SENTENZA
N. 70
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 del d.l. 24 luglio 1973, n.
427 (Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo), convertito nella legge 4
agosto 1973, n.496, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1974 dal
pretore di Canicattì nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Fratelli G.
e R. Barilla ed il Prefetto di Agrigento, iscritta al n. 401 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293
del 5 novembre 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen;
uditi l'avv.
Walter Prosperetti per la s.p.a. Barilla e il sostituto avvocato generale dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
16 ottobre 1974 il pretore di Canicattì, nel corso di un procedimento dinanzi a
sé pendente, promosso dalla Soc. Barilla contro il Prefetto pro- tempore
di Agrigento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
articoli 1, 2 e 10 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 (recante:
Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo), convertito nella legge 4
agosto 1973, n. 496, (per mero errore materiale indicata col n. 486) in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Si espone in
detta ordinanza che con provvedimenti adottati l'8 agosto 1973 ed il 4
settembre dello stesso anno il Prefetto di Agrigento, avendo ravvisato, sulla
scorta di dati comparativi fra due fatture emesse dalla Barilla G. e R. S.p.a.
rispettivamente in data 16 e 25 luglio 1973, un aumento del prezzo unitario
delle confezioni di pasta, ebbe a comminare a detta Società la sanzione
amministrativa di lire 10 milioni, ai sensi degli artt. 1, 2 e 10 del d.l. 24
luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Contro la
ingiunzione di pagamento la Soc. Barilla propose l'azione prevista dagli artt.
10 d.l. n. 427/1973 e 9, legge 3 maggio 1967, n. 317, e convenne il Prefetto pro-tempore
di Agrigento chiedendo la declaratoria di illegittimità dei decreti suindicati,
nonché l'accertamento della inesistenza dell'infrazione. Sollevò inoltre
questione di illegittimità costituzionale del d.l. 24 luglio 1973, n. 427,
conv. in legge 4 agosto 1973, n. 496, perché in contrasto con gli artt. 3, 4
nonché con l'art. 41 della Costituzione.
Il pretore di
Canicattì, ritenuta manifestamente infondata la questione con riferimento agli
artt. 3 e 4 della Costituzione, ha ritenuto non manifestamente infondata, per
quanto attiene agli artt. 1, 2 e 10 del d.l. n. 427/1973, la questione in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
A suo giudizio,
infatti, il blocco dei prezzi per il periodo 16 luglio 1973-31 ottobre 1973,
avendo svuotato di ogni significativo contenuto il principio enunciato dal
primo comma dell'art. 41 della Costituzione, attraverso la imposizione
immotivata dei prezzi senza considerare la possibile incidenza sui costi di
oneri ulteriori quali rivendicazioni salariali, maggiori perdite, necessità di
ammortizzamenti a breve termine, ecc. e prescindendo altresì dagli aumenti
delle materie prime verificatisi in quel medesimo torno di tempo con
progressione preoccupante in tutta l'area mondiale (e con particolare
riferimento al notorio aumento del prezzo del grano già in atto al momento
dell'entrata in vigore del d.l. n. 427/1973), sì da ridurre potenzialmente a
valori pressoché negativi il margine di utile delle imprese vincolate dal
provvedimento e metterne in pericolo la medesima concreta possibilità di
esercizio.
Si é
costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Le norme
impugnate, infatti, nel pieno rispetto dell'art. 41 della Costituzione,
avrebbero introdotto solo un temporaneo congelamento dei prezzi, per ragioni
d'interesse nazionale e per un brevissimo periodo.
Si é costituita
anche la Soc. Barilla, chiedendo che la questione proposta sia ritenuta
fondata, non ostante che su una questione analoga la Corte costituzionale si
sia già pronunciata, ritenendola non fondata, con la sentenza n. 200 del
1975.
La Soc.
Barilla ritiene che l'ordinanza del pretore di Canicattì conterrebbe profili
nuovi in quanto prospetta l'incidenza sui costi di oneri sopravvenuti nel
periodo 16 luglio-31 ottobre 1973 in particolare dell'aumento del prezzo del
grano ed aggiunge che nel settore delle paste alimentari il blocco avrebbe
escluso - a differenza che in altri settori - la materia prima, costringendo i
produttori di pasta a vendere il prodotto a prezzi inferiori a quelli di costo.
Considerato in diritto
1. - Il
pretore di Canicattì ha sottoposto a questa Corte questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 1 O del d.l. 24 luglio 1973, n. 427,
sostenendo che tali norme, stabilendo il blocco dei prezzi di alcuni prodotti
dal 16 luglio 1973 al 31 ottobre dello stesso anno, avrebbero violato il
disposto dell'art. 41 della Costituzione che garantisce la libertà d'iniziativa
economica.
2. - In
effetti l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 1973, n. 496, al primo comma statuiva che "i prezzi
di vendita alla produzione, alla distribuzione ed al consumo dei beni di cui al
successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati
al 16 luglio 1973".
Questa Corte,
con sentenza n. 200
del 1975, rilevato che gli articoli 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427
suddetto, rientravano fra le norme emanate dal legislatore nel 1973 per frenare
la forte spinta inflazionistica esistente, ha ritenuto non fondata la questione
osservando che:
a) le
variazioni in aumento che i costi di produzione delle merci potevano subire,
oltre ad essere contenute - perché il blocco comprendeva l'intero arco del
fenomeno economico, incidendo sia sulla produzione sia sulla distribuzione e
cessione al consumo - non avevano effetto sulle merci in magazzino e su quelle
non introdottevi ma acquistate a prezzi anteriori;
b) le
disposizioni impugnate trovavano base ed appoggio in quelle del decreto di pari
data n. 425, il quale poneva a monte un blocco più generale, incidente
specialmente sulle materie prime, attuato mediante il controllo dei prezzi cui
venivano sottoposte le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni
che, nel primo semestre 1973, avessero avuto un volume d'affari superiore ai
cinque miliardi di lire;
c) per
rendere meno oneroso il blocco l'AIMA (art. 7 della legge di conversione n.
496/1973) fu incaricata di svolgere attività per la regolamentazione del
mercato interno del grano, mediante acquisto e stoccaggio, all'interno ed
all'estero, e successiva immissione nel mercato nazionale alle condizioni
stabilite dal CIPE.
In
conseguenza di tali considerazioni la Corte ritenne che il sacrificio imposto
agli imprenditori dal blocco dei prezzi in questione fosse tollerabile e
ragionevole.
Non essendo
stati prospettati dal pretore di Canicattì profili nuovi che possano indurre ad
un riesame della precedente decisione, la questione sollevata con la predetta
ordinanza del 16 ottobre 1974, deve essere dichiarata manifestamente infondata
per quanto attiene agli artt. 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito
nella legge 4 agosto 1973, n. 496.
3. - Il
pretore di Canicattì ha sollevato questione di legittimità costituzionale in
riferimento all'art. 41 della Costituzione, anche per l'art. 10 del d.l. n.
427/1973, convertito, con modificazioni, nella legge n. 496 dello stesso anno,
a norma del quale: "Le sanzioni amministrative previste dal presente
decreto sono applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli
articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Se sia stata
emessa dal Prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente
decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo
comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione
dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice
penale, al quale il pretore trasmette gli atti del caso in cui sia stata già
proposta opposizione".
Tale
questione, peraltro, é priva di qualsiasi motivazione e nel generico assunto
dell'ordinanza di rimessione non si ravvisa alcun elemento che possa farla
ritenere fondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
l e 2 del decreto- legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1973, n. 496, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione;
b) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 dello
stesso decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 496 del 1973, sollevata con la medesima ordinanza, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'll
luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 luglio 1979.