Ordinanza n. 113 del 1979
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ORDINANZA N. 113

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del dl. 25 giugno 1975, n. 255, convertito in legge 31 luglio l975, n. 363; dell'art. 1, comma secondo, del dl. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'articolo 1, comma primo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1975 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Caramella Alberto e Luci Paolo, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Torrazzo S. Camillo e Oppici Liliana, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Lombardi Enrico e Mantellassi Ledo, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1976 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Musiu Alberto e Migliori Giuseppe, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;

5) ordinanza emessa l'11 settembre 1976 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. L'Abeille e Valerio Pietro, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 23 marzo 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di Milano, il pretore di Firenze e il pretore di Modena hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto:

a) l'art. 1, comma primo, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte in cui nega rilevanza, ai fini della soggezione o meno delle locazioni alla proroga legale, alle variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenute negli anni successivi al 1972;

b) l'art. 1 d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351 nelle parti in cui:

1. - nega rilevanza, ai fini della soggezione - o meno - delle locazioni alla proroga legale, alle variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenuto negli anni successivi al 1972;

2. - non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello emergente dall'iscrizione a ruolo per l'imposta complementare per l'anno 1972;

c) l'art. 1 d.l. 25 giugno 1975. n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nella parte in cui nega rilevanza, ai fini della soggezione - o meno - delle locazioni alla proroga legale, alle variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenute negli anni successivi al 1972;

che le questioni sono tra loro connesse e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.

Considerato che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, le disposizioni sopra indicate sono state - nella parte denunziata - dichiarate da questa Corte costituzionale illegittime con la sentenza n. 225 del 12 novembre 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n.495; 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351; 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, già dichiarati costituzionalmente illegittimi nelle parti impugnate con la sentenza n.225 del 12 novembre 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1° agosto 1979.