Ordinanza n. 80 del 1979
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ORDINANZA N. 80

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1976 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione provinciale di Salerno e Capobianco Giuseppina, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con atto, notificato il 20 giugno 1975, l'Amministrazione provinciale di Salerno ha evocato avanti la locale pretura Giuseppina Capobianco, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Giacomo Gobbi e Francesco Capobianchi, chiedendo pronunciarsi la revocazione, ai sensi dei nn. 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c., dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità resa, nei confronti della Amministrazione, in data 18 aprile 1975 dal pretore di Salerno, relativamente all'appartamento, sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58, scala B, interno 8 3 piano, composto di otto vani ed accessori.

Avendo la convenuta eccepito la inesperibilità del rimedio della revocazione avverso la ordinanza di convalida di sfratto per morosità, l'adito pretore, con ordinanza 15 marzo 1976, nei modi di legge notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 23 giugno 1976, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c. nella parte in cui esclude dai rimedi, straordinario e ordinario, della revocazione l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa a norma dell'art. 663 c.p.c. in caso di mancata comparizione dell'intimato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nessuna delle parti essendosi costituita né avendo la Presidenza del Consiglio dei ministri spiegato intervento avanti la Corte, l'incidente, iscritto al n. 390 ord. 1976, é stato assegnato alla camera di consiglio del 14 giugno 1979, nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che il pretore non ha, neppure in forma delibatoria, svolto la pur necessaria indagine sulla rilevanza ai fini della decisione della questione di legittimità costituzionale, pure sollevata d'ufficio, dell'art. 395 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'esperimento della revocazione ordinaria (n. 4) o straordinaria (n. 1) avverso ordinanza di sfratto per morosità pronunciata ai sensi dell'art. 663 c.p.c.

Postoché giurisprudenza e preminente dottrina reputano appellabile detta ordinanza le quante volte resa nella carenza delle condizioni previste nell'art. 663 c.p.c., il pretore, in considerazione della circostanza che l'ordinanza di sfratto, avverso la quale é stata proposta istanza di revocazione con atto notificato il 20 giugno 1975, era stata notificata il 10 giugno 1975 (e per giunta nella sede dell'Amministrazione provinciale), avrebbe dovuto esporre le ragioni, che lo inducevano in via alternativa a dissociarsi dal richiamato orientamento dottrinale e giurisprudenziale (il che non ha fatto, dappoiché l'accenno alla inappellabilità della ordinanza extra ordinem, effettuato, a pag. 8 della copia del provvedimento, con riguardo alla dottrina interpretativa della legislazione anteriore al vigente codice, non é ovviamente idoneo all'uopo), ovvero a dire inapplicabile al caso l'art. 396 c.p.c. che istituisce tra l'appello e la revocazione rapporto di concorso successivo; il che neppure ha fatto.

Pertanto, si impone la restituzione degli atti al pretore onde questi motivi, in guisa puntuale, sulla rilevanza della questione di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Salerno che, con la ordinanza 15 marzo 1976, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 395 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1979.