ORDINANZA N. 77
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge
24 dicembre 1969, n. 990, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal
pretore di San Miniato, nel procedimento penale a carico di Di
Stefano Guido, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto
che con l'ordinanza citata in epigrafe é stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990
("Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui
prevede, oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che
pongano in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa,
veicoli o natanti per i quali vi é obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile;
che
si é costituita
Ritenuto
che la questione é stata sollevata sotto il profilo che la previsione della
pena dell'arresto, nell'ipotesi anzidetta, appare irragionevole, giacché per la
violazione di altri obblighi assicurativi é prevista solo la pena pecuniaria,
come si rileva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, nonché
contro i rischi per l'esercizio della caccia;
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi é violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975
);