ORDINANZA N. 106
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n.
604 (limite di età pensionabile per le lavoratrici), promosso con ordinanza
emessa il 30 maggio 1977 dal pretore di Napoli Barra, nel procedimento civile
vertente tra Solla Nicolina e s.p.a. Italtrafo, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre
1977.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che con ordinanza 30 maggio 1977 (ritualmente
comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 14
settembre 1977; n. 322 reg.ord. 1977), il pretore di
Napoli Barra, provvedendo sul ricorso, con cui Solla
Nicolina aveva chiesto annullarsi il licenziamento intimatole dalla datrice di
lavoro società Italtrafo per aver raggiunto il limite
della età pensionabile e disposto, ai sensi dell'art. 18l.
300/1970, la sua reintegrazione nel posto di lavoro, ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.
Nel
provvedimento di rimessione il pretore assoggetta a
verifica i due argomenti posti a base della sentenza n.
123/1969 della Corte: la minore resistenza fisica della donna perché se
sussistesse, giustificherebbe il divieto di lavoro delle ultracinquantenni e
non il recesso ad nutum del datore di lavoro; la
parallela funzione familiare della donna perché, se valida, dovrebbe
giustificarne una maggiore sicurezza nel mondo di lavoro, non già la minore
durata complessiva.
Avanti
Considerato
che, essendo le norme sui licenziamenti individuali subordinate dall'art. 11
della l. 604/1966 che le detta, al duplice presupposto
dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di 35 dipendenti e del
conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione, la questione di
costituzionalità di norme, che disciplinano il conseguimento di tale diritto,
quale presupposto, necessario ma non sufficiente, della stabilità del posto di
lavoro, in tanto é rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo
presupposto, si vuol dire l'impiego di più di trentacinque dipendenti.
Orbene,
il pretore, lungi dal soddisfarla, non ha neppure avvertito tale esigenza e,
pertanto, gli atti gli vanno restituiti onde sia colmata la lacuna.
Ad
evitare altra restituzione di atti converrà che il giudice a quo verifichi se la disputa sul coordinamento tra gli artt.
Poiché,
infine, é sopravvenuta la l. 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro, la direttiva della economia dei
giudizi suggerisce che il pretore, sciolti i dubbi che si sono sollevati in
guisa da rendere ammissibile l'incidente di costituzionalità, verifichi la incidenza sulla questione di legittimità dell'art. 4 di
detta legge, il quale non si limita a statuire che le lavoratrici, anche se in
possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono
optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età
previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno
tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di
vecchiaia (comma 1, ma soggiunge al 2 comma che per le lavoratrici, che alla
data dell'entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora
attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla
pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro.
É
da indagare se alla fattispecie descritta nel 2 comma possa essere ricondotta,
nel rispetto delle direttive impartite all'interprete dall'art. 12 disp. prelim. c.c., la condizione, ad un tempo processuale e
sostanziale, di lavoratrici, che, sebbene, come
PER QUESTI MOTIVI
dispone
la restituzione degli atti al pretore di Napoli Barra, che ha sollevato
questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con ordinanza 30 maggio
1977.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio
ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria l'1 agosto 1979.