SENTENZA
N. 75
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in
relaz. agli artt. 8 e 9 legge 3 maggio 1967, n. 317 promosso con ordinanza
emessa il 17 dicembre 1973 dal pretore di Petilia Policastro, nel procedimento
civile vertente tra Talarico Simone e l'Ispettorato provinciale del lavoro di
Catanzaro, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di
costituzione del Ministero del lavoro;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per il Ministero del lavoro.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento di opposizione ad ordinanza 5 aprile 1973 dell'Ispettorato provinciale
del lavoro di Catanzaro, concernente il pagamento di una sanzione pecuniaria
amministrativa a sensi del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito con legge 11
marzo 1970, n. 83), il pretore di Petilia Policastro con ordinanza 17 dicembre
1973, accogliendo un'istanza dell'opponente Talarico Simone, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del citato art. 20 del d.l. n. 7/1970,
per ritenuto contrasto con gli artt. 102, 113 e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Il d.l. n.
70/1970 ("norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori
agricoli") all'art. 20 prevede le sanzioni per la violazione delle
disposizioni in esso contenute; i primi tre commi prevedono sanzioni penali
(ammenda), gli altri una sanzione pecuniaria amministrativa. Nella specie,
viene in questione il quarto comma, in base al quale "I datori di lavoro
che non assumono i lavoratori per il tramite della sezione dell'Ufficio del
lavoro sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto".
Il pretore
prende le mosse dalla sentenza n. 32/1970
della Corte costituzionale, e riconosce la legittimità di principio di leggi di
depenalizzazione e di un conseguente procedimento del tipo di quello introdotto
dalla legge n. 317/67. Rileva tuttavia che, nella specie, é questione di una
violazione che, fino al d.l. n. 7/70, era punita come contravvenzione dalla
legge 21 aprile 1949, n. 264 (artt. 13 e 27) e successivamente, a suo giudizio,
é tornata ad essere punita come contravvenzione dall'art. 33 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori). Rileva, inoltre, che il d.l. n.
7/70, a differenza della legge n. 317/67, non reca alcuna dichiarazione
espressa sulla depenalizzazione di violazioni in esso contemplate. Da ciò la
conclusione "che il legislatore, nell'assoggettare a sanzione
amministrativa una violazione di legge già esistente nel nostro ordinamento e
per tradizione considerata sempre quale illecito penale stabilendo per essa la
procedura di cui agli artt. 8 e 9 sopra citati e senza espressamente
dichiararne la depenalizzazione, abbia violato quanto disposto dagli articoli
102, 113, 24 della Costituzione, trasferendo ad un organo amministrativo il
potere di giudicare e punire una violazione di legge che non poteva, senza
idoneo provvedimento legislativo, essere sottratta al giudice penale ordinario,
con conseguente soppressione del diritto alla difesa, garantito e disciplinato
dalle norme del processo penale".
L'ordinanza
di rimessione é stata emessa in data 17 dicembre 1973; il fascicolo di causa é
pervenuto alla Corte costituzionale incompleto, il 26 maggio 1975, ed ha potuto
essere registrato soltanto in data 29 ottobre 1975.
Nel
procedimento davanti alla Corte costituzionale é intervenuta l'Avvocatura di
Stato sostenendo l'erroneità del surriportato ragionamento del giudice a quo.
"Non vi é dubbio infatti - argomenta l'Avvocatura di Stato - che l'idoneo
provvedimento legislativo esiste ed é costituito appunto dal decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83. In tale
provvedimento legislativo non era certamente necessaria una espressa
dichiarazione circa la intenzione del legislatore di "depenalizzare"
un illecito, degradandolo a sanzione amministrativa, risultando ciò chiaramente
dalla qualificazione di "sanzione amministrativa" che, nell'art. 20
del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, viene data alla sanzione comminata per
l'illecito previsto".
Considerato in diritto
1. - Il
pretore di Petilia Policastro dubita della legittimità costituzionale
"dell'art. 20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione agli artt. 8 e 9
legge 3 maggio 1967, n. 317, sotto il profilo della violazione degli artt. 102,
113, 24 della Costituzione".
Il d.l. 3
febbraio 1970, n. 7 é stato convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83, portante
modifiche, non rilevanti ai fini del presente giudizio incidentale, anche agli
artt. 10 e 20. La disposizione in esame é, dunque, quella dell'art. 20, quarto
comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nel testo risultante per effetto della
modificazione introdotta con la succitata legge di conversione.
Il giudice a
quo muove dal riconoscimento che "non esistendo distinzione
qualitativa tra illecito amministrativo ed illecito penale contravvenzionale,
la qualificazione di un fatto e la sua trasposizione dall'una all'altra
categoria dipende esclusivamente dalla discrezionale valutazione del
legislatore". Ciò non ostante egli dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 20, quarto comma, del d.l. n. 7 del 1970, perché con esso il
legislatore ha trasformato in illecito amministrativo una fattispecie in
precedenza disciplinata quale illecito penale "senza espressamente
dichiararne la depenalizzazione". Risulterebbero perciò violati, sempre
secondo il giudice a quo, gli artt. 102, 113, 24 della Costituzione,
perché sarebbe stato trasferito "ad un organo amministrativo il potere di
giudicare e punire una violazione di legge che non poteva, senza idoneo
provvedimento legislativo, essere sottratta al giudice penale ordinario, con
conseguente soppressione del diritto alla difesa, garantito e disciplinato
dalle norme del processo penale".
2. - La
semplice enunciazione delle argomentazioni addotte dal giudice a quo
dimostra la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità da lui
sollevata. Appare perciò superflua ogni ulteriore motivazione che potrebbe
soltanto richiamare principi e concetti elementari a cominciare da quello per
cui una legge (o atto avente forza di legge) é il provvedimento legislativo
pienamente idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo,
inequivocabilmente voluti dal legislatore ordinario, nei limiti della propria
indiscutibile e indiscussa competenza.
E poiché
questo é il pretesto del quale il pretore di Petilia Policastro si avvale per
riproporre motivi di incostituzionalità, con riguardo agli artt. 8 e 9 della
legge n. 317 del 1967, già dichiarati non fondati da questa Corte con la sentenza n. 32 del
1970 - che il giudice a quo mostra di conoscere, ma di voler
disattendere - la questione va dichiarata manifestamente infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione agli artt. 8 e 9 della legge 3
maggio 1967, n. 317, sotto il profilo della violazione degli artt. 102, 113 e
24 Cost. sollevata dal pretore di Petilia Policastro con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,l'll
luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 luglio 1979.