Ordinanza n. 106 del 1979
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ORDINANZA N. 106

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le lavoratrici), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal pretore di Napoli Barra, nel procedimento civile vertente tra Solla Nicolina e s.p.a. Italtrafo, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 30 maggio 1977 (ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 14 settembre 1977; n. 322 reg.ord. 1977), il pretore di Napoli Barra, provvedendo sul ricorso, con cui Solla Nicolina aveva chiesto annullarsi il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro società Italtrafo per aver raggiunto il limite della età pensionabile e disposto, ai sensi dell'art. 18l. 300/1970, la sua reintegrazione nel posto di lavoro, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 l. 604/1966, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui nello stabilire che le disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia fissa limiti di età diversi - rispettivamente 55 e 60 anni - per le donne e gli uomini.

Nel provvedimento di rimessione il pretore assoggetta a verifica i due argomenti posti a base della sentenza n. 123/1969 della Corte: la minore resistenza fisica della donna perché se sussistesse, giustificherebbe il divieto di lavoro delle ultracinquantenni e non il recesso ad nutum del datore di lavoro; la parallela funzione familiare della donna perché, se valida, dovrebbe giustificarne una maggiore sicurezza nel mondo di lavoro, non già la minore durata complessiva.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 settembre 1977 in cui ha riassunto le ragioni esposte in altri atti di intervento, poi richiamate all'udienza pubblica del 27 giugno 1979 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che, essendo le norme sui licenziamenti individuali subordinate dall'art. 11 della l. 604/1966 che le detta, al duplice presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di 35 dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione, la questione di costituzionalità di norme, che disciplinano il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non sufficiente, della stabilità del posto di lavoro, in tanto é rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo presupposto, si vuol dire l'impiego di più di trentacinque dipendenti.

Orbene, il pretore, lungi dal soddisfarla, non ha neppure avvertito tale esigenza e, pertanto, gli atti gli vanno restituiti onde sia colmata la lacuna.

Ad evitare altra restituzione di atti converrà che il giudice a quo verifichi se la disputa sul coordinamento tra gli artt. 11 l. 604/1966 e 35 l. 300/1970 evada dal campo, che le é stato sinora proprio, della distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, al tema in discorso dei limiti finali del tempo di stabilità del rapporto di lavoro.

Poiché, infine, é sopravvenuta la l. 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la direttiva della economia dei giudizi suggerisce che il pretore, sciolti i dubbi che si sono sollevati in guisa da rendere ammissibile l'incidente di costituzionalità, verifichi la incidenza sulla questione di legittimità dell'art. 4 di detta legge, il quale non si limita a statuire che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (comma 1, ma soggiunge al 2 comma che per le lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro.

É da indagare se alla fattispecie descritta nel 2 comma possa essere ricondotta, nel rispetto delle direttive impartite all'interprete dall'art. 12 disp. prelim. c.c., la condizione, ad un tempo processuale e sostanziale, di lavoratrici, che, sebbene, come la Solla, più non prestino, al 18 dicembre 1977, attività lavorativa per essere state licenziate, siansi, come la Solla, rivolte al giudice per l'accertamento della nullità del licenziamento. Equiparazione, che, ove fosse constatata, giustificherebbe l'applicazione delle disposizioni della l. 604/1966 e successive modificazioni e integrazioni in deroga all'art. 11 della legge stessa (in tali sensi il quarto comma dell'art. 4) e renderebbe superfluo l'esame della questione di legittimità dell'art. 11.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la restituzione degli atti al pretore di Napoli Barra, che ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con ordinanza 30 maggio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'1 agosto 1979.