SENTENZA N. 82
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966
promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Parma, nel
procedimento civile vertente tra Rampini Giuseppe e la s.p.a. I.N.C.I.S.A., iscritta al n. 356 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4
ottobre 1978.
Udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
All'attore
Rampini Giuseppe, che, con ricorso 4 marzo 1978, aveva chiesto la condanna
della s.p.a. I.N.C.I.S.A. - sua ex datrice di lavoro
- al pagamento della complessiva somma di lire 16.446.629 per differenza di
retribuzioni a vari titoli pretese, in dipendenza del dedotto rapporto di
lavoro, iniziato il 5 febbraio 1968 e terminato il 31 gennaio 1976, la
convenuta oppose la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., per essere il dedotto
rapporto di lavoro soggetto alle leggi 604/1966 e 300/1970.
L'adito
pretore di Parma, con ordinanza 14 aprile 1978, poi notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.278 del 4
ottobre 1978 (ord.356/1978), ha ritenuto rilevanti e
non manifestamente infondate 1) la questione di costituzionalità dell'art. 2948
n. 4 cod. civ., in
riferimento all'art. 136 della Costituzione, in quanto, successivamente alla
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966 n. 63,
consenta che la prescrizione quinquennale del diritto alle retribuzioni decorra
durante lo svolgimento dei rapporti privati soggetti alla applicazione delle
leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 e 2) la questione di
costituzionalità, in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione,
dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto consenta che
la prevista prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione decorra
durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro privati soggetti alla
applicazione delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300.
É
pervenuta alla cancelleria della Corte documentazione attestante il
perfezionamento, attinto successivamente alla ordinanza di rimessione,
di conciliazione giudiziale.
Avanti
Considerato in diritto
Vuoi
la prima vuoi la seconda questione, per essere rilevanti, suppongono, seppure
in guisa delibatoria, accertata la applicabilità
al rapporto tra il Rampini e
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo 2948 n. 4 cod. civ. in riferimento all'art. 136 della Costituzione, sollevate
con ordinanza 14 aprile 1978 dal pretore di Parma.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.