Ordinanza n. 110 del 1979
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ORDINANZA N. 110

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma primo, secondo, quarto, quinto, prima parte, e sesto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dal Pretore di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Reale Armando ed altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 13 dicembre 1978;

2) ordinanze emesse il 24 maggio ed il 1 giugno 1978 dal Pretore di Pontedera nei procedimenti penali a carico di Bracci Roberto e Consoloni Romano, iscritte ai nn. 468 e 469 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1978 dal Pretore di Portomaggiore nel procedimento penale a carico di Martini Pietro ed altri, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979;

4) ordinanza emessa il 22 settembre 1978 dal Pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Albergotti Giancarlo, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 7 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state sollevate - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di legittimità costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto e del sesto comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la stretta affinità delle questioni stesse;

che i giudici a quibus, nel valutare la rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, non hanno tenuto alcun conto della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sebbene questo atto sia entrato in vigore precedentemente all'emissione di tutte le ordinanze predette.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Piazza Armerina, di Pontedera, di Portomaggiore e di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'1 agosto 1979.