ORDINANZA N. 80
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura
civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1976 dal pretore di Salerno
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione provinciale di Salerno e
Capobianco Giuseppina, iscritta al n. 390 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976.
Udito
nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto
che con atto, notificato il 20 giugno
Avendo
la convenuta eccepito la inesperibilità
del rimedio della revocazione avverso la ordinanza di convalida di sfratto per
morosità, l'adito pretore, con ordinanza 15 marzo 1976, nei modi di legge
notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 23
giugno
Nessuna
delle parti essendosi costituita né avendo
Considerato
che il pretore non ha, neppure in forma delibatoria,
svolto la pur necessaria indagine sulla rilevanza ai fini della decisione della
questione di legittimità costituzionale, pure sollevata d'ufficio, dell'art.
395 c.p.c. nella parte in cui non prevede
l'esperimento della revocazione ordinaria (n. 4) o straordinaria (n. 1) avverso
ordinanza di sfratto per morosità pronunciata ai sensi dell'art. 663 c.p.c.
Postoché giurisprudenza e preminente dottrina
reputano appellabile detta ordinanza le quante volte resa nella carenza delle
condizioni previste nell'art. 663 c.p.c., il pretore, in considerazione della circostanza che
l'ordinanza di sfratto, avverso la quale é stata proposta istanza di
revocazione con atto notificato il 20 giugno 1975, era stata notificata il 10
giugno 1975 (e per giunta nella sede dell'Amministrazione provinciale), avrebbe
dovuto esporre le ragioni, che lo inducevano in via alternativa a dissociarsi
dal richiamato orientamento dottrinale e giurisprudenziale (il che non ha
fatto, dappoiché l'accenno alla inappellabilità della
ordinanza extra ordinem,
effettuato, a pag. 8 della copia del provvedimento, con riguardo alla dottrina
interpretativa della legislazione anteriore al vigente codice, non é ovviamente
idoneo all'uopo), ovvero a dire inapplicabile al caso l'art. 396 c.p.c. che istituisce tra l'appello e la revocazione
rapporto di concorso successivo; il che neppure ha fatto.
Pertanto,
si impone la restituzione degli atti al pretore onde questi motivi, in guisa
puntuale, sulla rilevanza della questione di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
ordina
la restituzione degli atti al pretore di Salerno che, con la ordinanza 15 marzo
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
Leonetto
AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 16 luglio 1979.