Sentenza n. 94 del 1979
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SENTENZA N. 94

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1976 dal tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra Barboro Giuseppina e Bianchi Mario, iscritta al n.598 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Genova alla presenza della inquilina Giuseppina Barboro che non mosse opposizione, convalidò lo sfratto per morosità intimato dai locatori Scorcia Elisabetta e Bianchi Mario, Giovanna, Paolo, con ordinanza 27 dicembre 1972, con la quale fissò alla conduttrice termine sino al 15 gennaio 1973 ai sensi dell'art. 4, comma sesto, legge 26 novembre 1969 n. 833.

Instauratasi la procedura esecutiva, la Barboro spiegò opposizione ex art. 615 cod.proc.civ. affermando di aver pagato i canoni di cui era morosa alla data della prolazione della ordinanza di sfratto, e sostenendo che tale pagamento, effettuato mediante vaglia postale, sarebbe stato tempestivo se il Pretore non avesse fissato il termine di grazia in misura inferiore al minimo, indicato nell'art. 4, comma sesto, ma la opposizione veniva respinta dall'adito Pretore di Genova, il quale giudicava che l'errore ivi indicato sarebbesi dovuto censurare mediante opposizione alla convalida (e non già mediante opposizione all'esecuzione), che, in ogni caso, il vaglia postale, emesso il 15 gennaio 1973, non poteva essere stato recapitato lo stesso giorno ai locatori né di tale tempestività era stata offerta la prova.

Gravata di appello detta sentenza dalla Barboro, l'adito Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1976, a norma di legge notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 3 novembre 1976 (n. 598 reg. ord. 1976), ha sollevato questione di costituzionalità, in riferimento all'art, 24 Cost., dell'art. 663 cod.proc.civ., nella parte in cui non consente la facoltà di impugnare l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, anche quando l'ordinanza stessa sia viziata per violazione di legge.

Non essendosi costituita alcuna delle parti né avendo spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incidente é stato assegnato alla camera di consiglio del 14 giugno 1979, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

Succedendo all'art. 37 legge 23 maggio 1950 n. 253, l'articolo 4, comma sesto, legge 26 novembre 1969 n. 833 (da ultimo richiamato dall'art. 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979 n. 93) così statuisce: "Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso abitazione può essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato".

Orbene, il giudice a quo si é limitato a richiamare questa norma di diritto, la cui violazione era stata posta a base della opposizione della Barboro, ma non ha menomamente motivato sul se l'inappellabilità della ordinanza di convalida di cui all'art. 663, che lo stesso Tribunale ha postulato in contrasto con il consistente orientamento interpretativo della giurisprudenza e della maggioranza della dottrina, coinvolga quel capo (o parte) della ordinanza con cui il Pretore provvede sulla concessione del termine di grazia.

Si aggiunga che non il solo art. 663, ma i divergenti disposti di detta norma e dell'art. 339 cod.proc.civ. potrebbero formare oggetto di incidente di costituzionalità rilevante nella causa di merito se involgente la sola convalida.

Nei termini in cui é stata postulata, la questione é inammissibile per irrilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 663 cod.proc.civ., sollevata, in riferimento all'art. 24 Costituzione, con ordinanza 7 febbraio 1976 del Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.