SENTENZA N. 99
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
5, lett. F, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441 (disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande) promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal Pretore di Roma nel procedimento
penale a carico di Berardi Caterina ed altro, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;
2)
ordinanze emesse il 3 e 12 novembre 1977 dal Pretore di Padova nei procedimenti
penali a carico di Luni Angelo, Nalon
Vero, Omeri Renzo, iscritte ai nn.92, 93, 94 del
registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 109 del 19 aprile 1978.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
udito
nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Il Pretore di Roma, con ordinanza in data 19 dicembre
Nella
specie gli imputati erano accusati in base alle norme sopraindicate, per non
aver indicato la colorazione artificiale di paste fresche che essi avevano
preparato con l'impiego di un colorante consentito.
Il
giudice a quo, ritenendo applicabili
le pene previste dal citato art. 6 (ammenda ed arresto cumulativamente
applicati), ha rilevato che tale trattamento sarebbe più grave di quello previsto per l'ipotesi di impiego di un colore non
autorizzato in un alimento di cui sia consentita in genere la colorazione
(ammenda, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 283/62, modificato
dalla legge n. 441/63). Ciò comporterebbe il superamento del limite della
razionalità, nella pur discrezionale previsione dei trattamenti sanzionatori, con conseguente lesione del principio
d'uguaglianza.
Le
ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nel
giudizio avanti
Da
quanto predetto, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., nel caso in esame, é il
disposto dell'art. 5 lett. f), le cui pene sono previste nell'art. 6, che si applica
e non quello dell'art. 10 ultimo comma, che, per evidente errore di tecnica
legislativa, prevede una pena edittale diversa da
quella già prevista, in misura più grave, dall'art. 5 lett. f) e art. 6.
2.
- Un diverso profilo di contrasto con il principio di uguaglianza, in relazione
agli stessi artt. 5, lett. f), e 6 della legge n.
283/62, é stato prospettato dal Pretore di Padova con tre ordinanze di identico
contenuto, emesse il 3 e il 12 novembre
Osserva
il Pretore che, in forza delle norme in questione, sono puniti con la stessa
pena il fatto grave dell'impiego di coloranti non autorizzati, che mette in
pericolo la salute pubblica (l'autorizzazione é negata
infatti ai coloranti nocivi), bene fondamentale della collettività, e
l'omissione della formalità di indicazione dei coloranti consentiti, nonché il
mancato rispetto delle norme regolamentari per l'impiego dei coloranti
consentiti. E tanto maggiore appare l'ingiustizia del medesimo trattamento sanzionatorio, se si considera che tutte le altre
fattispecie previste dall'art. 5 della legge citata (punite dall'art. 6)
consistono in comportamenti che mettono in pericolo la salute pubblica.
Inoltre, se per l'omessa osservanza delle norme sulle modalità di impiego,
essendo almeno potenzialmente lesiva della salute pubblica, potrebbe in qualche
modo giustificarsi il severo trattamento sanzionatorio,
esso appare del tutto sproporzionato per l'omessa indicazione dei coloranti
consentiti.
Vi
sarebbe inoltre, secondo il giudice a quo, un'ulteriore ingiustificata
disparità di trattamento, rispetto alle violazioni del regolamento generale
d'esecuzione della legge n. 283/62 e dei vari regolamenti speciali, punite con
l'ammenda fino a lire
Orbene,
vi sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i destinatari delle
norme del citato regolamento, che ove violino dette norme sono soggetti alla
sanzione dell'art. 6 quarto comma; e i destinatari
delle norme degli altri regolamenti, soggetti alla più mite sanzione dell'art.
17.
L'Avvocatura
dello Stato é intervenuta chiedendo il rigetto della questione di
costituzionalità, pur concordando col giudice a quo sul punto che le norme
denunciate puniscono con la stessa pena edittale
violazioni più gravi e violazioni meno gravi rispetto al bene protetto.
Non
si può trascurare, infatti, che anche le norme contenenti prescrizioni formali
sono preordinate alla tutela della salute pubblica in quanto consentono il
controllo da parte dei consumatori sull'uso di sostanze non autorizzate e sono
dirette, rispetto ai divieti sostanziali, a prevenire anche situazioni di
pericolo.
La
diversa gravità dei fatti considerati, d'altra parte, potrà essere
opportunamente valutata dal giudice nell'ambito della erogazione della pena,
all'interno dei limiti edittali.
Considerato in diritto
1.
- Il Pretore di Roma, con ordinanza in data 19 dicembre 1974 e il Pretore di
Padova, con tre ordinanze di identico contenuto in data 3 e 12 novembre 1977,
sollevano, pur sotto profili diversi, questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 5 lettera f) e 6
della legge 30 aprile 1962 n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963 n.
441, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
I
quattro giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con unica sentenza.
2.
- Per una corretta valutazione delle censure mosse dai giudici a quibus, giova
riprodurre il testo delle disposizioni di legge denunziate, nonché di quelle la
cui comparazione sorregge il dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
a)
l'art. 5 lettera f) della legge 283 del 1962, fa
divieto di "impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere,
detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o
comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
...f)
colorate artificialmente, quando la colorazione artificiale non sia autorizzata
o, nel caso sia autorizzata, senza la osservanza delle
norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili della
colorazione stessa.
Questa
indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere
omessa quando la colorazione é effettuata mediante caramello, infuso di
truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti";
b)
l'art. 6 della legge 283 del l962, sostituito dall'art. 4 della legge 26
febbraio 1963 n. 441, al quarto comma, recita:
"Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni
del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino
ad un anno e con l'ammenda da lire
c)
l'art. 10, terzo comma della medesima legge 283/ 1962,
modificata dalla legge 441/63, stabilisce: "Chiunque produce vende o
comunque mette in commercio sostanze alimentari... colorate con colori non
autorizzati é punito con l'ammenda da lire
d)
l'art. 17 della medesima legge 283/1962 dispone:
"I
contravventori delle disposizioni contenute nel regolamento generale di
esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti generali sono puniti con
l'ammenda fino a lire 500.000".
3.
- Nell'interpretazione giurisprudenziale, presupposta anche dalle ordinanze di rimessione, l'art. 5 prevede come reato, nei casi di
colorazione artificiale consentita, due distinte ipotesi: l'una consiste
nell'inosservanza delle norme prescritte, e l'altra nell'omessa indicazione, a
caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Quest'omissione é
dunque già di per sé sufficiente a integrare il reato previsto dalla norma in
esame. É stato inoltre chiarito che - ove la colorazione artificiale sia stata
indicata, ma non con la formula "colorato con..."
tassativamente prevista dal d.m.
22 dicembre 1967, art. 3 - la sanzione applicabile é quella di cui all'art. 17
della legge 30 aprile 1962, n. 283.
4.
- La questione di costituzionalità degli artt. 5
lettera f) e 6 della legge 283/1962 e successive modificazioni, viene sollevata:
-
dal Pretore di Roma, perché il fatto di chi colora sostanze alimentari
colorabili, usando un colorante autorizzato, ma senza la prescritta indicazione
(art. 5 lettera f) seconda ipotesi, seconda parte) sarebbe punito più
severamente (con l'arresto e con l'ammenda, art. 6) del fatto di chi colora
sostanze alimentari colorabili impiegando un colorante non autorizzato (sola
ammenda, art. 6);
-
dal Pretore di Padova (che conosce l'ordinanza di rimessione
del Pretore di Roma e si astiene, perciò, dal riproporne il profilo) perché:
- l'art. 5 lettera f) prevede due distinte fattispecie punite,
ex art. 6, con la medesima pena edittale; nonostante
la loro ben diversa gravità, consistendo la prima nell'impiego di coloranti non
autorizzati e la seconda nell'omissione della formalità di indicazione dei
coloranti consentiti, nonché nell'inosservanza delle norme regolamentari per
l'impiego dei coloranti consentiti;
-
l'art. 6 punisce la violazione delle norme che regolano l'impiego dei coloranti
autorizzati e l'indicazione dell'impiego stesso, contenute nel d.m. 22 dicembre 1967, più severamente di quanto l'art. 17
punisce l'inosservanza delle norme del regolamento generale e dei regolamenti
speciali.
La
questione, nei termini prospettati, non é fondata.
5.
- Anzitutto, l'interpretazione dei disposti della legge 283/1962 presupposta
dal Pretore di Roma non può essere condivisa. Tra le contravvenzioni di cui
all'art. 10, terzo comma e quelle previste dall'art. 5 lettera f) non vi é
concorso di norme, ma possibile concorso di reati.
L'impiego di coloranti non autorizzati, infatti, illecito di per sé, non é
concepibile se non in relazione (per quanto qui interessa) a sostanze
alimentari e queste ultime si differenziano a seconda che ne sia consentita
oppure no la colorazione. Perciò, quando taluna delle contravvenzioni previste
dall'art. 5 lettera f) sia commessa con l'impiego di un colorante non
autorizzato, si avrà concorso materiale di reati con
la contravvenzione prevista dall'art. 10, terzo comma.
La
comparazione proposta dal Pretore di Roma non é dunque idonea a configurare una irrazionalità della scelta legislativa e la sollevata
questione di legittimità costituzionale deve dichiararsi infondata.
6.
- Il Pretore di Padova, chiamato a giudicare soggetti imputati della
contravvenzione di cui all'art. 5 lettera f) per aver messo in commercio
sostanze alimentari colorabili, colorate con colorante autorizzato, ma senza
l'indicazione del colorante usato, solleva la stessa questione di
costituzionalità sotto due ulteriori e diversi profili.
Da
un lato egli ritiene irrazionale che il fatto di chi colori sostanze delle
quali sia autorizzata la colorazione, impiegando coloranti autorizzati ma senza
osservare la norma prescritta e senza l'indicazione del colorante usato sia
punito (a sensi dell'art. 6) più gravemente di quello di chi violi
ogni altra disposizione del regolamento generale di esecuzione e dei vari
regolamenti in materia. Dall'altro ravvisa una irrazionale
parità di trattamento punitivo tra la fattispecie già descritta e quella di chi
abbia impiegato coloranti non autorizzati. In quest'ultimo caso é evidente
l'errore nella prospettazione del giudice a quo,
posto che la prima parte dell'art. 5 lettera f) fa riferimento alla colorazione
di sostanze alimentari delle quali non é autorizzata la colorazione e non
all'uso di coloranti non autorizzati. Ma anche ricondotta la questione nei suoi
termini esatti, ponendo cioé a confronto il fatto di
chi colori con coloranti autorizzati sostanze delle quali non é autorizzata la
colorazione e il fatto di chi colori sostanze delle quali é autorizzata la
colorazione impiegando coloranti autorizzati ma senza osservare le norme
prescritte o omettendo l'indicazione del colorante usato, non é dato ravvisare
irrazionalità alcuna nell'eguale trattamento sanzionatorio
previsto per le differenti fattispecie.
7.
- Le disposizioni della legge n. 283 del 1962 e quelle del d.m.
22 dicembre 1967, e successive modificazioni, concernono "la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande". Le prescrizioni in esse contenute
tendono a garantire la genuinità, il buono stato di conservazione, la pulizia,
la innocuità delle manipolazioni consentite dei prodotti alimentari e
impongono, perciò, l'osservanza di regole, ritenute generalmente valide, alla
stregua dell'esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, al
fine di scongiurare ogni pericolo per la salute. Nello stesso tempo, le norme
in esame vogliono consentire agli organi di vigilanza, ma anche ai consumatori,
di conoscere immediatamente e facilmente, se le sostanze alimentari sono state
oggetto di manipolazioni, ad esempio, con l'impiego di coloranti, e di quali,
per una scelta consapevole, anche in relazione alle condizioni soggettive del
singolo consumatore.
Basta
leggere l'elenco delle sostanze coloranti autorizzate, (Sez.
A/I) allegato al regolamento emanato con d.m. 22
dicembre 1967 (in G.U. n. 28 del 1 febbraio 1968), le prescrizioni sulle
caratteristiche fisico-chimiche e sui requisiti generali e specifici di purezza
che tali coloranti devono possedere (Sez. A/II e
A/III) l'indicazione dei diluenti (Sez. A/IV) per
rendersi conto della delicatezza dei processi chimici che attraverso
l'addizione dei coloranti vengono o possono essere determinati nelle sostanze
alimentari; basta ancora por mente alla rapidità con cui nuove cognizioni
scientifiche vengono ad aggiungersi alle precedenti, talvolta anche in modi
radicalmente confliggenti, per riconoscere la opinabilità di qualsiasi valutazione comparativa, in
termini di gravità, tra le diverse fattispecie di reato previste dalla legge
283/1962, in particolare quelle ivi definite all'art. 5 lettera f).
8.
- Vero é che le contravvenzioni delle quali si tratta, costituiscono altrettanti
reati formali, di pericolo presunto, essendo oggetto specifico della tutela
penale la salute pubblica. Esse rappresentano una prima linea di difesa,
superata la quale possono configurarsi (in presenza di
un pericolo concreto) le ipotesi di reato previste, a tutela del medesimo bene,
dal codice penale (artt. 440,442,444,452,
secondo comma, ma anche 516 cod. pen.). Non é
perciò irrazionale attribuire un analogo potenziale pericoloso a condotte che,
pur nella loro diversità, sono ugualmente idonee ad indebolire taluno dei
presidii avanzati posti dal legislatore a difesa della salute pubblica.
Ancora
di recente (con sent. n. 26 del 1979) questa
Corte, in armonia con le proprie precedenti decisioni sull'argomento, ha
ribadito che "la configurazione della fattispecie criminosa e la
valutazione della congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica
legislativa: salvo, però, il sindacato giurisdizionale sugli arbitri del
legislatore, cioé sulle sperequazioni che assumano
una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate".
Questo
non é certamente, per le ragioni indicate, il caso delle norme censurate,
mentre la naturale diversa gravità dei fatti sui quali il giudice é chiamato a
pronunciarsi, ben può essere apprezzata, attraverso una irrogazione
differenziata della pena, entro i margini di discrezionalità consentiti al
giudice medesimo.
Ai
fini del presente giudizio, e con riferimento alle disposizioni di legge
denunziate, alla stregua dell'invocato parametro, é sufficiente il rilievo che né
l'uguale pena edittale comminata per differenti fatti
di reato, né le eventuali disarmonie tra la, ritenuta
ed opinabile, gravità comparativa di diverse figure d'illecito e la qualità e
misura delle pene previste, appaiono tali da concretare quella oggettiva
irragionevolezza delle norme considerate che sola potrebbe dar luogo ad una
affermazione di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lettera f), e 6 della
legge 30 aprile 1962, n. 283 (modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441),
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.