Ordinanza n. 77 del 1979
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ORDINANZA N. 77

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di San Miniato, nel procedimento penale a carico di Di Stefano Guido, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che con l'ordinanza citata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui prevede, oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongano in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi é obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;

che si é costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto che la questione é stata sollevata sotto il profilo che la previsione della pena dell'arresto, nell'ipotesi anzidetta, appare irragionevole, giacché per la violazione di altri obblighi assicurativi é prevista solo la pena pecuniaria, come si rileva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, nonché contro i rischi per l'esercizio della caccia;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi é violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975

);

Considerato che questa Corte ha altresì affermato, con giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, entro un margine di discrezionalità che giustifichi il criterio adottato (cfr. da ultimo sentenza n. 70/ 1976);

che appare ictu oculi evidente la diversità delle fattispecie normative addotte in comparazione dal giudice a quo, e la correlativa diversità degli obblighi assicurativi per la cui violazione sono previste sanzioni di specie diversa;

che tale diversità giustifica, nell'ambito di una discrezionalità legislativa che non appare usata in modo irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per cui va manifestamente esclusa la violazione del principio di uguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di San Miniato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'll luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1979.