ragione, e che concreta la denunciata violazione del precetto costituzionale.

Va, in conseguenza, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale anche nella parte in cui, per i procedimenti con istruzione sommaria, non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. Con il che, ai fini che si considerano, la equiparazione dei due tipi di procedimento può ora dirsi completa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 agosto 1979.