SENTENZA N. 89
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
1, 11, 12, 16, 28, commi primo, secondo, quarto, e 51 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 16 dicembre 1974 dal pretore di Mestre nel procedimento
civile vertente tra Tagliacozzo Sergio e il Comune di
Venezia, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno
1975;
2)
ordinanza emessa il 4 ottobre 1976 dal pretore di Livorno nel procedimento
civile vertente tra Nardini Alessandro e Ivana ed il
Comune di Livorno, iscritta al n. 716 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 12
gennaio 1977;
3)
ordinanza emessa il 31 marzo 1977 dal pretore di San Donà
di Piave nel procedimento civile vertente tra Boldrin
Eugenio e il Sindaco di Venezia, iscritta al n. 233 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1)
Con ricorso 14 agosto 1974 al pretore di Mestre Sergio Tagliacozzo
propose opposizione, ai sensi dell'art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, avverso
l'ordinanza 6 luglio 1974, con la quale il Sindaco di Venezia gli aveva
ingiunto di pagare la somma di lire diecimila quale sanzione per la violazione
degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per il
servizio delle pubbliche affissioni - riferiti agli artt.
106 e seguenti legge 3 marzo 1934, n. 383 - per avere affisso in Mestre, Via Caneve, senza autorizzazione, tre manifesti, ciascuno delle
dimensioni di metri 0,70 per 0,50, contenenti l'avviso della pubblicazione e
della vendita, davanti alle scuole, del bollettino n. 2 degli organismi autonomi
degli studenti.
Con
lo stesso atto introduttivo il ricorrente sollevò la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 28,
commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 639, "nella parte in cui sottopongono alla disciplina
prevista per la pubblicità commerciale anche le forme di propaganda ideologica,
senza distinzione di sorta, perché incompatibili con i principi contenuti negli
artt. 21 e 53, comma primo,
della Costituzione".
Con
ordinanza 16 dicembre 1974 il pretore di Mestre ha ritenuto rilevante ai fini
della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dall'opponente.
L'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 4 giugno 1975.
Nel
giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 15 maggio 1975,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non
fondata.
2)
Con ricorso 15 gennaio 1975 al pretore di Livorno Alessandro e Ivana Nardini proposero opposizione avverso
l'ordinanza 24 dicembre 1974, con la quale il Sindaco di Livorno aveva a loro
ingiunto il pagamento della somma di lire trentamila per la violazione
dell'art. 13 regolamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, perché
Alessandro Nardini il 6 agosto 1974 "alla guida
dell'autovettura Fiat 500 targata LU 108971, transitava in via Garibaldi
effettuando pubblicità fonica con slogan politici del partito Stella Rossa,
senza aver pagato la relativa imposta all'Ufficio comunale competente"; e
Ivana Nardini era chiamata a rispondere, in solido,
della infrazione nella sua qualità di proprietaria dell'autovettura.
Con
ordinanza 4 ottobre 1976 il pretore di Livorno ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11, 12 e 16 d.P.R. n. 639 del
L'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1977.
Nel
giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private e non é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3)
Con ricorso 22 dicembre 1975 al pretore di San Donà
di Piave Eugenio Boldrin propose opposizione, ai
sensi dell'art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, avverso l'ordinanza 21 ottobre
1975, con la quale il Sindaco di Venezia gli aveva ingiunto di pagare la somma
di lire diecimila, quale sanzione per infrazione degli artt.
1, 10 del regolamento comunale per il servizio delle
pubbliche affissioni e degli artt. 106 e seguenti
legge 3 marzo 1934, n. 383, per "aver disposto l'affissione, in diversi
punti della zona di Cavallino, Cà di Valle, Cà Ballarin, Cà
Pasquali, Cà Savio, Treporti
e Punta Sabbioni, di n. 60 manifesti di cm. 70 x 100 dal titolo
"Referendum abrogativo delle leggi autoritarie sull'aborto - Comitato per
il Referendum - Via Felisati 04 - tel. 982653"
senza autorizzazione del Sindaco".
Nello
stesso atto l'opponente propose la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 28 e 51 d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 639 - del quale costituiva normativa di esecuzione il
regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni - in riferimento agli artt. 21 e 53
della Costituzione.
Con
ordinanza 31 marzo 1977 il pretore di San Donà di
Piave ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione della causa, e non
manifestamente infondata la questione - proposta dall'opponente - concernente
la "legittimità costituzionale degli artt. 1 e
28, commi primo e quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
639, nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione
comunale ed al pagamento di una imposta le forme di propaganda ideologica
effettuata a cura diretta degli interessati e senza fine di lucro", in
riferimento agli artt. 21, comma
primo, e 53, comma primo, della Costituzione.
L'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 giugno 1977.
Nel
giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 12 luglio 1977,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non
fondata.
Considerato in diritto
1.
- I tre giudizi vanno riuniti in quanto hanno per oggetto
questioni in parte identiche.
Secondo
il pretore di Mestre gli artt. 1,
28, commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni) - nella parte in cui sottopongono alla disciplina
prevista per la pubblicità commerciale anche le forme di propaganda ideologica
effettuata a cura diretta degli interessati e senza fini di lucro, mediante
affissione di manifesti - sarebbero in contrasto con gli artt.
21 e 53, comma primo, della Costituzione perché,
prescrivendo l'autorizzazione discrezionale del Comune ed il pagamento di
imposta, renderebbero più difficile e, a volte, impossibile la libera
manifestazione del pensiero e prevederebbero
l'imposizione di un tributo senza che vi sia manifestazione di reddito o di
spesa che giustifichi tale imposizione.
Ad
avviso del pretore di San Donà di Piave i citati artt. 1 e 28, commi primo e quarto, d.P.R.
n. 639 del 1972 - nella parte sopra specificata - violerebbero l'art. 21 della
Costituzione, che riconosce ad ogni persona il diritto soggettivo di
manifestare, in qualsiasi forma, la propria ideologia; e l'art. 53 della
Costituzione medesima, dato che colpirebbero attività nelle quali non potrebbe
ravvisarsi alcuna manifestazione di capacità contributiva.
Il
pretore di Livorno ha denunciato la violazione degli artt.
3, 21 e 53, comma primo, della Costituzione da parte
degli artt. 11, 12,16 citato
d.P.R. n. 639 del 1972, che renderebbero impossibile
la manifestazione e la divulgazione del pensiero perché assoggetterebbero ad
imposta le forme di pubblicità ideologica effettuata con l'uso di autoveicoli
muniti di mezzi sonori, a cura diretta degli interessati e senza fini di lucro.
2.
- Relativamente alle ordinanze del pretore di Mestre e di San Donà di Piave, che secondo l'ordine logico si esaminano
congiuntamente, va considerato che la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e
51 del d.P.R. n. 639 del 26 ottobre 1972, nella parte
in cui sottopongono alla disciplina prevista per la pubblicità commerciale
anche la forma di propaganda ideologica, in
riferimento agli artt. 21 e 53,
comma primo, della Costituzione, fu sollevata dalla parte nei ricorsi
contro le ordinanze del sindaco di Venezia di pagare la somma di lire diecimila
per violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento
comunale. Nelle ordinanze la questione, sotto gli aspetti precisati, fu
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in quanto, ai termini
dell'art. 3 del d.P.R. suindicato,
il regolamento e le tariffe per l'applicazione sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni erano deliberati dal Consiglio comunale, con la
conseguenza che dalla pronuncia di illegittimità delle norme denunciate sarebbe
derivata l'illegittimità degli artt. 9 e 10 del
regolamento comunale e dell'ordinanza. Tale questione non é fondata.
3.
- Questa Corte, con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, affermò che il quinto
comma dell'art. 113 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 18
giugno 1931, il quale disponeva che "le affissioni non possono farsi fuori
dei luoghi destinati dall'autorità competente", non era in contrasto con l'art.
21 della Costituzione né con altra norma costituzionale. Tale principio affermò
in coerenza con l'altro, posto in risalto nella sentenza stessa, che una
disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività di
un individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili
con il perseguimento dei fini degli altri, non é da considerare di per sé
violazione o negazione del diritto. Tali concetti furono espressamente
richiamati nella sentenza
n. 48 del 1964, la quale affermò che l'obbligo
degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge n. 212
del 4 aprile 1956 di affiggere manifesti soltanto negli spazi a ciò destinati
dal Comune non toccava minimamente il diritto di manifestare il proprio
pensiero, né comportava violazione del diritto di usare i mezzi che ne
realizzavano la diffusione. E ciò, in quanto dette norme, che si limitavano a
disciplinare il diritto, apparivano estrinsecazione di un potere del
legislatore ordinario, del quale
4.
- In coerenza con tali principi, affermati con giurisprudenza costante, deve
ritenersi che non siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione gli artt. 1 e 28, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 639 del
Anche
sotto tali aspetti non esiste contrasto.
Il
quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 639 del 1972
dispone che "il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta da
parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli
altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso é dovuto il pagamento della
relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche
affissioni ridotti del cinquanta per cento". Il limite della
discrezionalità nell'osservanza dell'obbligo di gestire il pubblico servizio é
segnato dall'interesse pubblico che nelle singole fattispecie il Comune deve
tutelare (cfr. sentenza
n. 129 del 24 giugno 1970, retro cit.), in connessione con l'interesse privato
all'affissione in luogo di sua pertinenza. E l'art. 37 dello stesso d.P.R., nell'ovvio presupposto di
una richiesta da parte dell'interessato, stabilisce che "la giunta
comunale, sentita la locale commissione edilizia, determina, previo consenso
dei proprietari, gli spazi in cui é consentita l'affissione. Qualora non sia
possibile tale determinazione mediante accordo fra il Comune e i proprietari,
ad essa provvede il Prefetto, sentito l'Ufficio del
Genio Civile e
Per
siffatta complessa normativa, che concerne l'ambito del servizio di affissioni
in tutto il territorio comunale, la discrezionalità del Comune, prevista dal
citato quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 639
del 1972, non é affatto incensurabile, ma é soggetta,
secondo i principi dell'ordinamento, al sindacato del giudice competente.
5.
- Quanto poi al parametro dell'art. 53 della Costituzione, va considerato che i
limiti di applicabilità rispetto a tale articolo, che questa Corte ha già avuto
occasione di indicare (cfr. sentenze
n. 30 del 1964; n.
128 del 1966; nn. 23 e 97 del 1968; n. 85 del 1969; n. 91 del 1972; n. 201 del 1975; n. 62 del 1977) non
sono stati specificamente contestati, assumendosi soltanto che la propaganda
ideologica, in luoghi diversi da quelli riservati per l'affissione dai Comuni,
deve essere esente da tributi.
6.
- Occorre appena rilevare che non é appropriato il riferimento alla sentenza n. 131 del 1973
di questa Corte, contenuto nell'ordinanza del pretore di Mestre. Tale sentenza,
richiamati i principi in tema di pubblicità affine, si riferisce all'ipotesi
diversa della pubblicità affine speciale, eseguita dai diretti interessati in
via ambulante.
7.
- É invece fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. n. 639 del 26 ottobre
Questa
Corte, con la sentenza 16 luglio 1973, n. 131, dichiarò: 1) l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, legge 5 luglio 1961, n.
Affermò
che sussisteva il prospettato contrasto con gli artt.
21 e 53, comma primo, della Costituzione, perché la
norma denunciata colpiva anche quelle forme di propaganda meramente ideologica
effettuata, senza fini di lucro, a cura diretta dell'interessato, come
l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifestini, nelle quali
non era dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa che
giustificasse l'imposizione stessa.
E
da ritenere, sul piano razionale, che anche la propaganda ideologica effettuata
mediante circolazione di persone con automobile e senza fini di lucro non sia
di per sé manifestazione di un reddito o di una spesa che giustifichi
l'imposizione del tributo per pubblicità.
Deve
quindi dichiararsi, per somiglianza di situazioni giuridicamente rilevanti ai
termini dell'art. 3, primo comma, Cost., l'illegittimità dell'art. 12 (tariffe per la pubblicità
effettuata con veicoli in genere) dello stesso d.P.R.
citato, in riferimento agli articoli della Costituzione sopra menzionati.
Non
é invece fondata la questione di legittimità dell'art. 11 (tariffa per la
pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari) e dell'art. 16 (tariffa per
pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi da
posti fissi) dello stesso d.P.R. in riferimento agli artt. 3, 24 e 53, comma primo, Cost. perché, per il loro
contenuto, non escludono una manifestazione di reddito che consenta
l'imposizione di un tributo.
PER QUESTI MOTIVI
1)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni), limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta
anche le forme di pubblicità ideologica effettuata con veicoli, a cura diretta
degli interessati, senza motivi di lucro;
2)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e
quarto, e 51, stesso d.P.R. n. 639 del 1972,
proposte dal pretore di Mestre con ordinanza 16 dicembre
3)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 28, commi primo e quarto, stesso d.P.R. n. 639 del 1972, proposte dal pretore di San Donà di Piave con ordinanza 31 marzo
4)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 16 stesso d.P.R. n. 639 del 1972, proposte dal pretore di Livorno,
con ordinanza 4 ottobre
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.