SENTENZA N. 81
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio
1976, n. 352, recante: "Attuazione della direttiva comunitaria
sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossi con
ricorsi della Regione Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e
Bolzano e della Regione Sardegna, notificati il 1, 3 e 5 luglio 1976,
depositati in cancelleria il 9, 12 e 15 successivi ed iscritti ai nn. 26, 27,28 e 30 del registro ricorsi 1976.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Antonio
uditi
l'avvocato Gustavo Romanelli per
Ritenuto in fatto
La
legge 10 maggio 1976, n. 352, detta, in applicazione della direttiva n. 75/268
emanata il 28 aprile 1975 dal Consiglio della C.e.e., un regime di aiuti volto a preservare ed a incrementare
l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di
popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale delle zone montane e
di talune zone svantaggiate. L'art. 1 della legge dispone che le Regioni
disciplinino con proprie leggi e pongano in atto l'anzidetto regime: le Regioni
a statuto ordinario - é detto nella disposizione testé citata - provvedono al
riguardo entro sei mesi, ai sensi degli artt. 117 e
118 della Costituzione, nonché a norma delle disposizioni poste nella stessa
legge n. 352; le Regioni a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e
Bolzano provvedono, dal canto loro, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione,
e a norma dei rispettivi statuti speciali, nonché a norma della direttiva
comunitaria, alla quale viene data attuazione. L'art.
2 della legge conferisce, poi, al Consiglio dei ministri la facoltà di adottare
i relativi provvedimenti in sostituzione degli organi regionali, qualora
risulti, nei modi ivi previsti, un'accertata inattività di tali organi nel
disciplinare con legge e nell'attuare il regime prescritto dalla direttiva, al
punto di comportare inadempimento agli obblighi comunitari.
Avverso
quest'ultima disposizione hanno proposto questione di legittimità
costituzionale
Nella
specie, la competenza primaria e costituzionalmente garantita alla Regione in
materia di agricoltura, verrebbe progressivamente erosa
dal crescente numero, oltre che delle norme, delle stesse direttive della C.e.e., dovendo queste ultime ricevere attuazione
nell'ordinamento interno necessariamente per il tramite degli organi centrali.
L'incostituzionalità
della disposizione impugnata sarebbe, inoltre, tanto più grave ed evidente, in
quanto il potere sostitutivo dello Stato é istituito con riferimento
all'inattività sia degli organi amministrativi, sia del legislatore regionale, ma affidato nell'uno e nell'altro caso al
Consiglio dei ministri. Con ciò risulterebbe violata la sfera
costituzionalmente assegnata alla Regione, e al tempo stesso verrebbe
vulnerato, sul piano dell'organizzazione centrale dello Stato, il fondamentale
principio della separazione dei poteri: il Governo viene investito di una
funzione, la quale, anche se spettasse allo Stato, dovrebbe comunque ritenersi
propria degli organi legislativi.
Analoghe
considerazioni sono esposte nei ricorsi delle Province autonome di Trento e
Bolzano e della Regione Sardegna: anche queste ricorrenti deducono
l'incostituzionalità del citato art. 2 della legge 352 del 1976 per asserito
contrasto con le norme che nei rispettivi statuti stabiliscono la loro
competenza esclusiva in materia di agricoltura, e con il sistema costituzionale
dei controlli, che circondano l'esercizio di tale competenza.
Considerato in diritto
1.
-
Tale
disposizione viene censurata per asserito contrasto
con gli artt. 116,117, 118 e 126
della Costituzione e con le norme che negli statuti speciali delle ricorrenti
prevedono la competenza esclusiva della Regione, o Provincia autonoma, in
materia di agricoltura, o governano i controlli dello Stato sull'esercizio dei
poteri di autonomia: rispettivamente, gli articoli 2,4,48 dello statuto della
Regione Valle d'Aosta; gli articoli 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38,
49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province
autonome di Trento e Bolzano; gli artt. 3,
lett. d), 6,27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna.
Il
potere sostitutivo dello Stato costituirebbe un controllo statale sugli enti
autonomi non previsto né consentito dall'ordinamento costituzionale, e
abbraccerebbe peraltro l'intero ambito delle loro competenze, essendo previsto
che esso operi con riferimento all'inattività non
soltanto degli organi amministrativi, ma anche dei legislatori regionali. É
inoltre dedotta la violazione del principio della separazione dei poteri: si
assume che al Governo, facultato ad intervenire in
sostituzione degli organi legislativi delle Regioni, verrebbe nella specie
attribuita quella funzione normativa, la quale, posto che essa spetti allo
Stato, sarebbe comunque propria del Parlamento. Rimarrebbe, così, anche
preclusa la tutela giurisdizionale concessa alla Regione ex art. 32 della legge
n. 87 del 1953, mediante l'impugnazione in via di azione delle leggi o degli
atti aventi forza di legge dello Stato. Infine, il potere sostitutivo dello
Stato sarebbe previsto in luogo dello scioglimento del Consiglio regionale; e
con ciò si verrebbe altresì a precludere il ricorso al corpo elettorale, che
segue allo scioglimento del Consiglio e che nella Costituzione e negli statuti
speciali delle ricorrenti sarebbe preordinato come criterio risolutivo dei più
gravi conflitti fra Stato e Regioni, in conformità del principio della
sovranità popolare.
Data
l'identità della questione, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2.
- La questione non é fondata. La disposizione censurata prevede il potere
sostitutivo dello Stato con riferimento all'inattività vuoi degli organi
amministrativi vuoi degli organi legislativi delle Regioni e Province autonome
ricorrenti. Essa viene dunque in rilievo sotto due profili. Giova al corretto
esame della specie indagarli distintamente.
3.
- In altro giudizio, con sentenza n. 182 del 1976,
questa Corte ha riconosciuto il fondamento costituzionale del potere
sostitutivo del Governo - qual é configurato nell'articolo 27
della legge n. 153 del 9 maggio 1975 ("Attuazione delle direttive
comunitarie per la riforma dell'agricoltura"), disposizione della cui
legittimità si controverteva - in caso di
"persistente inadempimento" degli organi regionali "nello
svolgimento delle attività amministrative di attuazione delle direttive
comunitarie". L'intervento sostitutivo del Governo, é stato detto con la
pronunzia citata, non lede la sfera delle Regioni, nemmeno di quelle a statuto
speciale. in quanto trova giustificazione nel generale
interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi
comunitari nell'intero territorio dello Stato. Diversamente, non vi sarebbe nel
nostro ordinamento alcun mezzo per rimediare alla mancata attuazione delle
direttive della C.e.e. da parte delle Regioni, né,
dunque, per prevenire la conseguente insorgenza di un illecito sul piano
dell'ordinamento comunitario, della quale, in quanto soggetto di diritto
internazionale, lo Stato é il solo responsabile. D'altra parte, tale
considerazione, si impone nella specie a maggior ragione che nel caso previsto
dall'art. 27 della legge n. 153 del 1975. Rispetto a quest'ultima norma, la disposizione
qui impugnata aggrava infatti, evidentemente al fine
di garantire la consultazione ed in definitiva la stessa autonomia della
Regione interessata, le modalità richieste per l'intervento sostitutivo del
Governo. Così, é prescritto il previo parere della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, lo stesso organo che secondo
Costituzione é sentito prima dello scioglimento del corpo legislativo
della Regione, atto di penetrante ingerenza dello Stato nella sfera degli enti
autonomi. Inoltre, il Governo é tenuto, sentita
Per
le ragioni già spiegate nella sentenza n. 182 del 1976,
é poi infondata la censura che nella specie sarebbe stato
instaurato un controllo statale, non consentito dalla Costituzione e lesivo
della sfera dell'autonomia, quindi delle competenze amministrative della
Regione. Col prevedere l'intervento sostitutivo dello Stato, il legislatore
ordinario non ha illegittimamente alterato il sistema dell'organizzazione
costituzionale, e si é d'altronde uniformato ad un orientamento ormai costante
della recente prassi normativa statuale con riguardo all'attuazione delle
direttive comunitarie. Basta ricordare, in merito, che lo stesso schema della
sostituzione del Governo alle amministrazioni regionali inadempienti, così
com'é congegnato dalla disposizione censurata, figura, oltre che nel citato
art. 27 della legge n. 153 del
4.
- Analogo ordine di considerazioni conduce a ritenere l'infondatezza della
questione anche con riferimento al potere sostitutivo dello Stato, che é
previsto di fronte all'inerzia degli organi legislativi regionali. Le
ricorrenti deducono che, così, é lesa la massima delle attribuzioni nella sfera
loro riconosciuta e garantita. L'asserita violazione di questa sfera sarebbe,
dunque, anche più rilevante che nell'altro caso, in cui il Governo é abilitato
ad agire in sostituzione degli organi amministrativi delle Regioni. La difesa
dello Stato contesta questa affermazione; essa si richiama
all'incontrovertibile principio, enunciato in altra occasione da questa Corte (sentenza n. 46 del 1961),
secondo cui l'esecuzione all'interno dello Stato, degli obblighi assunti nei
rapporti con altri soggetti di diritto internazionale spetta, anche nelle
materie che sarebbero altrimenti attribuite alla competenza regionale,
esclusivamente agli organi centrali: e dunque al Parlamento, dove si tratti di
modificare la legislazione preesistente, non soltanto dello Stato ma anche
delle Regioni.
Senonché, la questione sottoposta alla Corte sorge
sul particolare terreno dell'applicazione interna di un atto, che promana da
un'organizzazione a carattere sovranazionale. Come é
stato in precedenza avvertito (sentenza n. 183 del 1973;
sentenza n. 232 del
1975; sentenza n.
182 del 1976), l'adesione dell'Italia alla C.e.e., e le limitazioni che nella sfera statuale ne discendono
anche per i poteri degli enti autonomi, sono sicuramente fondate sull'art. 11
della Costituzione. Non si può, tuttavia, ignorare che il fenomeno della
normazione, e specificamente delle direttive comunitarie, incide con crescente
rilievo - e più largamente e frequentemente degli obblighi scaturenti dal
diritto internazionale pattizio - sulle materie
riservate alla competenza legislativa della Regione: specialmente nel settore
qui considerato dell'agricoltura. Se i poteri necessari per la relativa
attuazione nell'ordinamento interno fossero esclusivamente accentrati in capo
al legislatore nazionale, ne seguirebbe - come ammette la stessa difesa dello
Stato - l'erosione di quella sfera di autonomia che alle Regioni é invece
garantita. E, dunque, una esigenza del nostro sistema
costituzionale che l'attuazione in via legislativa delle direttive comunitarie
non prescinda dall'osservanza dei fondamentali principi dell'autonomia e del
decentramento: ma ad avviso della Corte tale esigenza é pienamente soddisfatta
dal criterio secondo cui la norma impugnata ha previsto che le competenze
normative occorrenti nella specie siano ripartite tra Stato e Regioni. Criterio
razionale, peraltro, e suffragato dall'esperienza di sistemi stranieri, anche
del tipo federale, nei quali l'intervento sostitutivo é lo strumento di cui
dispongono gli organi centrali, se le unità costitutive della federazione non
hanno tempestivamente adempiuto agli obblighi
internazionali nella sfera delle proprie attribuzioni legislative. Nel nostro
caso, il potere sostitutivo del Governo, pur con le opportune e idonee cautele
che ne circondano l'esercizio, é il mezzo indispensabile per assicurare il
pieno e tempestivo adeguamento della legislazione interna alle prescrizioni
comunitarie. Anche qui, come nell'ambito della funzione amministrativa, si
tratta dunque di un potere, che non travalica la sfera comunque riservata agli
organi centrali: né vale ad inficiarne il fondamento costituzionale il rilievo
delle ricorrenti che esso sia stato previsto nei confronti delle Regioni dotate
di speciale autonomia, allo stesso modo che per le altre Regioni. Si può del
resto osservare, se si guarda al contesto dell'atto legislativo in cui é posta
la disposizione censurata, che le Regioni a statuto speciale, o le Province
autonome rimaste inattive, disattendono l'obbligo di disciplinare con legge e
di rendere operante il regime di aiuti prescritto dalla direttiva, mentre
avrebbero potuto e dovuto adempierlo nell'esercizio dei propri poteri: poteri
che la legge statale non ha affatto inteso disconoscere. Altra disposizione
della legge n. 352 del 1976 distingue infatti, nel
distribuire le competenze in attuazione della direttiva comunitaria, tra
Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto
speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, dispone l'art. 1 di detta
legge, provvedono all'attuazione della direttiva "ai sensi dell'art. 116
della Costituzione", nonché "a norma dei rispettivi statuti speciali":
il titolo della loro competenza é identificato dal legislatore in un'autonomia,
differenziata da quella che é propria delle Regioni a statuto ordinario. In
conseguenza, nella disposizione citata é anche detto che queste ultime Regioni
provvedono in ordine alla direttiva "ai sensi degli artt.
117 e 118 della Costituzione". Peraltro, sono soltanto le Regioni a
statuto ordinario, nel sistema della legge n. 352 del
Fino
a quando non opera il potere sostitutivo dello Stato, le ricorrenti sono,
dunque, abilitate ad esercitare pienamente la propria autonomia, con il solo ed
inevitabile limite del rispetto della direttiva comunitaria.
5.
- La norma in esame é censurata anche sotto il riflesso del presunto contrasto
con il principio della separazione dei poteri. Dato e non concesso che la
competenza ad attuare la direttiva comunitaria possa
nella specie legittimamente devolversi allo Stato - si osserva dalle ricorrenti
- essa andrebbe comunque riconosciuta agli organi legislativi, laddove ne é
investito il Consiglio dei ministri. Anche questa censura non é fondata. Dal
combinato disposto della norma impugnata e del citato art. 1 della stessa legge
n. 352 del 1976, risulta che le disposizioni poste da questa legge in
attuazione delle prescrizioni, dal canto loro già dettagliate, della direttiva
comunitaria, vincolano non soltanto le Regioni a statuto ordinario, ma anche il
Consiglio dei ministri: e lo vincolano, precisamente, nel momento in cui esso,
ricorrendone i presupposti, emana i provvedimenti normativi che rimediano
all'inerzia degli organi legislativi di tutte le Regioni inadempienti, non
importa se a statuto speciale o a statuto ordinario. L'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato viene, quindi, necessariamente a concretarsi in una
normazione, la quale, per i limiti che ne condizionano la potenzialità precettiva, e per i caratteri di secondarietà
e di dipendenza che deve assumere nei confronti della legge statale, non eccede
la sfera della competenza regolamentare del Governo.
6.
- Nessun fondamento ha poi l'assunto che, una volta emanate le norme di
attuazione della direttiva comunitaria da parte del Governo, le ricorrenti
rimarrebbero prive della tutela giurisdizionale loro garantita dalla legge 11
marzo 1953, n. 87. É vero che, a norma dell'art. 32 di quest'ultima legge, le
Regioni, che lamentino l'invasione della propria sfera di competenza, possono
promuovere la questione di costituzionalità soltanto avverso
leggi, od atti aventi forza di legge, dello Stato. Le ricorrenti trascurano,
tuttavia, che, quando ad invaderne la sfera sia un
atto del Governo, é concesso alla Regione di promuovere conflitto di
attribuzione, come dispone l'art. 39 della stessa legge n. 87 del 1953 da esse
invocata. Infine, é ugualmente infondato che la disposizione censurata, come si
assume nel ricorso della Valle d'Aosta, possa in qualche modo confliggere con il principio della sovranità popolare,
precludendo il ricorso allo scioglimento del Consiglio regionale, e la
conseguente consultazione del corpo elettorale. L'esercizio del potere sostitutivo
dello Stato, qual é configurato dalla norma in esame, non può produrre il
lamentato effetto preclusivo, né altrimenti influire sullo scioglimento del
Consiglio regionale, che é diverso istituto, ha autonoma sfera di applicazione
ed altre finalità da quelle perseguite dal legislatore nella specie: né può
quindi la norma censurata ostare per alcun verso all'applicazione del principio
della sovranità popolare.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria
sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa con
i ricorsi indicati in epigrafe dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province
autonome di Trento e Bolzano, e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117,118 e 126 della
Costituzione; 2,4,48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, comma terzo,
8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto
Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett. d), 6, 27, 31,
32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.