SENTENZA N. 94
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura
civile promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1976 dal tribunale di
Genova, nel procedimento civile vertente tra Barboro
Giuseppina e Bianchi Mario, iscritta al n.598 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 294 del 3 novembre 1976.
Udito
nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
Il
Pretore di Genova alla presenza della inquilina Giuseppina Barboro
che non mosse opposizione, convalidò lo sfratto per morosità intimato dai
locatori Scorcia Elisabetta e Bianchi Mario, Giovanna,
Paolo, con ordinanza 27 dicembre 1972, con la quale fissò alla conduttrice
termine sino al 15 gennaio 1973 ai sensi dell'art. 4, comma sesto, legge 26
novembre 1969 n. 833.
Instauratasi
la procedura esecutiva,
Gravata
di appello detta sentenza dalla Barboro, l'adito
Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio
Non
essendosi costituita alcuna delle parti né avendo spiegato intervento
Considerato in diritto
Succedendo
all'art. 37 legge 23 maggio 1950 n.
Orbene,
il giudice a quo si é limitato a richiamare questa norma di diritto, la cui
violazione era stata posta a base della opposizione
della Barboro, ma non ha menomamente motivato sul se
l'inappellabilità della ordinanza di convalida di cui all'art. 663, che lo
stesso Tribunale ha postulato in contrasto con il consistente orientamento
interpretativo della giurisprudenza e della maggioranza della dottrina,
coinvolga quel capo (o parte) della ordinanza con cui il Pretore provvede sulla
concessione del termine di grazia.
Si
aggiunga che non il solo art. 663, ma i divergenti disposti di detta norma e
dell'art. 339 cod.proc.civ. potrebbero
formare oggetto di incidente di costituzionalità rilevante nella causa di
merito se involgente la sola convalida.
Nei
termini in cui é stata postulata, la questione é inammissibile per irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 663 cod.proc.civ., sollevata, in riferimento all'art. 24
Costituzione, con ordinanza 7 febbraio 1976 del Tribunale di Genova.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.