SENTENZA N. 97
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile,
modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975 n. 151, promossi con le
seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal Tribunale per i minorenni di Firenze
sul ricorso proposto da Ceramelli Papiani
Raffaele ed altro, iscritta al n. 330 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258
del 21 settembre 1977;
2)
ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal tribunale per i minorenni di Roma, sul
ricorso proposto da Caltagirone Francesco ed altra,
iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978;
3)
ordinanza emessa il 6 aprile 1978 dal tribunale per i minorenni di Napoli sul
ricorso proposto da Biasci Liliana ed altro, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre
1978.
Udito
nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Edoardo
Volterra.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso di un procedimento per legittimazione giudiziale promosso da
Raffaele Ceramelli Papiani,
il tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza emessa il 17 dicembre
1976, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.
284 cod. civ., così come
modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n.
Il
giudice a quo premette che in generale la norma denunziata non lede i diritti dei membri della famiglia legittima, perché
ha riguardo, nel caso che il genitore sia coniugato e non separato, non solo
all'interesse del figlio naturale legittimando, ma anche a quello dello sposo
del richiedente e degli eventuali altri figli, con il prevedere la necessità
dell'assenso dell'unito in matrimonio ed il parere dei figli legittimi o
legittimati ultrasedicenni. In tal modo, sarebbe rimessa al giudice la
valutazione della compatibiiità della posizione della
famiglia legittima, in relazione all'introduzione nella stessa di un altro
figlio.
Il
dubbio di legittimità costituzionale sorge tuttavia quando, essendo il genitore
richiedente legalmente separato e privo di figli ultrasedicenni (come nella
specie accade), l'art.284 cod. civ.
ha di mira soltanto agli interessi del figlio legittimando, non prevedendo né
l'assenso del coniuge separato né il parere degli altri figli, per pervenire
alla dichiarazione giudiziale di legittimazione. In questo caso, non
palesandosi necessaria alcuna valutazione dei diritti dei membri della famiglia
legittima, la disposizione denunziata parrebbe contrastare con l'articolo 30,
terzo comma, della Costituzione.
2.
- Simile (ma più ampia) questione di legittimità costituzionale dell'art. 284
cod. civ., ha sollevato il
tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978, nel
ricorso per legittimazione giudiziale proposto da Francesco Caltagirone.
Ritiene,
infatti, il tribunale che l'art. 284 cod. civ., nel suo complesso, non tenga affatto conto dei diritti
dei membri della famiglia legittima e che anzi pretermetta
questi diritti a tutela degli interessi del legittimando.
Rileva
che i diritti incomprimibili della famiglia legittima sarebbero quelli
personali che discendono dall'appartenenza ad un unico nucleo stabile basato
sul matrimonio e cioé sull'impegno assunto dai
coniugi di reciproca fedeltà, di comune assistenza ed
educazione nei confronti dei figli, nonché quello dell'esclusività dello status
di figlio legittimo in un solo nucleo familiare. Pertanto rimettere al singolo
coniuge e con unico riguardo agli interessi del legittimando la possibilità di
far sorgere un altro coevo nucleo legittimo, con differenza rispetto al
semplice riconoscimento del figlio naturale, sia per quanto riguarda gli
effetti reciproci tra genitori e figli (cfr. art. 578 u.c. cod. civ.), sia per
quanto riguarda la creazione di un rapporto familiare che si estende a tutti i
membri della famiglia legittima, parrebbe in contrasto oltre che con l'art. 30,
terzo comma, Cost., anche con il principio di unità
familiare (art. 29) e con il principio di ragionevolezza.
Quanto
a quest'ultimo, infatti, mentre per l'introduzione nel nucleo familiare del figlio naturale riconosciuto é prevista (art. 252 cod.
civ.) l'autorizzazione del giudice ed il consenso dei figli legittimi nonché
del coniuge, nulla in tal senso é richiesto dall'art. 284 cod. civ.
3.
- Questione analoga a quella proposta dal tribunale di Firenze, ha sollevato il
tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 6 aprile 1978 sul
ricorso per legittimazione proposto da Liliana Biasci.
Al
dubbio manifestato dai giudici fiorentini, il tribunale aggiunge anche quello
della violazione del principio d'eguaglianza non ravvisando, ai fini della
tutela della famiglia legittima, alcuna apprezzabile differenza di trattamento
tra coniuge non separato e coniuge separato, tra figlio
ultrasedicenne e figlio infrasedicenne,
differenze dalle quali invece la norma denunziata fa discendere la necessità
dell'assenso del coniuge e dell'audizione dei figli legittimi o legittimati.
4.
- Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno s'é costituito dinanzi alla Corte
costituzionale.
Considerato in diritto
1.
- I tre giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi con
un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e in parte connesse questioni
di legittimità costituzionale in ordine a medesime norme.
2.
- Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione
in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile così
come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151, possono
riassumersi come segue:
a)
In riferimento agli artt.
3,29 e 30, terzo comma, della Costituzione, l'art. 284 del codice civile viene denunziato dal tribunale dei minorenni di Roma nella
parte in cui consente la legittimazione per provvedimento del giudice del
figlio naturale concepito in costanza di matrimonio da colui che sia ancora unito
in matrimonio con persona diversa dal genitore naturale.
Osserva infatti il giudice a quo che non sembra ammissibile la
contemporanea esistenza di più nuclei familiari legittimi, il primo fondato sul
matrimonio e gli altri, aggiunge il medesimo giudice, "che potrebbero
formarsi con la legittimazione per provvedimento del giudice dei figli
concepiti fuori del matrimonio, ma in costanza del matrimonio stesso".
Dopo
aver affermato che "non sembra che la legislazione vigente garantisca a
sufficienza, in tema di legittimazione, i diritti della famiglia
legittima" di cui all'art. 30, terzo comma, della Costituzione, ricorda
che in precedenti sentenze il medesimo tribunale aveva
ritenuto che la mera esistenza di un vincolo matrimoniale rimovibile per
divorzio non può integrare l'impossibilità ed il gravissimo ostacolo richiesto
dal n. 2 dell'art. 284 codice civile per pronunziare giudizialmente
la legittimazione del figlio naturale, che essendo state tali decisioni
riformate in sede di appello ed avendo altri tribunali dei minorenni giudicato
che in questi casi la legittimazione può essere concessa, ritiene opportuno
sottoporre la questione alla Corte costituzionale.
Rilevato
che il comma terzo dell'art. 30 della Costituzione riserva ai figli illegittimi
un trattamento uguale a quello dei legittimi qualora dall'equiparazione non
derivi una lesione a diritti dei membri della famiglia legittima, facendo nello
stesso tempo salva una prevalenza del nucleo familiare di cui all'art. 29 della
Costituzione, il giudice reputa necessario identificare i diritti
incomprimibili dei membri della famiglia legittima che, in quanto tali, il
legislatore ordinario non può "intaccare". Questi diritti, secondo il
tribunale romano, sarebbero "quelli personali che discendono dall'appartenenza
ad un nucleo stabile basato sul matrimonio e cioé
sull'impegno assunto dai coniugi di reciproca fedeltà, di mutua assistenza, di
costante collaborazione e di comune assistenza ed
educazione nei confronti dei figli" nonché "quello dell'esclusività dello
status di figlio legittimo, indicativo dell'appartenenza a quel nucleo
legittimo che non può, finché non é dissolto, non essere unico". Un
siffatto diritto sarebbe compromesso dalla legittimazione di un figlio naturale
specie se concepito in costanza di matrimonio "e quindi quando esisteva
poteva esistere una unica famiglia legittima". Di
conseguenza ritiene che il citato art. 284 cod. civ. sia
viziato di incostituzionalità non soltanto in quanto, qualora il coniuge del
richiedente la legittimazione di un figlio naturale sia legalmente separato,
non prevede l'obbligo di compiere accertamenti in ordine alla compatibilità
della legittimazione con i diritti dei membri della famiglia legittima, ma
anche in quanto richiede soltanto l'assenso, valutabile liberamente dal giudice
agli effetti della concessione, e non il consenso del coniuge non separato del
richiedente. Secondo il medesimo giudice, sarebbe pericoloso "rimettere al
singolo la decisione di far sorgere una seconda famiglia legittima accanto e
contemporaneamente alla "prima" e, a differenza di quanto prescritto
per il riconoscimento del figlio naturale, avendo riguardo ai soli interessi
del legittimando. Ai dubbi già prospettati di incostituzionalità dell'art. 284,
aggiunge anche quello concernente la disposizione dell'ultimo comma che fa
obbligo al presidente del tribunale di ascoltare i figli legittimi o
legittimati se di età superiore a sedici anni. Tale disposizione non sarebbe
aderente al dettato costituzionale in quanto terrebbe conto dei soli interessi
del legittimando e non di quelli dei membri della famiglia legittima. Non
sarebbe inoltre razionale la diversità della disciplina prevista nell'art. 252
del codice civile per l'introduzione di un figlio naturale nella famiglia
legittima e quella prevista invece per la legittimazione per provvedimento del
giudice in costanza di matrimonio del genitore e in presenza
di altri figli legittimi o legittimati, tanto più in quanto la legittimazione
avrebbe l'effetto di introdurre senz'altro il figlio naturale nella famiglia
legittima. Questa diversità di disciplina sarebbe tanto più irrazionale in quanto mentre il riconoscimento crea solo un rapporto
personale fra il genitore e il figlio naturale, la legittimazione crea invece
un rapporto familiare che si estende anche agli altri membri della famiglia del
richiedente la legittimazione.
b)
Il tribunale dei minorenni di Firenze denunzia l'incostituzionalità dell'art.
c)
Analoga questione di incostituzionalità é sollevata dal tribunale dei minorenni
di Napoli, il quale al dubbio prospettato dal tribunale di Firenze, aggiunge
anche quello della violazione del principio di uguaglianza, non ravvisando
giustificata, ai fini della tutela dei diritti dei membri della famiglia
legittima, la differenza di trattamento fra coniuge non separato e coniuge
separato, fra figli maggiori e figli minori di sedici anni, differenze dalle
quali la norma denunziata fa dipendere la necessità dell'assenso del coniuge e
dell'audizione dei figli legittimi e legittimati.
3.
- Le questioni di costituzionalità dell'art. 284 cod. civ. proposte
dalle ordinanze in epigrafe non sono fondate.
Occorre
considerare che, come risulta dai lavori preparatori e come riconosciuto dalla
prevalente dottrina,
Pertanto
Una
nuova disciplina é stata introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha
modificato l'art. 284 cod. civ. Occorre pertanto verificare se la normativa
stabilita nel nuovo testo sia aderente ai principi e alle direttive enunciate
negli artt. 29 e 30 della Costituzione o se, invece,
come denunziano le ordinanze in epigrafe, non sia a questi
conforme. Il problema, nei termini in cui viene
proposto nel presente giudizio, importa la valutazione se l'art. 284 nella sua
nuova formulazione tuteli nei limiti costituzionali gli interessi dei legittimandi e quelli dei figli legittimi e legittimati.
Per
tale valutazione e per l'esame delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate dai giudici a quibus
occorre tener presente:
a)
Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il tribunale dei minorenni di
Roma, la legittimazione per provvedimento del giudice di un figlio nato fuori
del matrimonio non crea affatto una nuova famiglia legittima che coesisterebbe
accanto a quella basata sul matrimonio, ma ha il solo ed esclusivo effetto di
attribuire al nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo (art.
280 cod. civ.).
Non
sussiste pertanto e non può giuridicamente sussistere il pericolo denunziato
dai giudici romani che attraverso la legittimazione possa
verificarsi l'esistenza contemporanea di più famiglie.
b)
Che la condizione di figlio legittimo non crea uno stato giuridico assoluto ed
esclusivo né tutte le situazioni giuridiche di vantaggio e di svantaggio che
esso fa sorgere sono immutabili nel loro contenuto, nella loro estensione e
durata. I diritti soggettivi connessi a questo stato sono specificamente
indicati in vari articoli del codice civile. Fra questi il 147 che pone a
carico dei genitori speciali obblighi nei confronti dei figli per una durata di
tempo variabile secondo le specifiche circostanze del caso concreto, il 433 e
seguenti che stabilisce diritti ed obblighi fra figli legittimi ed altri
parenti, il 252 che per l'eventuale inserimento nella famiglia legittima di un
figlio naturale, riconosciuto da uno dei genitori durante il matrimonio di
questo con persona diversa dall'altro genitore, prevede, insieme con la
richiesta del consenso dell'altro coniuge anche quella del consenso dei soli
figli legittimi ultrasedicenni conviventi con il genitore che opera il
riconoscimento, (diritto quindi che viene meno con la cessazione della
convivenza), gli artt 537 e 566 e seguenti, i quali
attribuiscono ai figli legittimi diritti successori che si realizzeranno solo
al momento dell'apertura della successione determinando nel frattempo una
situazione di aspettativa di mero fatto.
Non
vi é invece quello che il tribunale dei minorenni di Roma indica come
"fondamentale tra i diritti" del figlio legittimo, cioé "l'esclusività" di tale status "indicativo
dell'appartenenza a quel nucleo legittimo che non può, finché non sia dissolto,
non essere unico".
É infatti in palese contrasto col sistema previsto dalla
Costituzione la concezione che il figlio legittimo, in quanto tale, abbia il
potere di impedire che altri possa assumere il medesimo stato e che la famiglia
legittima cui egli appartiene non possa, indipendentemente dalla sua volontà,
modificarsi nella sua consistenza e nel numero dei suoi membri con
l'introduzione di altri figli legittimi aventi il suo stesso stato e i diritti
che tale stato comporta. Questa situazione può infatti
verificarsi sia attraverso la nascita di altri figli legittimi dagli stessi
genitori, sia, dopo lo scioglimento del matrimonio di questi per morte di uno
dei coniugi, per annullamento o divorzio, attraverso la nascita di altri figli
legittimi da un successivo matrimonio del suo genitore con persona diversa dal
precedente coniuge (matrimonio per la costituzione del quale si prescinde
giuridicamente dalla volontà dei precedenti figli legittimi e legittimati), sia
attraverso la legittimazione di figli naturali per susseguente matrimonio di
uno dei genitori del figlio legittimo o legittimato, legittimazione che, ai
sensi degli artt. 280-283 e del n. 2 dell'art. 284,
appare un diritto dei genitori del legittimando, dipendente dalla loro volontà.
Le
variazioni attraverso queste introduzioni di altri figli legittimi nel nucleo
familiare cui il figlio legittimo appartiene per nascita da genitori uniti in
matrimonio, non solo avvengono indipendentemente dalla sua volontà - e anche
contro di essa -, ma hanno la conseguenza, oltre che
di modificare le sue eventuali aspettative patrimoniali e successorie, anche di
far sorgere nei suoi confronti, sempre indipendentemente dalla sua volontà, una
serie di rapporti e vincoli di parentela con altri individui entrati a far
parte della famiglia legittima e i relativi diritti o obblighi a questi
rapporti e vincoli connessi.
Pertanto,
nel valutare l'estensione del principio proclamato dalla Costituzione nel comma
terzo dell'art. 30 ("la legge assicura ai figli nati fuori
dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale") e il limite posto
a questa tutela, che cioé essa deve essere
"compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima", é
chiaro che fra questi diritti non può ritenersi compreso quello che il giudice
a quo ritiene invece esistere a favore dei figli legittimi, di poter escludere
che altri esseri umani acquistino il medesimo stato di figli legittimi dello
stesso genitore con i diritti e i doveri a questo stato inerenti.
Nello
stesso tempo é però innegabile che esiste un interesse non solo privato dei
membri della famiglia, ma anche pubblico in quanto connesso alla conservazione
dell'ordine e della pace sociale, che l'unità e l'armonia di un nucleo
famigliare legittimo e la sua stessa esistenza non vengano
turbati e sconvolti da atti quale, in particolari situazioni, può essere la
legittimazione di un figlio nato da persona diversa dal coniuge legittimo fuori
del matrimonio mentre questo perdura, atti i quali possano, fra l'altro,
costituire offesa al coniuge legittimo e favorire giuridicamente un
comportamento moralmente riprovevole e contrario all'unità della famiglia.
In
questa visuale vanno considerati sia il diritto dei genitori naturali e
l'interesse di essi e del figlio naturale ad ottenere,
attraverso la legittimazione, l'attribuzione a questo ultimo dei diritti e dei
doveri inerenti alla qualità di figlio legittimo sia, d'altra parte, l'esigenza
di salvaguardare in determinate circostanze valutabili singolarmente sul piano
pratico, l'esistenza e l'unità di una famiglia legittima.
Il
legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto il
compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilità della
duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati
fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della
famiglia legittima, con la normativa della legge 19 maggio 1975, n. 151,
riconoscendo ai genitori il diritto di legittimare per susseguente matrimonio
il figlio naturale e, solo nel caso in cui vi sia per
il genitore l'impossibilità o un gravissimo ostacolo ad operare questa
legittimazione, affidando con l'art. 284 del cod. civ. alla
cauta discrezionalità del giudice la valutazione obbiettiva della compatibilità
o della incompatibilità di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che
nella realtà pratica possono essere profondamente differenziate fra loro.
Questa
norma che attribuisce al giudice il potere, in coerenza con quelli previsti in
altri articoli del medesimo codice, come, ad esempio, il 151, il 155, il 252,
di concedere con suo provvedimento la legittimazione di figli nati fuori del
matrimonio, appare corrispondere ai principi e dettati costituzionali con
l'osservanza dei limiti da questi imposti.
La
condizione posta nel primo comma che la legittimazione può essere concessa dal
giudice solo se corrisponda agli interessi del figlio e quella prevista nel n.
4 é conforme ai principi proclamati nel primo e nel terzo comma dell'art. 30
della Costituzione. Le condizioni prescritte nel n. 3 e nell'ultimo comma
dell'assenso del coniuge non separato del genitore richiedente la
legittimazione e la audizione obbligatoria dei figli
ultrasedicenni di questo vincolano il giudice a compiere una valutazione
consapevole della situazione della famiglia legittima e nell'interesse di
questa, in base alla quale fare luogo o meno alla richiesta concessione.
Non
sono pertanto fondate le eccezioni delle ordinanze in epigrafe che l'articolo
contempli esclusivamente l'interesse del legittimando e non osservi i limiti
indicati dal Costituente nel terzo comma dell'art. 30.
Razionale
é la norma del n. 3 dell'art. 284 che richiede l'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato. Con la separazione
pronunziata dal giudice viene meno l'interesse del coniuge ad evitare la
concessione da parte del giudice della legittimazione, concessione peraltro che
é sempre affidata alla discrezionalità del magistrato che dovrà in ogni caso
tener conto sia dell'interesse del legittimando sia dell'interesse e dei
diritti di coloro che sono già membri della famiglia legittima.
Altrettanto
razionale appare anche la disposizione di cui all'ultimo comma che in presenza di figli legittimi o legittimati fa obbligo al
presidente del tribunale di ascoltare i figli di età superiore ai sedici anni.
Questi infatti sono in grado di scienza propria
consapevolmente, con la prevedibile esclusione del pericolo che possano essere
condizionati o sottoposti a pressioni o persuasioni da parte di altri
interessati, di fornire il quadro della situazione famigliare al magistrato che
deve decidere in merito alla richiesta concessione della legittimazione.
Le
condizioni tassativamente stabilite dal legislatore nell'art. 284 senza
l'osservanza delle quali il giudice non può emanare il provvedimento di
legittimazione non escludono d'altra parte che il giudice nella sua
discrezionalità possa assumere le informazioni che
ritenga opportune, disporre l'audizione anche del coniuge separato e dei figli infrasedicenni, come di qualunque altra persona che riterrà
utile per accertare l'effettiva situazione di fatto, disporre perizie,
acquisire documenti e quanto altro allo scopo di conoscere tutte le circostanze
e le situazioni oggettive e possa decidere in merito alla richiesta
legittimazione compatibilmente agli interessi del legittimando e dei suoi
genitori e agli interessi dei membri della famiglia legittima in conformità ai
principi enunciati nell'art. 30 della Costituzione ed alla loro applicazione
nella specie.
Non
sussiste pertanto la denunziata violazione del principio di uguaglianza.
Comunque
nel codice civile sono previsti rimedi contro la concessa legittimazione
attraverso le azioni esperibili dopo la legittimazione di cui all'art. 289 cod.
civ. e l'impugnazione, non soggetta a prescrizione,
del riconoscimento anche successivamente alla legittimazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice
civile come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt.
3, 29 e 30 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.