ORDINANZA N. 96
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 1974, n.
Udito
nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Antonio
Ritenuto,
che, con ordinanza del 26 novembre 1975, il pretore di Bologna rimetteva
all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art.
14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del
1974, sollevata dalla difesa degli imputati Cioni
Roberto e Cioni Raffaello, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,
modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Considerato
che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimità
costituzionale, né alcun diretto apprezzamento della non manifesta
infondatezza, e si limita, con riguardo a quest'ultimo profilo della questione,
a richiamare "la memoria defensionale depositata dal difensore ed allegata
agli atti"; che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve
invece risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, del
resto, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, contenente "Norme sulla
costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale", prescrive
che il giudice a quo riferisce i termini ed i motivi della questione di
legittimità costituzionale, della quale egli é tenuto a delibare la non
manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere
il giudizio in corso e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale; che
l'ordinanza di rimessione é peraltro soggetta ad
apposito regime di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa
adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge:
appena tale ordinanza perviene alla Corte costituzionale, ne é infatti disposta la pubblicazione, a norma dell'art. 25
della citata legge n. 87 del 1953, nella Gazzetta Ufficiale e, dove occorra,
anche nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni interessate; che il
nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che
questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorità
giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rimessione
senza eccedere le indagini delibatorie di sua
competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; che,
in conseguenza,
PER QUESTI MOTIVI
ordina
che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.