SENTENZA N. 87
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, in
relazione all'art. 185 cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il
22 marzo 1973 dal tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Migliorini Natalino ed altri e Pegoraro
Giuseppe ed altri, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.
Visto
l'atto di costituzione di Giacomazzi Pietro, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
uditi
l'avv. Mario Pogliani per Giacomazzi
Pietro, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso del procedimento civile promosso - con atto di citazione del 26
gennaio 1972 - da Natalino, Adriana, Giovanni, Maria Migliorini
nei confronti di Giuseppe Pegoraro, Maria Bianca Agostini e Pietro Giacomazzi per
il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in
conseguenza del decesso del loro congiunto Antonio Migliorini,
il tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, premesso che sia
il Pegoraro che l'Agostini
erano stati assolti dal giudice penale dal reato di omicidio colposo loro
ascritto, rispettivamente per difetto e per insufficienza di prove
sull'elemento soggettivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui, in
correlazione con quanto disposto dall'art. 185 cod. pen.,
limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a
quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reato.
Secondo
il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe con gli artt.
3 e 24, comma primo, della Costituzione.
Sotto
il primo profilo si assume che, essendo identica la situazione del danneggiato
- sia che il danno derivi da un reato sia che costituisca la conseguenza di un
mero illecito civile - il diverso regime del risarcimento del danno non
patrimoniale nelle due ipotesi non sarebbe razionalmente giustificato. Quanto,
poi, alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione il giudice a quo
afferma che l'art. 2059 cod. civ. impedirebbe al
danneggiato di proporre l'azione giudiziaria a difesa del diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale acquisito in conseguenza dell'illecito.
2.
- Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito Pietro Giacomazzi ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con atti, rispettivamente, in data 25 luglio 1976 e 24 giugno 1974.
Entrambi
chiedono che la questione sia dichiarata non fondata deducendo - da un lato -
che non vi é identità di situazioni nel caso in cui il danno sia riconducibile
a mera colpa civile e in quello in cui sia stato cagionato da un fatto
penalmente rilevante; e - dall'altro - che la norma denunziata non limita la
tutela giurisdizionale di alcun diritto ma esclude
che, al difuori dei casi determinati dalla legge,
sorga il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Argomentazioni
e conclusioni erano ribadite nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979.
Considerato in diritto
1.
-
A
sostegno del dubbio di costituzionalità prospettato, l'ordinanza di rimessione rileva che l'art. 2059 cod. civ. non nega la esistenza di un diritto soggettivo avente ad
oggetto il danno non patrimoniale, ma di questo vieta il risarcimento non
concedendo la relativa azione e che ciò contrasterebbe con il primo comma
dell'art. 24 Cost., in quanto priverebbe il
danneggiato della possibilità di agire in giudizio per la tutela del suo
diritto.
L'ordinanza
ritiene poi violato anche l'art. 3 Cost., considerando che la situazione di chi subisca danno non
patrimoniale a seguito di reato non sarebbe diversa da quella in cui lo stesso
pregiudizio derivi da illecito soltanto civile; pertanto la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale a quello derivante
da reato concreterebbe una ingiustificata diversità di trattamento di
situazioni omogenee, risultando obliterata la posizione del danneggiato.
"Rispetto
a quest'ultimo - soggiunge l'ordinanza - la configurabilità
come reato del fatto illecito causativo del danno costituisce un elemento che
nulla aggiunge all'esistenza del danno non patrimoniale".
2.
- Le questioni proposte non sono fondate.
Non
ha invero fondamento giuridico l'assunto riguardante la asserita
sussistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto incondizionato al
risarcimento del danno non patrimoniale, del quale peraltro l'art. 2059 cod.
civ. consentirebbe il risarcimento solo se il fatto
che lo ha determinato costituisca reato.
Il
giudice a quo osserva, a sostegno del suo convincimento, che "se il
legislatore avesse inteso affermare che il diritto di credito e la correlativa
obbligazione concernenti il danno non patrimoniale esistono solo nei casi
determinati dalla legge non avrebbe evidentemente riferito tale limitazione al
risarcimento, il quale concerne la soddisfazione di tale diritto di credito e
presuppone l'esistenza dello stesso, ma avrebbe statuito che il diritto e
l'obbligazione in questione esistono solo nei casi determinati dalla legge".
É
evidente la petizione di principio che sta alla base di tale ragionamento.
L'art. 2059 cod. civ., nel
disporre che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi
previsti dalla legge, lungi dal riconoscere l'esistenza di un diritto a tale
risarcimento, limitando poi la facoltà di agire ai casi stabiliti dalla legge,
prevede al contrario che il diritto stesso sorga solo nei casi da questa
determinati. Il riferimento al risarcimento, contenuto nella norma sopra
indicata, é pienamente appropriato in quanto esso costituisce il contenuto del
diritto attribuito dalla legge; ciò che l'art. 2059 presuppone é la mera
esistenza di un danno non patrimoniale, al quale attribuisce poi rilevanza
giuridica come fonte di obbligazione limitatamente alle ipotesi espressamente
previste. Tale limitazione riguarda quindi l'oggetto del diritto e non
l'esercizio di esso.
Ciò
sembra sufficiente per escludere ogni contrasto con il primo comma dell'art. 24
Cost., non essendo tale
norma, di chiaro contenuto processuale, invocabile ove difetti il diritto da
far valere in giudizio.
3.
- A non diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne la dedotta
violazione del principio di uguaglianza. Nella ordinanza non si nega la
differenza sostanziale tra fatto produttivo di danno costituente reato e fatto
dannoso consistente in illecito meramente civile, ma si sostiene che tale
differenza riguarderebbe soltanto l'autore dell'illecito e non pure il
danneggiato, per il quale sarebbe del tutto irrilevante la qualificazione del
fatto come reato; da tale circostanza si fa dipendere la irrazionalità
del trattamento differenziato delle due situazioni.
L'assunto
non può essere condiviso.
Posta,
infatti, la sostanziale diversità, per presupposti e gravità, delle due
situazioni, rientra nella discrezionalità del legislatore adottare un
trattamento differenziato, ove non vengono in considerazione situazioni
soggettive costituzionalmente garantite.
Né
appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione di quei particolari
elementi che attribuiscono qualificazione criminosa alla condotta lesiva, anche
al fine di rendere più intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento
del danno non patrimoniale.
I,'evento dannoso, invero, non può non essere collegato alle
cause che lo hanno determinato ed in effetti nel nostro ordinamento si
rinvengono ipotesi nelle quali il risarcimento é influenzato dalla condizione
soggettiva dell'autore dell'illecito. Così é per le previsioni contenute negli artt. 2044,2045, 2046 e 2047, ultimo comma, cod. civ., nelle quali l'ammontare e la
stessa sussistenza del credito del danneggiato sono fatti dipendere da elementi
che riguardano esclusivamente il danneggiato.
Anche
tale aspetto della Censura di incostituzionalità va, di conseguenza, disatteso.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.