Sentenza n. 95 del 1979

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SENTENZA N. 95

 

ANNO 1979

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici:

 

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

 

Prof. Edoardo VOLTERRA

 

Dott. Michele ROSSANO

 

Prof. Leopoldo ELIA

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Antonio LA PERGOLA

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanze emesse il 5 agosto 1974 dal tribunale per i minorenni in Ancona nei procedimenti relativi alla riabilitazione speciale di E.F. e F.G., iscritte ai nn. 183 e 184 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;

 

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna nel procedimento relativo alla riabilitazione speciale di J.K., iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;

 

3) ordinanza emessa il 3 maggio 1975 del tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento relativo alla riabilitazione speciale di L.M., iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;

 

4) ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 e il 1 febbraio 1978 dal tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti relativi alla riabilitazione speciale di A.B. e C.D., iscritte ai nn. 78 e 250 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105 e 215 del 15 aprile e 2 agosto 1978.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso dei due procedimenti, iniziati d'ufficio, relativi alla riabilitazione speciale di E:F. e G.H., emigrati permanentemente all'estero - che erano imputati di furto ed avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni di Ancona, con distinte ordinanze, entrambe in data 5 agosto 1974 e dal contenuto identico, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di competenza rispetto a quella della competenza del tribunale della dimora abituale del riabilitando, esclude dalla riabilitazione speciale tutti i giovani riabilitandi non aventi la dimora abituale nell'ambito del territorio dello Stato.

 

Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 2 luglio 1975.

 

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.

 

Solo nel giudizio promosso con la prima ordinanza (n. 183 reg. ord. 1975) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 21 gennaio 1975, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

2. - Nel corso del procedimento iniziato di ufficio con decreto 27 giugno 1974, relativo alla riabilitazione di J.K., nato il 5 ottobre 1949 - che era stato imputato di furto aggravato ed aveva ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni dell'Emilia- Romagna, con ordinanza 10 febbraio 1975, ha sollevato, di ufficio, le questioni di legittimità costituzionale:

 

1) dell'art. 24, commi secondo e quinto, (recte: quarto), r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), come modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine o la pronuncia di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

 

2) dell'art. 24, comma sesto (recte: quinto), stesso r.d.l. n. 1404 del 1934, nella parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 agosto 1975.

 

Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.

 

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 26 agosto 1975, limitando espressamente l'intervento alla prima delle questioni di legittimità costituzionale, relativa ai commi secondo e quarto dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934, nel testo modificato dal r.d.l. 1802 del 1938, e chiedendo che tale questione sia dichiarata non fondata.

 

3. - Nel corso del procedimento, iniziato di ufficio con decreto 6 giugno 1974, relativo alla riabilitazione speciale di L.M., nato il 6 aprile 1949 (che era stato imputato di furto aggravato ed aveva ottenuto il perdono giudiziale) il tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza 3 maggio 1975, ha sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 - limitatamente alla parte in cui "fa discendere l'impossibilità di procedere a riabilitazione speciale per fatti, commessi durante la minore età, nei confronti di giovani, che abbiano compiuto il 25 anno, dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte dello stesso tribunale".

 

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 10 settembre 1975.

 

Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.

 

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

4. - Nel corso dei due procedimenti per la riabilitazione speciale, promossi, rispettivamente, con istanza 17 gennaio 1977, da A.B., nato il 4 novembre 1949, e, con istanza 5 luglio 1977, da C.D., nato il 3 febbraio 1947, - che erano stati imputati: il primo di furto aggravato e danneggiamento, ed il secondo di furto aggravato, ed avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal contenuto identico, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia di riabilitazione speciale.

 

Le due ordinanze sono state pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 15 aprile 1978 e n. 215 del 2 agosto 1978.

 

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.

 

É intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atti depositati il 24 aprile ed il 2 maggio 1978, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - I sei giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte identiche.

 

2. - L'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, concernente la disciplina della riabilitazione speciale minorile, é censurato:

 

a) nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di competenza rispetto a quella della competenza del tribunale per i minorenni della "dimora abituale del riabilitando", esclude dalla riabilitazione speciale i giovani emigrati all'estero (due ordinanze 5 agosto 1974 del tribunale per i minorenni di Ancona - in riferimento all'art. 3 della Costituzione);

 

b) nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia sulla riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in riferimento all'art. 3 della Costituzione e nella parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione (ordinanza 10 febbraio 1975 del tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna);

 

c) nella parte in cui fa derivare l'impossibilità di procedere alla riabilitazione speciale, per fatti commessi durante la minore età, nei confronti dei giovani, che abbiano compiuto il 25 anno, dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte dello stesso tribunale (comma secondo) - in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 3 maggio 1975 del tribunale per i minorenni di Ancona);

 

d) nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia sulla riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978 del tribunale per i minorenni di Perugia).

 

3. - Il tribunale per i minorenni di Ancona, con le due ordinanze 5 agosto 1974 - precisato che l'espressione "dimora abituale" dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934 deve intendersi, ai termini dell'art. 43, cpv., cod. civ., come equivalente a residenza - afferma che nel caso del minore che si sia trasferito all'estero, non é possibile stabilire quale sia il tribunale per i minorenni competente per la riabilitazione speciale e che nessun tribunale per i minorenni può ritenersi competente al giudizio ed alla pronuncia. Ritiene che il principio di eguaglianza sia violato, perché la menzionata norma dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934 determina una disparità di trattamento collegata alla situazione personale del riabilitando in quanto non prevede alcuna regola sussidiaria di competenza e, pertanto, esclude dalla riabilitazione speciale tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, i quali, al momento in cui la riabilitazione dovrebbe essere concessa, non abbiano la residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.

 

La questione é fondata.

 

L'impugnato art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934 attribuisce la competenza ad emettere la pronuncia in materia di riabilitazione speciale al "tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore".

 

Trattasi di norma istitutiva di competenza funzionale, inderogabile poiché il tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del giovane riabilitando é il solo giudice in grado di raccogliere e valutare, con la debita completezza, le prove del ravvedimento desumibile dal comportamento tenuto nell'ambiente familiare, nella scuola, nella esplicazione di attività lavorativa e ricreativa.

 

Alla specialità dell'istituto di riabilitazione per i minorenni corrisponde la specialità dell'organo competente a concederla, che ha particolari poteri.

 

Il carattere di inderogabilità di quella competenza esclude che, in mancanza di apposita previsione legislativa, possa individuarsi altro giudice, ricorrendo ad applicazione analogica di norme concernenti diversi procedimenti.

 

Nel caso in esame di trasferimento del giovane all'estero, la mancanza di specifica indicazione del tribunale per i minorenni competente comporta l'impossibilità, per quel giovane, di promuovere la procedura di riabilitazione speciale o di iniziare questa procedura di ufficio. Sussiste una disparità di trattamento tra giovane residente all'estero e giovane residente in Italia, disparità che non trova giustificazione, perché entrambi, i giovani si trovano nella stessa situazione giuridica soggettiva e non può assumere rilievo la semplice circostanza di fatto del trasferimento di uno di essi all'estero.

 

Da questa rilevata disparità di trattamento, peraltro, non deriva necessariamente l'affermazione della competenza sussidiaria del tribunale per i minorenni che ha pronunciato il provvedimento cui si riferisce la richiesta riabilitazione speciale, come propone il tribunale per i minorenni di Ancona nell'ordinanza di rimessione.

 

Proprio per le ragioni giustificatrici della speciale competenza del tribunale per i minorenni, sopra specificate, deve ritenersi competente il tribunale per i minorenni del luogo dell'ultima dimora abituale del giovane in Italia. Tale tribunale, come del resto é posto in risalto nelle ordinanze di rinvio, può raccogliere e valutare le informazioni, i pareri, gli atti e i precedenti necessari per il giudizio di ravvedimento anche fuori del luogo di residenza ed all'estero tramite l'autorità consolare italiana.

 

L'adito tribunale per i minorenni di Ancona sarà, quindi, competente ove nel suo circondario si trovi il luogo dell'ultima dimora del riabilitando.

 

4. - Quanto, poi, alla censura che il limite del 25 anno di età per ottenere la riabilitazione speciale importerebbe una irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli interessati, che, pur ricorrendo i presupposti previsti per ottenerla, avessero superato detto limite, va considerato che il provvedimento di riabilitazione speciale é destinato "a mettere nel nulla qualsiasi precedente del minorenne, così che in ogni campo nessuno possa a quei precedenti far ricorso per escludere ogni forma di partecipazione alla vita sociale" (relazione del Ministro Guardasigilli sul r.d.l. 1404 del 1934). E, con riguardo all'esigenza di accertare in fatto, con la maggiore completezza, i presupposti che consentano il giudizio sul ravvedimento del minore e la dichiarazione della riabilitazione speciale, é stabilito, nel comma quarto dell'art. 24, che, se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.

 

Non può ritenersi irragionevole, sul piano logico, la fissazione del termine nel limite necessario per l'attuazione dello speciale beneficio in favore del minore. Tanto più deve escludersi l'asserita irragionevolezza del termine se si ha riguardo alle aberranti conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento dell'opinione sostenuta nell'ordinanza.

 

Come da tempo ebbe a porre in luce la Corte di cassazione, tutti coloro che, in età inferiore agli anni 18, riportarono una condanna, potrebbero fino alla fine della loro vita chiedere la riabilitazione speciale per i minorenni. E il tribunale per i minorenni dovrebbe, per decidere sulla loro domanda, assumere informazioni sulla condotta da essi tenuta in famiglia, nella scuola, nel luogo di lavoro, ecc. e dovrebbe anche indagare sul comportamento dei richiedenti sino al momento in cui la declaratoria potrebbe essere pronunciata.

 

5. - E del pari é priva di fondamento l'opinione secondo cui deriverebbero lesioni del principio di eguaglianza dal fatto che il Pubblico Ministero non richieda l'inizio del procedimento o il tribunale non provveda di ufficio entro il termine di 25 anni di età dell'interessato.

 

É sufficiente considerare in contrario che l'inerzia dell'interessato, al quale l'impugnato art. 24 attribuisce la facoltà autonoma di proporre la domanda di riabilitazione speciale, e la negligenza o inerzia degli organi pubblici non possono giustificare la pronuncia di illegittimità per disparità di trattamento.

 

6. - Dalla declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934 - nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia di riabilitazione speciale - proposta anche dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza 10 febbraio 1975 - deriva l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, dell'altra questione concernente il medesimo art. 24 - nella parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale - sollevata dallo stesso tribunale con l'ordinanza 10 febbraio 1975.

 

Invero, dato che il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna non può compiere l'indagine ed emettere la pronuncia in materia di riabilitazione speciale in quanto l'interessato ha superato il 25 anno di età, il procedimento di riabilitazione va definito con sentenza di inammissibilità indipendentemente dalla decisione della questione di legittimità costituzionale concernente la esclusione del difensore in quel procedimento. Tale questione non può spiegare alcun effetto nel suddetto procedimento e, pertanto, va dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero;

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, stesso r.d.1 n. 1404 del 1934, convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938, proposte dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con ordinanza 10 febbraio 1975, dal tribunale per i minorenni di Perugia con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal tribunale per i minorenni di Ancona con ordinanza 3 maggio 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quinto, medesimo r.d.l. n. 1404 del 1934, proposta dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 10 febbraio 1975, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

 

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.