Sentenza n. 90 del 1979
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SENTENZA N. 90

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Baldini Bruno, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Baldini Bruno, imputato della contravvenzione di cui all'art. 79, primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, per aver guidato, non avendo ancora compiuto gli anni ventuno, un autoveicolo capace di sviluppare una velocità superiore ai 180 Kmh, il Pretore di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale della norma citata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che la norma in questione, subordinando al compimento degli anni ventuno la facoltà di guidare autoveicoli capaci di velocità particolarmente elevate, verrebbe a porsi in sostanziale contrasto con la generale normativa vigente, che fa coincidere il raggiungimento della piena "maturità psico- fisica ai fini dell'esercizio di diritti e dello svolgimento di rapporti civili e sociali" con il compimento del diciottesimo anno di età.

Da ciò deriverebbe una obiettiva condizione di diseguaglianza tra persone egualmente dotate di piena capacità e maturità, avendo superato il diciottesimo anno di età, a seconda che abbiano o no superato anche il ventunesimo, senza che siffatta differenziazione possa trovare giustificazione nella esigenza della acquisizione di attitudini tecniche particolari, non connesse di per sé all'aumento dell'età; si tratterebbe pertanto - sempre secondo il giudice a quo - di una presunzione di "perfetta maturità" per l'ultra ventunenne, incoerente con l'affermazione di piena maturità generalmente compiuta per il diciottenne, donde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; si aveva soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che chiedeva venisse dichiarata l'infondatezza della questione proposta dal Pretore di Genova.

Si osservava all'uopo nell'atto di intervento che il codice della strada, nel richiedere come requisito necessario per condurre veicoli età diverse (quattordici, sedici, diciotto o ventuno anni) si prefigge lo scopo di affidare la condotta del veicolo a persona che abbia raggiunto un equilibrio psicofisico che gli consenta di avere la perfetta padronanza del mezzo, prescindendo dal raggiungimento o meno della maggiore età (e perciò della piena capacità di agire).

Alla luce di tale intento, ben si spiega che sia richiesta una età superiore ai diciotto anni per guidare mezzi che, sviluppando una velocità superiore a 180 Km, richiedono, oltre ad una maggiore esperienza tecnica, anche una più equilibrata maturità psico-fisica.

Né - sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - anche a voler aderire alla tesi del Pretore di Genova, secondo la quale la piena maturità si presume raggiunta con il compimento della maggiore età, da ciò si deve dedurre che il compimento dei diciotto anni comporti la facoltà di esercitare qualsiasi tipo di diritto.

La stessa dizione dell'art. 2 del codice civile - come modificato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39 - secondo cui, con la maggiore età si acquista "la capacità di compiere quegli atti per i quali non sia stabilita una età diversa", dimostrerebbe come sia lasciata alla discrezionalità del legislatore il richiedere un'età maggiore (o minore) dei diciotto anni per poter instaurare taluni rapporti.

Ricordato, a titolo di esempio, come sia richiesta l'età di venticinque anni per divenire elettori del Senato della Repubblica, l'Avvocatura si rifà alla giurisprudenza della Corte in tema di eguaglianza, secondo la quale, "la valutazione della rilevanza della diversità di situazioni, non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore" (sent. n. 3 del 1957).

In ragione di tali considerazioni si chiedeva che la sollevata questione fosse dichiarata infondata.

Considerato in diritto

Il Pretore di Genova con l'ordinanza di cui in narrativa ritiene costituzionalmente non legittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la disposizione dell'art. 79, comma primo, lett. g, del d.P.R. n. 393 del 1959 che richiede 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocità superiore a 180 Km. all'ora, con la conseguente sanzione penale per i contravventori. Il Pretore ritiene che raggiungendosi, secondo la legislazione vigente, la "piena capacità e maturità" a 18 anni, costituisca un'ingiusta discriminazione pretendere un'età superiore (cioé 21 anni) per la guida delle autovetture più veloci.

La questione non é fondata.

Già l'art. 2 del codice civile, nel fissare la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, attribuisce al maggiorenne la "capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa": e cioé riserva al legislatore di fissare età diverse dai 18 anni per l'acquisto della capacità a compiere determinati atti. E di età diverse dal diciottesimo anno, al raggiungimento (e rispettivamente al non superamento) delle quali viene subordinata la capacità a compiere determinati atti, é possibile riscontrare numerosi esempi nella Costituzione e nella legge ordinaria.

Basti ricordare che l'elettorato attivo per il Senato é fissato dalla Costituzione a 25 anni, e che la stessa norma di cui si discute contiene particolari limiti di età per la guida di alcune categorie di automezzi. Mentre poi sono numerosissimi gli atti indicati nel codice civile ai quali é abilitato l'infradiciottenne.

Ciò conferma che il legislatore, in relazione alla capacità psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attività può discrezionalmente e ragionevolmente, fissare età non coincidenti con quella della generale capacità di agire stabilita al diciottesimo anno. Non esiste dunque ingiusta discriminazione e conseguente violazione del principio di eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata, come in narrativa, dal Pretore di Genova, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.