SENTENZA
N. 73
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15
febbraio 1958, n. 46, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1973 dalla
Corte dei conti, sul ricorso di Lombardo Giovanni contro il Ministero di grazia
e giustizia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.
Visto l'atto
di costituzione di Lombardo Giovanni nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen;
uditi l'avv.
Francesco Lombardi Comite per Lombardo Giovanni e il vice avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
5 dicembre 1973 la III Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha
sollevato, nel corso di un giudizio promosso da Lombardo Giovanni, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 - nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di
quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i
periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, con
decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione e sotto il profilo della irragionevole disparità
di trattamento che ne deriva per gli impiegati dello Stato rispetto ai
dipendenti degli enti locali, per i quali l'art. 69, ultimo comma,
dell'Ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, approvato
con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone invece che la durata legale dei corsi
universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo alla
data del conferimento della laurea.
Nell'ordinanza
si espone che Lombardo Giovanni, magistrato ordinario, aveva presentato al
Ministro per la grazia e giustizia domanda rivolta ad ottenere, ai fini del
trattamento di quiescenza, il riconoscimento del periodo del corso di laurea in
giurisprudenza. Ne aveva avuto un diniego, in quanto egli risultava essersi
iscritto nell'ottobre 1937 alla Facoltà di scienze politiche, dalla quale era
transitato poi nella Facoltà di giurisprudenza, ottenendo l'iscrizione al terzo
anno, per l'anno accademico 1943-44, laureandosi il 5 dicembre 1947 dopo avere
prestato servizio militare, già utile ex se ai fini del trattamento di
quiescenza, dal 16 luglio 1940 al 31 ottobre 1945 e cioè in un periodo
coincidente con la durata legale degli studi di giurisprudenza, che dovevano
ritenersi iniziati il 1 novembre 1941.
Il Lombardo
impugnò tale provvedimento negativo, contestando che il periodo degli studi
universitari anzidetti dovesse farsi decorrere dal 1 novembre 1941.
La Corte dei
conti, nell'ordinanza di rimessione, afferma che l'art. 7, secondo comma, della
legge 15 febbraio 1958, n. 46 - disponendo che ai fini del trattamento di
quiescenza degli impiegati civili dello Stato possono essere riscattati i
periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, con
decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, mentre l'art. 69,
ultimo comma, dell'ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti
locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone che la decorrenza si
calcola risalendo indietro dalla data del conferimento della laurea - pone in
essere una differenza di disciplina fra impiegati statali e dipendenti degli
enti locali che integra una disparità di trattamento incompatibile con l'art. 3
della Costituzione.
Tale
disparità di disciplina - e da ciò emerge secondo la Corte dei conti la
rilevanza della questione nel giudizio a quo - comporta che se il
Lombardo fosse dipendente di un ente locale potrebbe ottenere il riconoscimento
ai fini pensionistici di parte del periodo di studi universitari, non
coincidendo esso totalmente, in base alle modalità di calcolo stabilite dal
citato art. 69, col periodo di servizio militare; mentre ciò non può ottenere,
essendo dipendente statale, per la suddetta coincidenza in base alle modalità
di calcolo stabilite dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958.
Si é
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata, essendo diversi i criteri di calcolo della decorrenza del
periodo di studi universitari fissati dalle due norme messe a raffronto
dall'ordinanza di rimessione, ma entrambi ragionevoli. Anzi - ha osservato
l'Avvocatura dello Stato - il più razionale é proprio il criterio stabilito
nell'art. 7 della legge n. 46 del 1958, non sembrando contestabile che, ove
mancassero norme specifiche sulle modalità di computo degli anni dei corsi di
laurea, questi andrebbero computati, secondo logica, proprio dalla data
d'iscrizione al corso, come stabilito dalla norma impugnata. Comunque lo svantaggio
che, nel caso prospettato dalla Corte dei conti, la norma sospettata di
illegittimità costituzionale arreca alla posizione del dipendente, é del tutto
occasionale, ben potendosi ipotizzare la ipotesi inversa, che lo svantaggio, cioè,
possa essere arrecato dall'applicazione della norma posta per i dipendenti
degli enti locali.
Si é
costituita anche la parte privata Lombardo Giovanni, insistendo perché la
questione sia ritenuta fondata, e sostenendo che il trattamento diverso
stabilito dalla norma impugnata rispetto a quello stabilito dall'art. 69 del
r.d.l. del 1938, n. 680, sarebbe obbiettivamente deteriore.
Considerato in diritto
1. - La Corte
dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato") nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di
quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i
periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con
decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", dubitando che
tale ultimo disposto sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto
detta una disciplina che sarebbe meno favorevole di quella prevista
dall'articolo 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali"), a norma
del quale, per i dipendenti degli enti locali, la durata legale dei corsi
universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea.
La questione
non é fondata.
2. - Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3 della Costituzione vieta al
legislatore ordinario di dettare norme discriminatorie, ma non impone
necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un
identico trattamento normativo (da ultimo sentenza n. 209/1975),
dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalità legislativa,
non censurabile in questa sede, di dettare anche normative diverse, purché non
irragionevolmente discriminatorie.
Le due norme
ordinarie messe a raffronto - l'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (ora sostituito dall'analoga norma contenuta nell'art. 13 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato") e l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - dettano
indubbiamente una diversa disciplina in materia di calcolo del periodo
universitario di studi riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza. Ma,
a parte il rilievo che dette norme si riferiscono a dipendenti pubblici i cui
trattamenti di quiescenza sono assoggettati a disciplina per molti aspetti
diversa e quindi difficilmente comparabili, va escluso che l'una o l'altra
norma abbia intenti ed effetti discriminatori, ovvero sia irrazionale.
Infatti
entrambi i criteri di calcolo del periodo di studi universitari posti dalle due
norme sono del tutto ragionevoli ed entrambi idonei a risultare, nella concreta
applicazione, più o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente
abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza
e compiuto i propri studi universitari.
Ne consegue
che, mancando ogni intento ed effetto discriminatorio e potendo derivare in
concreto eventuali differenze di trattamento solo da particolari circostanze di
fatto, la questione deve essere ritenuta non fondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma,
della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 luglio 1979.