SENTENZA N. 90
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Baldini Bruno,
iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito
il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
corso del procedimento penale a carico di Baldini
Bruno, imputato della contravvenzione di cui all'art. 79,
primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, per aver
guidato, non avendo ancora compiuto gli anni ventuno, un autoveicolo capace di
sviluppare una velocità superiore ai 180 Kmh, il
Pretore di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale della norma
citata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Riteneva
il giudice a quo che la norma in questione, subordinando al compimento degli
anni ventuno la facoltà di guidare autoveicoli capaci di velocità
particolarmente elevate, verrebbe a porsi in
sostanziale contrasto con la generale normativa vigente, che fa coincidere il
raggiungimento della piena "maturità psico-
fisica ai fini dell'esercizio di diritti e dello svolgimento di rapporti civili
e sociali" con il compimento del diciottesimo anno di età.
Da
ciò deriverebbe una obiettiva condizione di diseguaglianza tra persone egualmente dotate di piena
capacità e maturità, avendo superato il diciottesimo anno di età, a seconda che
abbiano o no superato anche il ventunesimo, senza che siffatta differenziazione
possa trovare giustificazione nella esigenza della acquisizione di attitudini
tecniche particolari, non connesse di per sé all'aumento dell'età; si
tratterebbe pertanto - sempre secondo il giudice a quo - di una presunzione di
"perfetta maturità" per l'ultra ventunenne, incoerente con
l'affermazione di piena maturità generalmente compiuta per il diciottenne,
donde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza
veniva ritualmente
notificata e comunicata; si aveva soltanto l'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che
chiedeva venisse dichiarata l'infondatezza della questione proposta dal Pretore
di Genova.
Si
osservava all'uopo nell'atto di intervento che il codice della strada, nel
richiedere come requisito necessario per condurre veicoli età diverse
(quattordici, sedici, diciotto o ventuno anni) si prefigge
lo scopo di affidare la condotta del veicolo a persona che abbia raggiunto un
equilibrio psicofisico che gli consenta di avere la perfetta padronanza del
mezzo, prescindendo dal raggiungimento o meno della maggiore età (e perciò
della piena capacità di agire).
Alla
luce di tale intento, ben si spiega che sia richiesta una età
superiore ai diciotto anni per guidare mezzi che, sviluppando una velocità
superiore a
Né
- sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - anche a voler aderire
alla tesi del Pretore di Genova, secondo la quale la piena maturità si presume
raggiunta con il compimento della maggiore età, da ciò si deve dedurre che il
compimento dei diciotto anni comporti la facoltà di esercitare qualsiasi tipo
di diritto.
La
stessa dizione dell'art. 2 del codice civile - come modificato dalla legge 8
marzo 1975, n. 39 - secondo cui, con la maggiore età si acquista "la
capacità di compiere quegli atti per i quali non sia stabilita una età diversa", dimostrerebbe come sia lasciata alla
discrezionalità del legislatore il richiedere un'età maggiore (o minore) dei
diciotto anni per poter instaurare taluni rapporti.
Ricordato,
a titolo di esempio, come sia richiesta l'età di
venticinque anni per divenire elettori del Senato della Repubblica,
l'Avvocatura si rifà alla giurisprudenza della Corte in tema di eguaglianza,
secondo la quale, "la valutazione della rilevanza della diversità di
situazioni, non può non essere riservata alla discrezionalità del
legislatore" (sent. n. 3 del 1957).
In
ragione di tali considerazioni si chiedeva che la sollevata questione fosse
dichiarata infondata.
Considerato in diritto
Il
Pretore di Genova con l'ordinanza di cui in narrativa ritiene
costituzionalmente non legittima, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, la disposizione dell'art. 79, comma primo, lett. g, del d.P.R. n. 393 del 1959 che richiede 21 anni per poter guidare
autovetture capaci di una velocità superiore a
La
questione non é fondata.
Già
l'art. 2 del codice civile, nel fissare la maggiore età al compimento del
diciottesimo anno, attribuisce al maggiorenne la "capacità di compiere
tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età
diversa": e cioé riserva al legislatore di
fissare età diverse dai 18 anni per l'acquisto della capacità a compiere
determinati atti. E di età diverse dal diciottesimo anno, al raggiungimento (e
rispettivamente al non superamento) delle quali viene
subordinata la capacità a compiere determinati atti, é possibile riscontrare
numerosi esempi nella Costituzione e nella legge ordinaria.
Basti
ricordare che l'elettorato attivo per il Senato é fissato dalla Costituzione a
25 anni, e che la stessa norma di cui si discute contiene particolari limiti di
età per la guida di alcune categorie di automezzi. Mentre poi sono
numerosissimi gli atti indicati nel codice civile ai quali é abilitato l'infradiciottenne.
Ciò
conferma che il legislatore, in relazione alla capacità psico-fisica ritenuta
necessaria per il compimento di determinati atti o attività può
discrezionalmente e ragionevolmente, fissare età non coincidenti con quella della
generale capacità di agire stabilita al diciottesimo anno. Non esiste dunque
ingiusta discriminazione e conseguente violazione del principio di eguaglianza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
sollevata, come in narrativa, dal Pretore di Genova, in relazione all'art. 3
della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.