ORDINANZA N. 108
ANNO
1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15
luglio 1966, n.
1)
ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Laurenti Renata e
2)
ordinanza emessa il 9 maggio 1978 dal pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Forner Piacente Giuseppina e
Visti
gli atti di costituzione di Laurenti Renata, della s.p.a. Revlon, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi
l'avv. Fulvio Comito per
Ritenuto
che vengono all'esame della Corte due procedimenti.
1.
- Con atto di citazione, notificato il 30 ottobre 1973, Laurenti Renata
convenne
Malgrado
le obiezioni della convenuta, l'adito pretore, con ordinanza 11 dicembre 1974,
resa sotto il governo della sopravvenuta legge 533/1973, regolarmente comunicata
e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 202 del 30 luglio 1975
(n. 263 Reg. ord. 1975), ha ritenuto non manifestamente infondata la
prospettata questione di costituzionalità ponendo in chiaro che oggetto della
questione erano non le norme separatamente considerate, ma il loro combinato
disposto, che priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro intenda recedere
dal rapporto, della garanzia di stabilità obbligatoria o reale, rispettivamente
prevista dagli artt. 8 legge 604/1966 e 18 legge 300/1970, cinque anni prima
dell'uomo. Né tale discriminazione - proseguiva il pretore - trova spiegazione
diversa dal sesso dappoiché lavoratori e lavoratrici, che siano privi dei
presupposti del diritto alla pensione di vecchiaia, perdono (rectius perdevano), allo scadere del 75
anno, il diritto alla stabilità.
Avanti
É
intervenuta
2.
- Provvedendo nella controversia, promossa, con ricorso depositato il 21 luglio
1977, da Forner Piacente Giuseppina, per conseguire la statuizione di nullità
del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro, s.p.a. Revlon, per il
raggiungimento dell'età pensionabile e il risarcimento dei danni, il pretore di
Roma, con ordinanza 9 maggio 1978 (ritualmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 3 del 3 gennaio 1979; n. 478 Reg. ord.
1978), ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,4
e 37 Cost., la questione di legittimità dell'art. 11 legge 604/1966, nella
parte in cui, stabilendo, in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939 (modificato
dalla legge 218/1952), che le disposizioni della legge predetta non si
applicano ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per aver
diritto alla pensione di vecchiaia, assicura la stabilità del posto rapporto di
lavoro alla donna lavoratrice solo fino al 55 e non al 60 anno d'età. In
aggiunta alle ragioni, esposte in ordinanze di altri giudici, assumeva a prova
della scarsa "attualità" delle ragioni, recepite nella sentenza 123/1969
della Corte, la introduzione, nell'ordinamento positivo, della legge 903/1977.
Avanti
Nella
memoria 13 giugno 1979
Argomentazioni
e conclusioni ribadite nel corso della pubblica udienza del 27 giugno 1979,
nella quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Non
ha spiegato intervento
Considerato
che i due procedimenti, originati da due ordinanze rese dallo stesso ufficio
giudiziario, hanno per oggetto questione di legittimità costituzionale unica
malgrado la diversità delle formulazioni, né il provvedimento di riunione che
questa Corte va ad adottare riesce meno opportuno perché con la ordinanza di più
fresca data il pretore di Roma ha assunto a parametro di costituzionalità anche
l'art. 4 della Costituzione.
Peraltro
non può
Né
la lacuna delle due ordinanze potrebbe essere colmata con ipotizzare la
notorietà, da parte di questa Corte, della consistenza quantitativa delle forze
di lavoro delle imprese resistenti perché la notorietà, pur se in effetti
sussista, vale a rendere superflue le prove ritualmente prodotte, non già il
giudizio di rilevanza del giudice a quo,
che é sotto ogni aspetto mancato. Si aggiunga che nel provvedimento di
rimessione anteriore nel tempo il pretore di Roma non si é fatto neppure carico
di verificare se la clausola di contratto collettivo aziendale, invocata dalla
Laurenti, fosse in sé idonea ad assicurare alla lavoratrice la stabilità del
posto di lavoro sino al 60 anno, indipendentemente e prima della prospettazione
del dubbio d'incostituzionalità delle norme impugnate.
Ad
evitare ulteriore restituzione di atti al giudice a quo converrà che il pretore
si ponga e, in assoluta libertà di apprezzamento, sciolga il dubbio sul se,
anche ai fini dell'applicabilità o meno dell'art. 11, siasi e in qual misura
soprapposto all'art. 11 stesso l'art. 35 legge 300/1970.
Infine,
non é inopportuno che il pretore, una volta constatata la rilevanza della
questione di costituzionalità, controlli l'incidenza sulla risoluzione della
stessa dell'art. 4 legge 903/1977, e ciò in riferimento non tanto al primo
comma, quanto al secondo comma della disposizione che consente alle donne
ultracinquantacinquenni, che la entrata in vigore della legge, avvenuta il 18
dicembre 1977, abbia sorpreso in attività lavorativa, di optare per il
mantenimento in servizio sino al 60 anno.
L'una
e l'altra lavoratrice sono state licenziate allo scoccare del 55 anno di età e
in tempo anteriore all'entrata in vigore della legge, ma hanno fatto valere il
diritto al lavoro in giudizi pendenti al 17 dicembre 1978 talché la loro
condizione merita di essere considerata - sempre con assoluta libertà di
apprezzamento - alla stregua di ben noti principi del processo civile dal
giudice a quo, il quale, rispondendo al dubbio sollevato da uno dei datori di
lavoro, potrà delibare la validità del sospetto d'incostituzionalità dell'art.
4; validità che il difetto di giudizio di rilevanza non consente a questa Corte
di accertare.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti
i due procedimenti;
ordina
la restituzione degli atti al pretore di Roma, che ha sollevato la questione di
costituzionalità delle disposizioni, indicate nelle ordinanze 11 dicembre 1974
e 9 maggio 1978.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Depositata
in cancelleria l'1 agosto 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere