SENTENZA N. 92
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa
il 6 novembre 1974 dal tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di
Battistini Attilio, iscritta al n. 125 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152
dell'11 giugno 1975.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Bucciarelli Ducci;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
corso di un giudizio su reclamo avverso il decreto pretorile
di non inoltro a mezzo posta del periodico "Playmen", nel quale veniva descritto "con morboso
compiacimento e in termini chiari e realistici una masturbazione di massa"
cui aveva partecipato Camillo Casati, il tribunale di Torino aveva sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20
dicembre 1966, n. 1114, nella parte in cui equiparava, ai fini della disciplina
dell'ammissione all'inoltro postale, le pubblicazioni a stampa alla
corrispondenza ordinaria, per asserito contrasto con l'art. 21, commi secondo,
terzo, quarto e sesto, della Costituzione.
Si
osservava nell'ordinanza di rimessione che tale
equiparazione avrebbe violato i principi secondo cui la stampa non può esser
soggetta ad autorizzazioni o censure, essendone consentito il sequestro solo
nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, mentre la norma impugnata prevedeva il non inoltro
della stampa a mezzo del servizio postale per effetto di un provvedimento
giurisdizionale, non qualificabile come sequestro, ed adottabile a prescindere
dalla contestazione di un reato. Più in particolare, con riferimento alla
stampa contraria al buon costume, era prospettata la lesione del sesto comma
dell'art. 21 Cost., sotto il
profilo che pur demandandosi al legislatore ordinario la possibilità di
stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del
divieto delle pubblicazioni contrarie al buon costume, la legge corrispondente
avrebbe dovuto avere necessariamente carattere di generalità per rispondere al
prescritto criterio di adeguatezza, non essendo consentito di limitare un
particolare mezzo di distribuzione, quello dell'inoltro tramite il servizio
postale. Altrimenti certa stampa contraria al buon costume avrebbe potuto
liberamente circolare, a differenza di altra, quella diffusa per
corrispondenza.
La
causa veniva discussa innanzi alla Corte
costituzionale alla pubblica udienza del 3 maggio 1973, e
Il
tribunale di Torino, riesaminata la questione, con ordinanza 6 novembre 1974
trasmetteva nuovamente gli atti a questa Corte, ritenendo che le censure a suo
tempo proposte non avessero perso rilievo per effetto delle nuove disposizioni.
Osservava che la questione, anche in riferimento
all'art. 11, comma secondo, del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, ora denunciato appariva rilevante e non manifestamente infondata per le
ragioni (ora riportate) già indicate nella prima ordinanza di rimessione, alla cui motivazione rinviava integralmente.
É
intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di
deduzioni depositato il 2 maggio 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione proposta.
Osserva
l'Avvocatura generale che nell'esercizio di un pubblico servizio, l'Amministrazione
dello Stato può esser tenuta all'osservanza di limiti, posti
per legge, e rimessi al controllo dell'autorità giudiziaria, in quanto
diretti ad evitare abusi da parte degli utenti con danno per la comunità. Il
non inoltro della corrispondenza aperta - tra cui
rientrano gli stampati - quando si tratti di pubblicazioni vietate perché
contrarie al buon costume (art. 21, sesto comma, Cost.), non può esser
assimilato agli istituti della censura e del sequestro penale, ognuno dei quali
ha una propria configurazione giuridica ed una concreta amplissima portata, che
lo distingue chiaramente dal "non inoltro". La norma impugnata non
realizzerebbe alcuna illegittima limitazione alla circolazione degli stampati,
che potrebbero comunque essere diffusi in tutti gli altri usuali modi.
La
parte privata non si é costituita in questa sede.
Considerato in diritto
1.
-
2.
- La questione non é fondata.
Va
innanzitutto rilevato che la norma impugnata, contenuta nel testo unico delle
leggi in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, si inserisce in un complesso normativo volto a disciplinare
le condizioni cui i privati devono sottostare per poter fruire di un pubblico
servizio, svolto dallo Stato nell'interesse della collettività.
Se
pertanto devono essere prese nella debita considerazione le domande del
cittadino che chiede di fruire del servizio stesso, il legislatore non può
ignorare di dover nel contempo provvedere, in ordine alla organizzazione del
servizio e nello stabilire le condizioni perché i singoli possano valersene, a
tutelare l'interesse della collettività al fine evidente e giustificato di
impedire che il servizio pubblico costituisca uno strumento che faciliti la
consumazione di reati, di attentati alla sicurezza pubblica, o un mezzo di
diffusione (a tariffa agevolata), di pubblicazioni di per sé vietate
dall'ordinamento perché contrarie al buon costume. Né può tralasciarsi, in
proposito, che l'Italia si é impegnata internazionalmente, per effetto della
Convenzione postale universale, a non inoltrare oggetti osceni o immorali, la
cui spedizione é espressamente vietata (cfr. da ultimo art. 33 del d.P.R. 5
dicembre 1975, n. 684, che l 'ha resa esecutiva all'interno), come pure, per
effetto di successive convenzioni internazionali in materia di
telecomunicazioni, l'Amministrazione pubblica é obbligata a fermare la
trasmissione dei telegrammi contrari, tra l'altro, al buon costume (cfr. art. 19 legge 7 ottobre 1977,
n. 790).
La
disposizione impugnata va pertanto inquadrata nell'ambito della disciplina di
un pubblico servizio. Il godimento di tale servizio può essere legittimamente
negato soltanto con riferimento a pubblicazioni vietate dalla stessa
Costituzione ed a seguito di una complessa procedura giurisdizionale - posta a
garanzia delle libertà individuali - articolantesi in
un decreto del pretore, reclamabile innanzi al tribunale, che decide, in
contraddittorio degli interessati, con sentenza, suscettibile, a sua volta, di
ricorso in Cassazione.
Che
tale complessa procedura giudiziaria relativa al "non inoltro,
di una singola copia, o di più copie, di giornali o stampe inviate per
corrispondenza, possa rientrare tra le autorizzazioni o le censure, vietate
dall'art. 21 Cost., sembra assai difficile ammettere,
costituendo detti ultimi provvedimenti discrezionali istituti ben noti e tipici
del diritto pubblico, le cui caratteristiche essenziali sono state da tempo
illustrate dalla prevalente dottrina e dalla stessa giurisprudenza di questa
Corte. Neppure é configurabile una assimilazione, in
via di fatto, del "non inoltro" di una o più copie dello stampato a
tali provvedimenti, sol che si consideri l'amplissima portata connaturale a
questi ultimi, che é preclusiva di ogni libertà di stampa.
Da
quanto precede risulta altresì l'estraneità alla norma impugnata delle altre
disposizioni costituzionali di raffronto, che non sono pertinenti alla
disciplina censurata - concernente la regolamentazione di un pubblico servizio
- e non risultano quindi violate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata,
in riferimento all'art. 21, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della
Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Torino in epigrafe indicata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.