SENTENZA N. 86
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 584, recante "Norme di adeguamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della
Comunità economica europea" promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia e delle Province di Trento
e Bolzano, notificati il 21, 26 e 24 settembre 1977, depositati in cancelleria
il 1 e 3 ottobre 1977 ed iscritti ai nn. 26, 27, 28 e
29 del registro ricorsi 1977.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Antonio
uditi
gli avvocati Gaspare Pacia, Salvatore Villari, Marco Vitucci per le
Regioni e Province ricorrenti, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
La
legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità
economica europea" dispone, all'art. 1, che le leggi emanate dalle Regioni
a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché dalle Province autonome di
Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza, devono rispettare ai
sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione,
i principi in detta legge stabiliti con riguardo a taluni aspetti della
disciplina degli appalti. Avverso tale disposizione
hanno promosso questione di legittimità costituzionale le Regioni Friuli-Venezia Giulia, con ricorso 20 settembre 1977, e
Sicilia, con ricorso 25 settembre 1977, le Province autonome di Trento e
Bolzano, con ricorso 23 settembre 1977. Le ricorrenti lamentano l'invasione
della propria competenza legislativa in materia di lavori pubblici. La legge
statale avrebbe con la disposizione censurata assoggettato tale competenza ad
un limite, che é previsto, non nei rispettivi statuti, ma - con esclusivo
riferimento alle Regioni a statuto ordinario - nell'art. 117 della
Costituzione.
Considerato in diritto
1.
- Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e le
Province autonome di Trento e Bolzano, hanno con i ricorsi in epigrafe promosso
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 agosto
1977, n. 584, il quale dispone, tra l'altro, testualmente che: "le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a
statuto speciale, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano nelle
materie di propria competenza, devono rispettare, ai sensi dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di
pubblicità degli appalti e del contenuto del bando, dei requisiti per
concorrere, del divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di
ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché
di criteri di aggiudicazione di appalti e di comunicazione degli atti agli
organi della C.e.e.". Tale disposizione é
censurata in quanto lesiva della competenza legislativa costituzionalmente
riconosciuta e garantita alle ricorrenti in materia di lavori pubblici. Viene,
pertanto, dedotta la violazione, rispettivamente dell'articolo 4, n. 9, dello
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia;
dell'art. 14, lett. g, dello statuto della Regione Sicilia, e, insieme degli artt. 5 e 116 della Costituzione; degli artt.
8, nn. 1 e 17, e 16, dello
statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e
Bolzano. La norma impugnata, col disporre che le leggi delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono osservare, al
pari delle leggi emanate dalle Regioni a statuto comune, i principi stabiliti
da una legge statale, avrebbe subordinato la competenza delle ricorrenti,
esclusiva e soggetta soltanto ai limiti statutari, ad un limite ulteriore,
privo di fondamento costituzionale. Nessun rilievo - quanto all'asserita violazione
della competenza legislativa regionale - avrebbe poi la circostanza, dedotta
dall'Avvocatura, che il limite in questione sia posto
dal legislatore statale in applicazione di direttive della C.e.e.
Anche in questo caso, le ricorrenti sarebbero, in virtù e nell'ambito delle
attribuzioni legislative loro proprie, abilitate ad adottare tutte le misure
occorrenti all'attuazione interna della direttiva. D'altro lato, il legislatore
statuale non potrebbe vincolare la legge regionale all'osservanza di alcuna
norma, che non sia meramente riproduttiva delle prescrizioni comunitarie:
laddove, si dice, esso ha nella specie dettato una
disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti, che non coincide
con le direttive, e ne amplia il contenuto precettivo. Infine, l'autonomia
speciale delle ricorrenti sarebbe comunque violata, per la considerazione che
il vincolo cui essa é assoggettata dalla legge statale vien
fatto discendere dall'espresso e puntuale richiamo dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione. In questo articolo della Carta
costituzionale é previsto che le Regioni a statuto ordinario, nell'emanare
norme legislative per le materie di propria competenza, osservino i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Siffatto limite sarebbe, nella
specie, indiscriminatamente esteso a tutte le Regioni, a statuto sia ordinario,
sia speciale, ignorando la differenza che le fonti costituzionali stabiliscono
tra le due categorie di enti autonomi: con il risultato che il corrispondente
obbligo posto agli organi legislativi delle ricorrenti rimarrebbe sempre
riferito ai principi della legge statale, quali che siano i contenuti attuali o
futuri delle prescrizioni comunitarie da essa
recepite.
Data
l'identità della questione, i ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2.
- Una riflessione s'impone prima di ogni altra possibile indagine del caso in
esame. Indubbiamente, la legge n. 584 del 1977 é stata emanata in vista
dell'applicazione di una direttiva comunitaria. Essa infatti
detta "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica
europea". La disposizione censurata contiene, poi, la statuizione secondo
la quale, "in caso di accertata inattività degli organi regionali, che
comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto
dell'art. 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382".
Quest'ultima norma di legge prevede, a sua volta, la facoltà del Consiglio dei
ministri, con le modalità ed alle condizioni ivi prescritte, di adottare i
provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale
inadempiente. La direttiva, alla quale il legislatore ha qui inteso di adeguare
il regime degli appalti di opere pubbliche - e che esso ha evidentemente
presupposto, anche se non richiamato espressamente - é in
effetti quella adottata dal Consiglio della C.e.e.
il 26 luglio 1977 (71/305/C.e.e.), allo scopo di
coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. La
relazione al relativo disegno di legge, presentata alla Camera dei deputati il
23 ottobre 1976 (doc. n. 652 della VII legislatura), avverte che la normativa
proposta dai ministri competenti era, appunto, diretta ad
"introdurre" la citata direttiva "nell'ordinamento giuridico
italiano". Si può del resto osservare che le sopra richiamate prescrizioni
comunitarie attendevano da fin troppo tempo di essere rese efficaci nel nostro
ordinamento. La direttiva 71/305 imponeva agli Stati membri di adeguarsi ad essa entro il termine di un anno dalla sua notificazione,
venuto a scadere il 29 luglio
3.
- Premesso ciò, occorre stabilire se la competenza legislativa delle ricorrenti
risulti lesa dalla disposizione censurata. Si deve anzitutto rilevare che,
sempre ai sensi dell'art. 1 della legge citata, di cui
4.
- Resta però il fatto che la disposizione in esame vincola all'osservanza dei
principi in essa indicati indiscriminatamente tutte le
Regioni "ai sensi" - così é testualmente statuito - "dell'art.
117, primo comma, della Costituzione". Le ricorrenti deducono, qui, che la
lesione della loro sfera di competenza sussiste, sotto un autonomo profilo, a
prescindere dall'asserita non coincidenza tra la direttiva comunitaria e la
legge statale posta per darvi esecuzione nell'ordinamento interno. Il
legislatore centrale, si assume, ha preteso di estendere a tutte le Regioni,
precisamente attraverso l'espresso richiamo all'art. 117,
primo comma, della Costituzione, un limite - quello derivante dai
principi di una legge dello Stato - che invece grava soltanto sulla competenza
delle Regioni a statuto ordinario, ed in nessun caso é previsto con riguardo
alla competenza esclusiva, della quale le ricorrenti sono investite in materia
di lavori pubblici. Sotto questo profilo la questione é fondata. Il titolo, in
base al quale le ricorrenti sono nella specie tenute
al rispetto della legge statale non risiede - va precisato - nell'art. 117,
primo comma, della Costituzione: ma, evidentemente, in tutte quelle norme della
Costituzione o degli statuti speciali, dalle quali discende che, non
diversamente dalle Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano devono, nell'esercizio della loro
competenza legislativa, rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato
istitutivo della C.e.e., resi operanti
nell'ordinamento italiano. La sfera riservata alle ricorrenti sarebbe, al
contrario, sicuramente lesa, se la legge statale disciplinasse la materia dei
lavori pubblici, fuori dal nesso che essa ha in questo
caso con la direttiva comunitaria, della quale regola l'applicazione: ed anche,
occorre aggiungere, quando manchi il necessario supporto di altri idonei titoli
limitativi delle competenze regionali. Nella specie, il riferimento all'art.
117, primo comma, della Costituzione avrebbe, quindi, potuto essere omesso dal
legislatore, senza che per questo venisse compromesso
il fondamento costituzionale della norma censurata. L'art. 117, primo comma,
della Costituzione é stato invece richiamato in detta norma come titolo
giustificativo dell'altro vincolo, di cui si dolgono le ricorrenti, e che é
diverso ed ulteriore rispetto al limite derivante dagli obblighi comunitari. Ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione, tuttavia, soltanto le Regioni a statuto
ordinario sono vincolate a rispettare i principi della legislazione statale,
nelle materie in questa disposizione elencate. La competenza legislativa delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non
incontra un tal limite, né può, dunque, esservi assoggettata dal legislatore
ordinario.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 8 agosto
1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti alle direttive della comunità economica europea", limitatamente
alla parte in cui la disposizione censurata statuisce "ai sensi dell'art.
117, primo comma, della Costituzione".
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.