ORDINANZA N. 105
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile
1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n.1272
(limite di età pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti
ordinanze:
1)
ordinanze emesse il 4 ottobre 1976 e il 13 aprile 1977 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili vertenti tra Nenci Giulia e la Montedison
s.p.a. e tra Ferrara Argia e la Rai, iscritte ai nn.
37 e 440 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977 e 334 del 7 dicembre 1977;
2)
ordinanza emessa il 25 ottobre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Mosca Maria Carla e il Gruppo Lepetit
s.p.a. iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 15 del 26
aprile 1978.
Visto
l'atto di costituzione della soc. Montedison nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che vengono all'esame della Corte tre procedimenti.
1.
- Con ordinanza 4 ottobre 1976 (regolarmente comunicata e notificata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 16 marzo 1977; n. 37 r.o. 1977), il pretore di Milano, adito da Nenci ing. Giulia per sentire dichiarare il diritto al
mantenimento del posto di lavoro sino al 60 anno di età (20 giugno 1980) a
motivo della nullità del licenziamento, intimatole dalla datrice di lavoro
s.p.a. Montedison in base all'art. 58 c.c.n.l. per l'industria chimica che richiama il contratto
collettivo 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria, e al contratto 31
luglio 1938 (regolamento di previdenza), che consentirebbero il recesso del
datore di lavoro al raggiungimento dell'età pensionabile dei dipendenti, e, più
in generale, in forza dell'art. 9 r.d.l. 636/1939, di cui la Nenci
contestava la legittimità per contrasto con l'art. 37 commi 1 e 3 Cost., il pretore di Milano ha
fatto diritto alla richiesta della ricorrente ritenendo non manifestamente
infondata la questione di legittimità dell'art. 9 r.d.l. 636/1939 in
riferimento agli artt. 3 commi 1 e 2, 4 commi 1 e 2,
e 37 comma 1 Cost.
A sostegno del giudizio il pretore ha ritenuto quanto segue:
mentre il fondamento sociologico dell'anticipato pensionamento della donna é il
carattere generalmente più dequalificato (e quindi più usurante) del lavoro
femminile, la
Costituzione impone il diverso modello egualitario della
elevazione della donna nel lavoro; la l. 9 febbraio 1963 n. 66 parifica la
donna all'uomo nell'accesso agli uffici pubblici e alle professioni; dal 1939
ad oggi le donne hanno, ad onta della nota barriera, conquistato ampi spazi di
qualificazione e di partecipazione; ragioni che, sempre a giudizio del pretore,
valgono a motivare il contrasto tra l'art. 9 e gli artt. 3 e 37 Cost. Assumendo poi a parametro
l'art. 4 ritiene il pretore che una anticipazione
generalizzata del tempo di cessazione dal lavoro delle donne, pur rispondendo
in momenti di crisi ad esigenze occupazionali, introduce un precoce disinserimento "dal contesto reale degli interessi,
delle innovazioni e dei fermenti" di donne ancora munite di capacità
partecipativa in una società industrializzata.
Avanti
la Corte si é
costituita soltanto la Montedison con atto 14 novembre 1976, in cui, riconosciuta
alla sentenza di questa Corte efficacia esaustiva della infondatezza della
questione sollevata dal pretore, ricorda, a confutazione dell'excursus
sociologico del giudice a quo, che
nel 1939 erano in vigore norme che vietavano di adibire la donna a lavori
pesanti; ricorda che l'anticipazione del pensionamento femminile é accolta
nelle legislazioni straniere più avanzate; in
riferimento all'art. 4 rileva che questa norma non esclude, anzi postula una
graduazione di aspettative, quale é resa palese dalla graduazione, nel
collocamento, tra disoccupati, giovani in attesa di occupazione, pensionati
alla ricerca di occupazione e lavoratori occupati in cerca di altra
occupazione. Nella memoria 30 maggio 1979 la Montedison
sottolinea l'irrilevanza nella risoluzione dell'incidente di costituzionalità
della legge 9 dicembre 1977 n. 903.
Ha
spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 28 marzo 1977, in cui rileva che:
a) la previdenza a favore delle giovani lavoratrici madri, di cui ha fatto
parola il pretore, nulla ha da vedere con la minore resistenza fisica delle
donne mature rispetto agli uomini, b) la differenza di fatto tra uomini e donne
continuerebbe ad essere prevista nella contrattazione collettiva, c) l'art. 4 é
male invocato perché la minor resistenza fisica delle ultracinquantenni non può
essere scambiata per attentato al diritto delle medesime al lavoro.
L'Avvocatura generale dello Stato conclude che, se fosse valida la tesi del
pretore, avrebbero motivo di dolersene gli uomini perché le donne tra i 55 e i
60 anni fruirebbero della stabilità del lavoro e del trattamento pensionistico.
Alla
udienza pubblica del 27 giugno 1979, nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avvocatura dello Stato,
pur insistendo nelle già prese conclusioni, ha in subordine chiesto restituirsi
gli atti al pretore onde questi verifichi la incidenza,
sulla questione, della sopravvenuta legge 903/1977.
2.
- Ferrara Argia, con ricorso depositato il 16 febbraio 1977, espose che la
datrice di lavoro Rai-Radio Televisione Italiana le aveva, con foglio 18 giugno
1976, comunicato che sarebbe stata collocata a riposo, in applicazione
dell'accordo 30 gennaio 1976,
in data 6 febbraio 1977 per il raggiungimento del 55
anno di età, che la RAI, dopo qualche tergiversazione, non
le aveva consentito di protrarre il servizio, in qualità di capo famiglia, sino
al 57 anno di età; eccepì in via preliminare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11 l.
604/1966 in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come modificato dalla l.
218/1952, nella parte in cui, a motivo del diverso limite d'età previsto per
l'acquisizione del diritto a pensione degli uomini e delle donne, assicura la
stabilità del rapporto di lavoro delle donne lavoratrici fino al 55 anno di
età, in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, 4
comma 1, 10 comma 1, e 37 commi 1 e 2 Cost.; chiese che l'adito pretore di Milano fissasse l'udienza
di comparizione delle parti per l'emanazione di provvedimento d'urgenza ex art.
700 c.p.c., inteso ad ordinare il mantenimento di
essa ricorrente nel posto di lavoro fino al 60 anno di età e, se il
provvedimento fosse emanato dopo il 6 febbraio 1977, a reintegrarla sino a
tale data nel posto di lavoro; nel merito chiese, previa sospensione del
giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiararsi il
suo diritto al posto di lavoro sino al 60 anno di età.
La
pur fissata udienza per l'assunzione di sommarie informazioni ai sensi
dell'art. 702 c.p.c. non aveva luogo perché la RAI
acconsentì a mantenere in servizio la Ferrara sino al 57 anno di età.
L'adito
pretore, a conclusione della udienza di trattazione del merito, anteriormente
alla quale la
RAI si era costituita chiedendo respingersi le domande
in via di urgenza e di merito della ricorrente e dichiararsi la manifesta infondatezza
della denuncia di costituzionalità, ha dichiarato la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 sulla
considerazione che, una volta venuta meno tale norma, diverrebbe del pari
nulla, nel contesto delle leggi 604/1966 e 300/1970, la clausola dell'accordo
30 gennaio 1976, ed ha assunto a parametri gli artt.
3 commi 1 e 2, 4 commi 1 e 2 e 37 comma 1 Cost.
Sebbene
l'ordinanza 13 aprile 1977 sia stata regolarmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 7 dicembre 1977 (n. 440 r.o. 1977), nessuna delle parti si é costituita avanti la Corte; é intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri con atto 23 novembre 1977, in cui, avendo il
pretore, in aggiunta agli argomenti esposti in precedenti ordinanze, esposto
che le esigenze fisiche e familiari della lavoratrice possono giustificare le
dimissioni di questa, non già il recesso ad nutum del datore
di lavoro, ha prospettato l'opportunità della restituzione degli atti al
giudice a quo per la valutazione della eventuale incidenza della sopravvenuta
l. 903/1977. In tale richiesta ha l'Avvocatura generale dello Stato insistito
alla pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
3.
- Essendosi la s.p.a. Gruppo Lepetit appellata, nella
lettera 12 agosto 1977, in
cui comunicava alla dipendente Mosca Maria Carla lo scioglimento del rapporto
di lavoro alla scadenza dell'età di pensionamento I.N.P.S., alla "consuetudine in atto presso l'azienda", la Mosca, con ricorso
depositato il 6 ottobre 1977 presso la cancelleria della pretura di Milano,
chiese la reintegrazione immediata nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c., la dichiarazione d'incostituzionalità dell'articolo
9 r.d.l. 636/1939, in riferimento agli artt. 3 commi
1 e 2, 4 commi 1 e 2, e 37 comma 1 Cost., e del licenziamento intimatole e la condanna della
società alla riassunzione di essa ricorrente con efficacia ex tunc, con la condanna al pagamento di
almeno cinque mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento danni e alla
corresponsione delle retribuzioni arretrate con interessi e rivalutazioni ex lege.
L'adito
pretore, con decreti estesi in calce al ricorso, fissò non solo l'udienza del
15 dicembre 1977 per la trattazione del merito, ma anche l'udienza del 15
ottobre 1977 per l'assunzione di sommarie informazioni ex art. 702 c.p.c., poi rinviata alla
successiva del 25 ottobre 1977, alla quale comparve anche la resistente.
A
seguito di che, l'adito pretore, con ordinanza 25 ottobre 1977, depositata il
successivo 29, ha
ordinato la immediata reintegrazione della ricorrente
nel posto di lavoro occupato con le medesime mansioni, e con altra ordinanza di
pari data, depositata il successivo 29, ha rilevato, richiamando precedenti
provvedimenti di rimessione della stessa pretura, non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 9 r.d.l.
636/1939, in riferimento agli artt. 3 commi 1 e 2, 4
commi 1 e 2, 37 comma 1, e 38 comma 2 Cost.
Sebbene
la seconda ordinanza sia stata regolarmente comunicata e notificata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978, nessuna delle
parti si é costituita avanti questa Corte né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli
ha svolto la relazione.
Considerato
che nelle tre controversie, che han dato occasione
alla questione di costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636/1939, questa norma é
stata richiamata non già in combinazione con l'art. 11 l. 604/1966, ma in quanto la età pensionabile delle lavoratrici, fissata nella norma
medesima al 55 anno di età, forma oggetto di contrattazioni collettive (Nenci-Montedison; Ferrara- RAI) e di non meglio
identificato uso aziendale (Mosca-Gruppo Lepetit), ma
la diversa natura di uno degli elementi della combinazione (clausola
collettiva, uso aziendale) non legittimerebbe la illazione, che sarebbe
affrettata, della inammissibilità della questione di costituzionalità e,
addirittura, della nullità dei licenziamenti, a base dei quali non sarebbe
stato, in definitiva, posto alcuno degli eventi qualificati giustificati motivi
dall'art. 3 l.
604/1966, e ciò per due ordini di ragioni.
In
primo luogo, la sequenza ora descritta postula l'applicabilità ai tre casi
della legge 604/1966, la quale suppone, all'art. 11, che il datore di lavoro
impieghi più di trentacinque dipendenti, ma questa
consistenza non é stata verificata in alcuna delle tre controversie. In secondo
luogo, le clausole collettive e l'uso aziendale, allegato nella controversia
Mosca-Gruppo Lepetit, nulla aggiungono a quanto
statuisce l'art. 11, il quale individua i limiti obiettivi della legge 604/1966
nell'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di trentacinque dipendenti
e nel conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione.
Pertanto,
i dispositivi delle tre ordinanze, sebbene richiamino quale norma impugnata il
solo art. 9, vanno intesi, in collegamento con le allegazioni delle parti e con
le motivazioni delle ordinanze stesse, come idonei a sottoporre all'esame di
questa Corte la questione di legittimità delle norme, aventi forza di legge,
che fissano la cessazione, al 55 anno di età delle lavoratrici, della stabilità
del posto di lavoro.
Ciò
precisato, ritorna questa Corte a constatare che difetta nelle tre ordinanze la benché minima motivazione sulla rilevanza della questione
di costituzionalità, la quale in tanto, nel chiaro dettato dell'art. 11, può
essere ritenuta in quanto siasi constatato l'impiego,
da parte del datore di lavoro, di più di trentacinque dipendenti. Né alla
carenza dei provvedimenti di rimessione può sopperire
questa Corte assumendo che l'impiego, in imprese come la Montedison,
la RAI
e il Gruppo Lepetit, di più di trentacinque
dipendenti sia fatto, che, per rientrare nella comune esperienza, può essere
posto dal giudice a base della decisione senza uopo di prove ritualmente dedotte. Ché dell'art. 115, comma 2 c.p.c., si gioverà, se lo crede,
il pretore di Milano nel procedere a quel giudizio di rilevanza che ha nei tre
incontri omesso, laddove questa Corte non può sostituirsi al giudice a quo in
siffatto giudizio.
Al
fine poi di evitare altro provvedimento di restituzione di atti converrà che il
pretore verifichi se la disputa sul coordinamento tra
gli artt. 11 legge 604/1966 e 35 legge 300/1970
esordì dal campo, che le é stato sinora proprio, della
distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, al tema,
che qui ne interessa, dei limiti finali del tempo di stabilità del rapporto di
lavoro.
Sempre
in omaggio alla direttiva della economia dei giudizi, questa Corte non può
esimersi dal raccogliere l'invito dell'Avvocatura dello Stato a disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo onde questi controlli la incidenza, sulla questione di costituzionalità una volta
verificatane la rilevanza, della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977 n. 903. Al
qual proposito é d'uopo riflettere che l'art. 4 di questa legge consta non solo
del primo comma, ma anche del secondo comma, a tenor
del quale le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18
dicembre 1977) prestino ancora attività lavorative pur avendo superato il 55
anno di età han diritto di lavorare sino alla soglia
del 60 anno senza comunicare l'opzione al datore di lavoro.
Mentre
la Mosca é
stata reintegrata nel posto con ordinanza 25 ottobre 1977 (anteriore quindi
alla entrata in vigore della legge Anselmi), non
consta che la
Ferrara abbia continuato a svolgere attività
lavorativa pur dopo il 57 anno di età e che la Nenci sia stata
riassunta oppur no, ma, indipendentemente dalle
concrete peculiarità delle vicende, il dubbio sul se la lavoratrice che,
abbandonato il posto di lavoro al 55 anno di età, abbia fatto valere in
giudizio il diritto al lavoro sino al 60 anno denunciando la incostituzionalità
di norme, che tale lavoro limitano al 55 anno di età, possa invocare a proprio
favore il secondo comma dell'art. 4, ben giustifica, anche sotto tale profilo,
la restituzione degli atti al pretore di Milano perché, con il rispetto delle
direttive impartite all'interprete dall'art. 12 disp.
prelim. c.c.,
sciolga tale dubbio e, ad un tempo, saggi la conformità dell'art. 4 ai precetti
costituzionali (dubbio sollevato da qualche datore di lavoro).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti
i tre procedimenti;
ordina
la restituzione degli atti al pretore di Milano, che con le ordinanze 4 ottobre
1976, 13 aprile e 25 ottobre 1977,
ha dichiarato non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio
ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 1° agosto 1979.