ORDINANZA N. 107
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 luglio
1966, n.
1)
ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Pestagalli Giuliana e S.p.a. Mondadori Editore,
iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;
2)
ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Gandolfo Piera e RAI, iscritta al
n. 503 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978;
3)
ordinanza emessa il 3 ottobre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Bertazzoni Piera e Montedison S.p.a., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 19 maggio 1978;
4)
ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Tragella Maria e Soc. Italiana Telecomunicazioni Siemens,
iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978;
5)
ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Mantovani Cesarina e S.p.a. Breda Siderurgica,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978;
6)
ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal pretore di Voltri
nel procedimento civile vertente tra Muratori Tina e
Cooperativa Liguria, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 16 agosto 1978;
7)
ordinanza emessa il 21 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Storchi Licinia e S.p.a.
Visto
l'atto di costituzione della Soc. Italiana Telecomunicazioni Siemens nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che vengono all'esame della Corte sette incidenti di costituzionalità.
Con
ricorso, depositato il 6 settembre 1976, Pestagalli
Giuliana chiese al pretore di Milano dichiararsi la illegittimità
del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro S.p.a.
Mondadori Editore per raggiunto limite di età
pensionabile, e disporsi la sua reintegrazione, a sensi dell'art. 18 legge 300
del 1970, nel posto di lavoro, denunziando la incostituzionalità dell'art. 11
legge 604/1966 in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così
come modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952, nella parte in cui assicura alle
lavoratrici la stabilità del posto di lavoro sino al 55 anno, in riferimento
agli articoli 3, 10, comma primo, 36, comma primo, e 37, comma primo, della
Costituzione. Si costituì la resistente chiedendo respingersi la domanda e
rimettendosi alla giustizia del pretore in punto alla prospettata questione di
costituzionalità.
1.
- Con ordinanza 17 dicembre 1976, resa a seguito della udienza di trattazione
del merito, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1977 (n. 155 r.o.
1977), l'adito giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità della impugnata norma di diritto in
riferimento agli artt. 3, comma
primo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, 38, comma secondo,
soffermandosi, nella motivazione, in particolar modo su ciò che 1) la "essenziale
funzione familiare" della donna non può essere assicurata a discapito del
diritto al lavoro (il che avverrebbe con l'anticipata età pensionale), 2) né le
esigenze occupazionali possono essere soddisfatte a discarico delle donne, 3)
per contro la presenza, sul mercato del lavoro, di una categoria di lavoratori,
che non sono adeguatamente soddisfatti nella capacità lavorativa, alimenta il
riprovevole fenomeno della sottoccupazione e addossa alla collettività -
tramite il pensionamento anticipato - il costo del lavoro. Il contrasto,
infine, delle norme riportate con l'art. 38, comma primo, deriva, sempre a
giudizio del pretore, dalla quantificazione del trattamento di quiescenza in
relazione alla minore anzianità lavorativa raggiunta dalla donna.
Avanti
Conclusioni
ribadite all'udienza pubblica del 27 giugno 1979, nel corso della quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
2.
- Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., depositato il 12 maggio
A
seguito della udienza di assunzione di sommarie informazioni, alla quale comparve anche la resistente depositando memoria in cui
chiedeva il rigetto della domanda, il pretore, con ordinanza 25 giugno 1977,
depositata in cancelleria il successivo 29, ritualmente
comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4
gennaio 1978 (n. 503 r.o. 1977), l'adito pretore ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 11 legge 604/
Avanti
3.
- Bertazzoni Piera, con ricorso depositato in
cancelleria l'11 maggio
Costituitasi
in cancelleria
Per
giustificare la non manifesta infondatezza della questione in
riferimento agli artt. 3 e
Il
giudice a quo ha ravvisato altri parametri di costituzionalità negli artt. 4, commi primo e secondo, e 38,
comma primo, richiamando argomenti svolti in precedenti provvedimenti di
rimessione.
Emerge
dalla attivazione che, con altra ordinanza 3 ottobre 1977, il pretore, in
accoglimento di istanza, presentata dalla ricorrente nel corso del giudizio,
ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c.,
ordinato alla Montedison di mantenere in servizio
4.
- Tragella Maria, che aveva compiuto il 55 anno di
età il 4 agosto 1977, propose sotto la data del 14 novembre 1977 ricorso al
pretore di Milano chiedendo annullarsi il licenziamento intimatole dalla
datrice di lavoro Sit Siemens
e disporsi la sua riassunzione nel posto di lavoro anche ai sensi dell'art. 700
c.p.c. denunciando la incostituzionalità
dell'articolo 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 9 r.d.l. 636 del 1939,
così come modificato dall'art. 2 legge 218 del
Raccolte
sommarie informazioni all'udienza del 15 novembre 1977, fissata ai sensi
dell'art. 702 c.p.c., alla
quale comparve anche la resistente, il pretore, richiamando argomenti che han trovato collocazione in precedenti ordinanze della
stessa pretura, ha reputato non manifestamente infondata la denunciata
questione con ordinanza 16 novembre 1977 (regolarmente comunicata e notificata,
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 164 del 14 giugno 1978; n. 168 r.o. 1978), con la quale ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato d'urgenza alla Sit
Siemens di conservare
Avanti
Questi
argomenti sono riprodotti ed illustrati nella memoria 4 giugno 1979, nella
quale si insiste sulla irrilevanza della questione, che viene
giustificata con i due ultimi argomenti costà riassunti.
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli
ha svolto la relazione.
5.
- Con ricorso ex art. 414 c.p.c.,
depositato il 31 ottobre 1977 nella cancelleria della pretura di Milano,
Mantovani Cesarina, premesso che la datrice di lavoro S.p.a.
Breda Siderurgica aveva posto fine al rapporto di
lavoro, instaurato sin dal 16 maggio
Alla
udienza di trattazione del merito, tenutasi il 9 gennaio 1978, ambo le parti
precisarono le conclusioni e la ricorrente chiese di essere reintegrata
d'urgenza nel posto di lavoro per l'ipotesi che la questione di
costituzionalità fosse rimessa all'esame di questa
Corte.
Con
ordinanza 6 febbraio 1978, debitamente comunicata e notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 2 agosto 1978 (n. 253 r.o.
1978i, il pretore ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636 del 1939 modificato dall'art. 2 legge
218/1952, in riferimento agli artt.
3, commi primo e secondo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38,
comma secondo, Cost. e, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ha ordinato la immediata reintegrazione della ricorrente
nel posto di lavoro occupato all'atto del licenziamento, disponendo la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Avanti
questa Corte nessuna delle parti si é costituita né
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli
ha svolto la relazione.
6.
- Con ricorso, depositato nella cancelleria della pretura di Milano il 21
luglio 1977, Storchi Licinia, premesso che la datrice
di lavoro
A
conclusione della trattazione del merito, nel corso della quale le parti si scambiarono difese scritte sulla incidenza della
sopravvenuta legge 903 del
Il
contenuto della ordinanza diverge dagli altri provvedimenti di rimessione adottati dallo stesso ufficio giudiziario per
ciò che il pretore si é impegnato a sostenere l'inapplicabilità al caso della legge 903/1977.
Avanti
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli
ha svolto la relazione.
7.
i Muratori Tina, con ricorso ex art.414
c.p.c. depositato nella
cancelleria della pretura di Voltri il 4 agosto 1977,
premesso di essere stata licenziata dalla datrice di lavoro Cooperativa Ligure
per raggiungimento dell'età pensionabile a far data dal 30 settembre 1977,
chiese annullarsi il licenziamento e disporsi il mantenimento e, in ipotesi, la
reintegrazione del posto di lavoro.
Essendo
stata fissata la trattazione del merito per l'udienza del 3 novembre 1977,
Tenutasi
poi, sotto la data fissata, la udienza di discussione,
il pretore, con ordinanza 2 dicembre 1977, debitamente comunicata e notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 16 agosto 1978 (n. 265 r.o. 1978), ha giudicato non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 604/1966, nella
parte in cui, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, modificato dall'art. 2 legge
218/1952, dispone la stabilità dell'impiego per la lavoratrice solo sino al 55
anno di età, in riferimento agli artt.3, 4, commi
primo e secondo, 10, comma primo, 36, comma primo, e 38, comma secondo, della
Costituzione.
Il
contenuto dell'ordinanza differisce dalla motivazione degli altri provvedimenti
di rimessione passati in rassegna per l'ampliatio dei
parametri di costituzionalità, di cui non si fornisce giustificazione; a
proposito dei parametri comuni si rileva che l'art. 37 richiede sì una serie
d'interventi del legislatore atti a rendere possibile l'esercizio della
funzione familiare alla donna che lavora ma non può
convalidare una legislazione meno favorevole per la lavoratrice, o, quanto
meno, limitatrice delle sue possibilità di lavoro,
qual é il complesso di norme impugnate.
Avanti
Considerato
che dei sette procedimenti necessita disporre la riunione perché, seppure con
varietà di norme impugnate e di parametri costituzionali, si sottopone
all'esame della Corte la legittimità della normativa, che consente il
licenziamento ad nutum di lavoratrici, che abbiano i requisiti per il pensionamento, tra
cui la età di 55 anni.
Postoché la stabilità, che da tale normativa
deriva, é dall'art. 11 legge 604/1966 condizionata all'impiego, da parte del
datore di lavoro, di più di trentacinque dipendenti, siffatto accertamento si
presenta come pregiudiziale in ogni controversia, in cui si disputi sulla
sussistenza dei requisiti, ivi compresa l'età, del diritto al pensionamento, e
si risolve in presupposto di rilevanza della questione di costituzionalità che
coinvolga la normativa disciplinatrice di tale diritto, quale, a sua volta,
condizione impeditiva del recesso ad
nutum del
datore di lavoro.
Né
il pretore di Milano né il pretore di Voltri hanno
avvertito la esigenza, la quale si poneva, sia pure
con la sommarietà propria di tali procedimenti cautelari, anche nei casi, in
cui la questione di costituzionalità é stata sollevata in sede di applicazione
dell'art. 700 c.p.c. A soddisfare tale esigenza non
può provvedere questa Corte ipotizzando che le dimensioni di talune delle
imprese datrici di lavoro, resistenti nelle controversie, inducano a reputare
notorio il livello di dipendenti, previsto dall'art. 11, dappoiché
il notorio, seppur sia in concreto tale, rende superflue le prove ritualmente proposte, ma non si sostituisce al giudizio,
che nel caso compete ai giudici a quibus (artt. 115, comma secondo, c.p.c.; 23 legge 87/1953)
Ad
evitare ulteriore restituzione di atti converrà che i pretori, in piena libertà
di apprezzamento, scrutinino se l'art. 35 legge 300/1970,
che richiama l'art. 18 della stessa legge, non incida, tramite l'art. 15 disp. prelim. c.c., sul livello di impiego di dipendenti, previsto
nel ripetuto art. 11.
Sempre
nel rispetto della direttiva della economia dei giudizi, é d'uopo che i
pretori, in riferimento alla peculiare caratteristica
di talune controversie (ordinanza di reintegrazione in via d'urgenza anteriore
nel tempo al 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 903/1977)
verifichino se la diretta applicazione dell'art. 4, comma secondo, di detta
legge, renda superfluo - salva sempre la verifica del requisito quantitativo di
cui agli artt. 11 legge 604 del 1966 e, in ipotesi, 35 legge 300/1970 - il rilievo della questione
di costituzionalità e se, indipendentemente da tale peculiarità,
l'interpretazione del secondo comma, condotta alla stregua dell'art. 12 disp. prelim. c.c.
e, quindi, con la considerazione di fondamentali principi del processo civile,
non consenta di pervenire ad identico risultato.
PER QUESTI MOTIVI
Riuniti
i sette procedimenti.
Ordina
la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Voltri
che hanno sollevato le questioni di costituzionalità, prospettate nelle
ordinanze menzionate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio
ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria l'1 agosto 1979.