SENTENZA N. 83
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo e terzo comma,
del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico sulle pensioni civili e
militari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dalla Corte dei
conti sul ricorso di Gentile Francesco, iscritta al n. 272 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139
del 26 maggio 1976.
Udito
nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto in fatto
Nella
specie si era verificato appunto che Gentile Francesco, agente di P.S., era stato licenziato dal
corpo con decorrenza 20 aprile
La
normativa in esame verrebbe a stravolgere la natura e la funzione del
trattamento di quiescenza che, secondo la giurisprudenza della Corte, é
retribuzione differita a fini previdenziali e dunque si porrebbe in contrasto
con le garanzie fissate dall'art. 36 della Costituzione.
Il
fatto poi che una successiva legge 8 giugno 1966, n.424,
abbia riformato l'intera materia abrogando tutte le
norme che disponevano, in conseguenza di condanna penale o di provvedimento
disciplinare, la perdita, riduzione, sospensione del diritto del dipendente
dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento ed al godimento della
pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi alla cessazione del
rapporto di lavoro, legge che intende uniformare la normativa ai principi enunziati da precedente sentenza della Corte in materia (sentenza n. 3 del 1966),
comporterebbe un'ingiustificata differenza fra la disciplina dei casi
anteriormente verificatisi e quella dei casi successivi. Tale legge infatti ripristina la pensione e gli altri trattamenti di
cui sopra solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua
entrata in vigore (art. 2).
La ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 26 maggio 1976.
Nessuno
si é costituito nel giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato in diritto
É
fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla terza sezione
giurisdizionale della Corte dei conti in ordine ai disposti del secondo e terzo
comma dell'art. 184 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio
1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari.
Queste
disposizioni, abrogate a seguito dell'art. 1 legge 8 giugno 1966, n. 424,
prevedevano che durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della
libertà personale, esclusi gli arresti, per una durata superiore ad un anno, le
pensioni e gli assegni già conseguiti fossero soggetti alla ritenuta della
metà, o di un terzo se il condannato aveva moglie non separata o figlie nubili
o maschi minorenni a suo carico.
É
evidente come tale normativa, ancora applicabile nel caso sottoposto al giudice
a quo, contrasti con l'art. 36 della
Costituzione, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
(a partire dalla sent. n. 3 del 1966),
assicurando al lavoratore il diritto alla retribuzione gli garantisce anche
quella parte differita di essa, da percepire per fini previdenziali, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro o di servizio: e ciò, indipendentemente da
condanne penali o da provvedimenti disciplinari inflitti al pubblico
dipendente.
In
altre parole, l'art. 36, primo comma, Cost. assicura una particolare protezione
alla retribuzione dei lavoratori in ogni suo aspetto, protezione che non può
non estendersi al trattamento di quiescenza spettante al termine del rapporto,
perché tale trattamento é Conseguito attraverso la prestazione dell'attività
lavorativa e come frutto di questa. Del resto
Peraltro,
riconosciuta la fondatezza della questione proposta in
riferimento all'art. 36 Cost., comma primo, deve
essere considerata assorbita la denunzia di violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 184, commi secondo e terzo, del t.u.
21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.