Ordinanza n. 68 del 1979
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ORDINANZA N. 68

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli/Venezia Giulia) promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1974 dal pretore di Trieste, nel procedimento penale a carico di Berzanti Alfredo ed altro, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.

Visti gli atti di costituzione degli avvocati Paolo Barile e Elia Clarizia per Rizzardi Ermanno e Brumat Giovanni, degli avvocati Gaspare Pacia e Remo Cuccagna per Berzanti Alfredo e Comelli Antonio, nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Alfredo Berzanti e di Antonio Comelli, indiziati del delitto di cui all'art. 323 cod. pen. in qualità di Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia e di assessore regionale dell'agricoltura, il pretore di Trieste ha sollevato - con ordinanza emessa il 2 settembre 1974 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli - Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost.: rilevando in tal senso che gli indiziati - secondo una denuncia presentata dalla sezione di Verona dell'Ente nazionale protezione animali e poi rinnovata dal delegato regionale della Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli - sarebbero incorsi nella violazione di disposizioni costituzionali "con la proposizione ed approvazione della legge regionale n. 17 del 1969", nella parte in cui questa autorizza e disciplina l'uccellagione, perseguendo interessi particolari tali "da integrare ipotesi di abuso in atti di ufficio"; e sostenendo perciò l'esigenza di accertare pregiudizialmente la legittimità costituzionale della disciplina legislativa regionale in discussione, "non essendovi dubbio che l'eventuale illegittimità di tale disposizione costituisca un presupposto di diritto essenziale all'inquadramento giuridico degli addebiti ventilati nei confronti degli indiziati".

Considerato che la predetta questione di legittimità costituzionale concerne in effetti - al di là dell'errore materiale riscontrabile nella copia dell'ordinanza di rimessione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia, in cui si fa riferimento alla legge regionale 24 luglio 1959, n. 17 - l'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli - Venezia Giulia;

che nel momento nel quale é stata emessa l'ordinanza, il pretore di Trieste aveva appena compiuto alcuni atti preliminari all'istruzione, senza ancora chiarire in che potesse consistere l'ipotizzato abuso, ma lasciando solo intendere - genericamente - che gli indiziati avrebbero sollecitato ed ottenuto la proposizione e l'approvazione della legge regionale impugnata;

che tuttavia, sotto questi profili, l'esito del sindacato spettante alla Corte non determinerebbe ripercussioni di sorta nel giudizio a quo; poiché l'iniziativa delle leggi regionali (anche a tacere del fatto che essa appartiene alla competenza dell'intera Giunta, anziché spettare ai singoli membri di essa) non é atto di esercizio della legislazione, ma esaurisce la propria efficacia - comunque la si voglia concepire in sede dogmatica - nell'instaurare il procedimento legislativo: consentendo che il Consiglio regionale deliberi in materia, mediante l'approvazione e la riapprovazione delle leggi stesse (come si é verificato nella specie, in conseguenza di un rinvio governativo), sulla base di valutazioni coperte dalla garanzia dell'irresponsabilità prevista negli artt. 122, quarto comma, della Costituzione e 16, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli - Venezia Giulia, sollevata dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.