SENTENZA N. 84
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 378, comma terzo, della
legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi sui lavori pubblici)
promosso con ordinanze emesse il 23 dicembre 1976 e 20 aprile 1977 dai Pretori
di Bracciano e di Montefiascone, nei procedimenti
penali a carico di Pinzi Mario e Quattranni Sante,
iscritte ai nn. 44 e 301 del registro ordinanze 1977
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
80 e 205 dell'anno 1977.
Udito
nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto in fatto
In
un procedimento penale a carico di Pinzi Mario,
imputato della contravvenzione di cui agli artt. 93 e
97 lett. n) della legge 25 luglio 1904, n. 523, per aver messo in opera un
pontile sulla spiaggia del lago di Bracciano senza permesso dell'Ingegnere capo
del Genio Civile, il Pretore di Bracciano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 112 Cost.
dell'art. 378 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 modificato dal
r.d. 19 novembre 1921 n. 1688, nella parte in cui riserva all'Ingegnere capo
del Genio Civile il promovimento dell'azione penale
per le contravvenzioni previste in detta legge.
Identica
questione é stata sollevata dal Pretore di Montefiascone
in un procedimento penale a carico di Quattranni Sante,
anche egli imputato di una contravvenzione all'art. 97, lett. n) della legge n.
523 del 1904.
Le
ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Non
vi é stata costituzione delle parti.
Considerato in diritto
1.
- Le due ordinanze dei Pretori di Bracciano e di Montefiascone
sollevano, nei medesimi termini, l'identica questione. I relativi giudizi vanno
perciò riuniti e decisi con unica sentenza.
2.
- I giudici a quibus,
chiamati a giudicare soggetti imputati della contravvenzione prevista dagli artt. 93 e 97 lett. n) del r.d. 25 luglio 1904 n. 523
(Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche) e punita ai sensi dell'art.
374 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della
citata legge n. 2248 allegato F del 1865, nel testo modificato dalla legge 19
novembre 1921 n. 1688, per contrasto con gli artt. 3
e 112 della Costituzione.
La
disposizione di legge in esame prevede che "il Prefetto (ora, per effetto
della legge n. 1688 del
I
Pretori di Bracciano e Montefiascone, poiché, nei
casi sottoposti al loro giudizio, l'Ingegnere Capo del Genio Civile non ha
"promosso" l'azione penale (né assunto alcun altro provvedimento di
sua competenza), ritengono che la norma denunziata, inibendo ad essi di esercitare l'azione penale, determini una palese ed
ingiustificata disparità di trattamento, in ragione dell'attività o inerzia
della pubblica amministrazione, tra cittadini che verserebbero in eguali
situazioni, con ciò violandosi l'art. 3, primo comma Cost.,
e determini inoltre una deroga illegittima al principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale, di cui all'art. 112 della Costituzione.
3.
- La questione é fondata.
Questa
Corte, con la sentenza
n. 154 del 1963 e con le successive ordinanze n. 22 del 1964
e n. 11 del 1965,
ha ritenuto non fondata uguale questione, prospettata con riferimento al solo
art. 112 Cost., sulla base
di una interpretazione adeguatrice dell'art. 378,
terzo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F.
L'espressione "promuove l'azione penale" sarebbe stata usata dalla
legge "in forma impropria", tecnicamente imprecisa "per
significare che l'autorità amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza
dell'autorità giudiziaria fatti che ritiene penalmente rilevanti", senza
che peraltro ciò valga "a limitare o condizionare
l'azione del Pubblico Ministero".
Tale
interpretazione viene però disattesa dai giudici a quibus, i quali
continuano a ritenere che la disposizione di legge in esame, nel suo tenore
letterale, attribuisce al Prefetto (ora Ingegnere Capo del Genio Civile), per
determinati reati contravvenzionali, la titolarità
esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio é rimesso alla di lui
valutazione discrezionale.
La
questione di costituzionalità deve pertanto essere riconsiderata avuto riguardo
all'interpretazione letterale della norma denunciata, adottata dai giudici
ordinari anche successivamente alle sopra citate pronunce di questa Corte.
Interpretato
secondo il suo tenore letterale, l'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo
1865 n. 2248, all. F, contrasta con l'art. 112 Cost., che attribuisce al Pubblico Ministero (salve le eccezioni
costituzionalmente previste) l'esercizio dell'azione penale, senza consentirgli
alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio.
L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera
del Pubblico Ministero, già reintrodotta nell'ordinamento con il d.l.l. 14 novembre 1944 n. 288 (art. 6), é stata
costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un
lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria
funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
penale.
Il
disposto costituzionale facendo obbligo al Pubblico Ministero di esercitare
l'azione penale non vuole escludere, come risulta anche dai lavori preparatori,
che ad altri soggetti possa essere conferito analogo potere. Ciò che la ratio
della norma esclude é che al Pubblico Ministero possa essere sottratta la
titolarità dell'azione penale in ordine a determinati reati (salvo che nelle
ipotesi costituzionalmente previste); con la conseguenza che la titolarità
dell'azione penale in tanto può essere legittimamente conferita anche a
soggetti diversi dal Pubblico Ministero in quanto con ciò non si venga a
vanificare l'obbligo del Pubblico Ministero medesimo di esercitarla. In altre
parole, l'ordinamento ben può prevedere azioni penali sussidiarie o concorrenti
rispetto a quella obbligatoriamente esercitanda dal
Pubblico Ministero, ma sono senza dubbio confliggenti
con l'art. 112 e, per quanto si é detto con l'art. 3 Cost. quelle disposizioni
normative che, attribuendo ad altri organi diversi dal Pubblico Ministero la
titolarità esclusiva dell'azione penale per taluni reati, ne inibiscono
l'esercizio al Pubblico Ministero medesimo.
L'obbligo
dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero esige che
egli sia titolare di tale azione in relazione a qualunque fatto di reato,
comunque conosciuto, mentre soltanto il carattere sussidiario dell'azione
penale conferita a privati o ad organi statali diversi dal Pubblico Ministero
ne potrebbe giustificare, sul piano costituzionale, la discrezionalità
nell'esercizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20
marzo 1865, n. 2248 allegato F.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.