SENTENZA N. 95
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15
novembre 1938, n. 1802, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanze emesse il 5 agosto 1974 dal tribunale per i minorenni in Ancona nei
procedimenti relativi alla riabilitazione speciale di Curzi
Rinaldo e Cannizzaro Paolo, iscritte ai nn. 183 e 184 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;
2)
ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna nel procedimento relativo alla
riabilitazione speciale di Dametti Giordano, iscritta
al n. 260 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;
3)
ordinanza emessa il 3 maggio 1975 del tribunale per i minorenni di Ancona nel
procedimento relativo alla riabilitazione speciale di
Fiorentini Fabrizio, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre
1975;
4)
ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 e il 1 febbraio 1978 dal tribunale per i
minorenni di Perugia nei procedimenti relativi alla riabilitazione speciale di Olimpieri Luciano e Succhiarelli
Elio, iscritte ai nn. 78 e 250 del registro ordinanze
1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
105 e 215 del 15 aprile e 2 agosto 1978.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso dei due procedimenti, iniziati d'ufficio, relativi alla
riabilitazione speciale di Curzi Rinaldo e Cannizzaro Paolo, emigrati permanentemente all'estero - che
erano imputati di furto ed avevano ottenuto il perdono giudiziale - il
tribunale per i minorenni di Ancona, con distinte ordinanze, entrambe in data 5
agosto 1974 e dal contenuto identico, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella
legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n.
1802, nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di
competenza rispetto a quella della competenza del tribunale della dimora
abituale del riabilitando, esclude dalla riabilitazione speciale tutti i
giovani riabilitandi non aventi la dimora abituale
nell'ambito del territorio dello Stato.
Le
due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 2
luglio 1975.
Nei
giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
Solo
nel giudizio promosso con la prima ordinanza (n. 183 reg. ord.
1975) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 21 gennaio
1975, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
non fondata.
2.
- Nel corso del procedimento iniziato di ufficio con decreto 27 giugno 1974,
relativo alla riabilitazione di Giordano Dametti,
nato il 5 ottobre 1949 - che era stato imputato di furto aggravato ed aveva
ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni dell'Emilia- Romagna, con ordinanza 10 febbraio
1)
dell'art. 24, commi secondo e quinto, (recte: quarto), r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione
e funzionamento del tribunale per i minorenni), come modificato dall'art. 4
r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui limita al 25 anno di età
l'indagine o la pronuncia di riabilitazione speciale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2)
dell'art. 24, comma sesto (recte: quinto), stesso r.d.l. n. 1404 del 1934, nella parte
in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione
speciale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
L'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 agosto 1975.
Nel
giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 26 agosto 1975, limitando
espressamente l'intervento alla prima delle questioni di
legittimità costituzionale, relativa ai commi secondo e quarto dell'art.
24 r.d.l. n. 1404 del 1934, nel testo modificato dal r.d.l. 1802 del 1938, e
chiedendo che tale questione sia dichiarata non fondata.
3.
- Nel corso del procedimento, iniziato di ufficio con decreto 6 giugno 1974,
relativo alla riabilitazione speciale di Fiorentini Fabrizio,
nato il 6 aprile 1949 (che era stato imputato di furto aggravato ed aveva
ottenuto il perdono giudiziale) il tribunale per i minorenni di Ancona, con
ordinanza 3 maggio
L'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 10 settembre 1975.
Nel
giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 29 settembre 1975,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non
fondata.
4.
- Nel corso dei due procedimenti per la riabilitazione speciale, promossi,
rispettivamente, con istanza 17 gennaio 1977, da Olimpieri
Luciano, nato il 4 novembre 1949, e, con istanza 5 luglio 1977, da Succhiarelli Elio, nato il 3 febbraio 1947, - che erano
stati imputati: il primo di furto aggravato e danneggiamento, ed il secondo di
furto aggravato, ed avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i
minorenni di Perugia, con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal
contenuto identico, ha sollevato di ufficio, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n.
1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), modificato
dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui limita al 25
anno di età l'indagine e la pronuncia di riabilitazione speciale.
Le
due ordinanze sono state pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 15 aprile 1978 e n. 215 del 2 agosto 1978.
Nei
giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
É
intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atti depositati
il 24 aprile ed il 2 maggio 1978, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1.
- I sei giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte identiche.
2.
- L'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e
modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, concernente la disciplina della
riabilitazione speciale minorile, é censurato:
a)
nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di competenza
rispetto a quella della competenza del tribunale per i minorenni della
"dimora abituale del riabilitando", esclude dalla riabilitazione
speciale i giovani emigrati all'estero (due ordinanze 5 agosto 1974 del
tribunale per i minorenni di Ancona - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione);
b)
nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia sulla
riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione e nella parte in cui esclude
l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione (ordinanza 10 febbraio 1975 del
tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna);
c)
nella parte in cui fa derivare l'impossibilità di procedere alla riabilitazione
speciale, per fatti commessi durante la minore età, nei confronti dei giovani,
che abbiano compiuto il 25 anno, dal mancato promovimento
della relativa azione con richiesta del Pubblico ministero presso il tribunale
per i minorenni ovvero d'ufficio da parte dello stesso tribunale (comma
secondo) - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione (ordinanza 3 maggio 1975 del tribunale per i minorenni di Ancona);
d)
nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia sulla
riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio
1978 del tribunale per i minorenni di Perugia).
3.
- Il tribunale per i minorenni di Ancona, con le due ordinanze 5 agosto 1974 -
precisato che l'espressione "dimora abituale" dell'art. 24 r.d.l. n.
1404 del 1934 deve intendersi, ai termini dell'art. 43, cpv., cod. civ.,
come equivalente a residenza - afferma che nel caso del minore che si sia
trasferito all'estero, non é possibile stabilire quale sia il tribunale per i
minorenni competente per la riabilitazione speciale e che nessun tribunale per
i minorenni può ritenersi competente al giudizio ed alla pronuncia. Ritiene che
il principio di eguaglianza sia violato, perché la menzionata norma dell'art.
24 r.d.l. n. 1404 del 1934 determina una disparità di trattamento collegata
alla situazione personale del riabilitando in quanto non prevede alcuna regola
sussidiaria di competenza e, pertanto, esclude dalla
riabilitazione speciale tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 25
anni, i quali, al momento in cui la riabilitazione dovrebbe essere concessa, non
abbiano la residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.
La
questione é fondata.
L'impugnato
art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934 attribuisce la competenza ad
emettere la pronuncia in materia di riabilitazione speciale al "tribunale
per i minorenni della dimora abituale del minore".
Trattasi
di norma istitutiva di competenza funzionale, inderogabile poiché il tribunale
per i minorenni del luogo di dimora abituale del giovane riabilitando é il solo
giudice in grado di raccogliere e valutare, con la debita completezza, le prove
del ravvedimento desumibile dal comportamento tenuto nell'ambiente familiare,
nella scuola, nella esplicazione di attività lavorativa e ricreativa.
Alla
specialità dell'istituto di riabilitazione per i minorenni corrisponde la
specialità dell'organo competente a concederla, che ha particolari poteri.
Il
carattere di inderogabilità di quella competenza esclude che, in mancanza di
apposita previsione legislativa, possa individuarsi altro giudice, ricorrendo
ad applicazione analogica di norme concernenti diversi procedimenti.
Nel
caso in esame di trasferimento del giovane all'estero, la mancanza di specifica
indicazione del tribunale per i minorenni competente
comporta l'impossibilità, per quel giovane, di promuovere la procedura di
riabilitazione speciale o di iniziare questa procedura di ufficio. Sussiste una
disparità di trattamento tra giovane residente all'estero e giovane residente
in Italia, disparità che non trova giustificazione, perché entrambi, i giovani
si trovano nella stessa situazione giuridica soggettiva e non può assumere
rilievo la semplice circostanza di fatto del trasferimento di uno di essi all'estero.
Da
questa rilevata disparità di trattamento, peraltro, non deriva necessariamente
l'affermazione della competenza sussidiaria del tribunale per i minorenni che
ha pronunciato il provvedimento cui si riferisce la richiesta riabilitazione
speciale, come propone il tribunale per i minorenni di Ancona nell'ordinanza di
rimessione.
Proprio
per le ragioni giustificatrici della speciale competenza del tribunale per i
minorenni, sopra specificate, deve ritenersi competente il tribunale per i
minorenni del luogo dell'ultima dimora abituale del giovane in Italia. Tale
tribunale, come del resto é posto in risalto nelle ordinanze di rinvio, può
raccogliere e valutare le informazioni, i pareri, gli atti e i precedenti
necessari per il giudizio di ravvedimento anche fuori del luogo di residenza ed
all'estero tramite l'autorità consolare italiana.
L'adito
tribunale per i minorenni di Ancona sarà, quindi, competente ove nel suo
circondario si trovi il luogo dell'ultima dimora del riabilitando.
4.
- Quanto, poi, alla censura che il limite del 25 anno di età per ottenere la
riabilitazione speciale importerebbe una irragionevole
disparità di trattamento nei confronti degli interessati, che, pur ricorrendo i
presupposti previsti per ottenerla, avessero superato detto limite, va
considerato che il provvedimento di riabilitazione speciale é destinato "a
mettere nel nulla qualsiasi precedente del minorenne, così che in ogni campo
nessuno possa a quei precedenti far ricorso per escludere ogni forma di
partecipazione alla vita sociale" (relazione del Ministro Guardasigilli
sul r.d.l. 1404 del 1934). E, con riguardo all'esigenza di accertare in fatto,
con la maggiore completezza, i presupposti che consentano il giudizio sul
ravvedimento del minore e la dichiarazione della riabilitazione speciale, é
stabilito, nel comma quarto dell'art. 24, che, se in un primo esame appare
insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine a un
tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del
minore.
Non
può ritenersi irragionevole, sul piano logico, la fissazione del termine nel
limite necessario per l'attuazione dello speciale beneficio in favore del
minore. Tanto più deve escludersi l'asserita irragionevolezza del termine se si
ha riguardo alle aberranti conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento
dell'opinione sostenuta nell'ordinanza.
Come
da tempo ebbe a porre in luce
5.
- E del pari é priva di fondamento l'opinione secondo cui deriverebbero lesioni
del principio di eguaglianza dal fatto che il Pubblico Ministero non richieda
l'inizio del procedimento o il tribunale non provveda di ufficio entro il
termine di 25 anni di età dell'interessato.
É
sufficiente considerare in contrario che l'inerzia dell'interessato, al quale
l'impugnato art. 24 attribuisce la facoltà autonoma di proporre la domanda di
riabilitazione speciale, e la negligenza o inerzia degli organi pubblici non
possono giustificare la pronuncia di illegittimità per disparità di
trattamento.
6.
- Dalla declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934 - nella parte in cui limita
al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia di riabilitazione speciale -
proposta anche dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
con l'ordinanza 10 febbraio 1975 - deriva l'inammissibilità, per difetto di
rilevanza, dell'altra questione concernente il medesimo art. 24 - nella parte
in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione
speciale - sollevata dallo stesso tribunale con l'ordinanza 10 febbraio 1975.
Invero,
dato che il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
non può compiere l'indagine ed emettere la pronuncia in materia di
riabilitazione speciale in quanto l'interessato ha superato il 25 anno di età,
il procedimento di riabilitazione va definito con sentenza di inammissibilità
indipendentemente dalla decisione della questione di legittimità costituzionale
concernente la esclusione del difensore in quel
procedimento. Tale questione non può spiegare alcun effetto nel suddetto
procedimento e, pertanto, va dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15
novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui non prevede - nel caso di minore
residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in
cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi
all'estero;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi
secondo e quarto, stesso r.d.1 n. 1404 del 1934,
convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del
1938, proposte dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
con ordinanza 10 febbraio 1975, dal tribunale per i minorenni di Perugia con
ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal tribunale per i minorenni di
Ancona con ordinanza 3 maggio
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma
quinto, medesimo r.d.l. n. 1404 del 1934, proposta dal tribunale per i
minorenni dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 10
febbraio
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.