ORDINANZA
N. 68
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli -
Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio dell'uccellagione nel territorio
della Regione Friuli/Venezia Giulia) promosso con ordinanza emessa il 2
settembre 1974 dal pretore di Trieste, nel procedimento penale a carico di
Berzanti Alfredo ed altro, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.
Visti gli
atti di costituzione degli avvocati Paolo Barile e Elia Clarizia per Rizzardi
Ermanno e Brumat Giovanni, degli avvocati Gaspare Pacia e Remo Cuccagna per
Berzanti Alfredo e Comelli Antonio, nonché l'atto di intervento del Presidente
della Regione Friuli - Venezia Giulia;
udito nella
camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che
nel corso di un procedimento penale a carico di Alfredo Berzanti e di Antonio
Comelli, indiziati del delitto di cui all'art. 323 cod. pen. in qualità di
Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia e di assessore
regionale dell'agricoltura, il pretore di Trieste ha sollevato - con ordinanza
emessa il 2 settembre 1974 - questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli - Venezia Giulia, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e 25, secondo comma,
Cost.: rilevando in tal senso che gli indiziati - secondo una denuncia
presentata dalla sezione di Verona dell'Ente nazionale protezione animali e poi
rinnovata dal delegato regionale della Lega nazionale contro la distruzione
degli uccelli - sarebbero incorsi nella violazione di disposizioni costituzionali
"con la proposizione ed approvazione della legge regionale n. 17 del
1969", nella parte in cui questa autorizza e disciplina l'uccellagione,
perseguendo interessi particolari tali "da integrare ipotesi di abuso in
atti di ufficio"; e sostenendo perciò l'esigenza di accertare
pregiudizialmente la legittimità costituzionale della disciplina legislativa
regionale in discussione, "non essendovi dubbio che l'eventuale
illegittimità di tale disposizione costituisca un presupposto di diritto essenziale
all'inquadramento giuridico degli addebiti ventilati nei confronti degli
indiziati".
Considerato
che la predetta questione di legittimità costituzionale concerne in effetti -
al di là dell'errore materiale riscontrabile nella copia dell'ordinanza di rimessione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli - Venezia Giulia, in cui si fa riferimento alla legge regionale 24
luglio 1959, n. 17 - l'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione
Friuli - Venezia Giulia;
che nel
momento nel quale é stata emessa l'ordinanza, il pretore di Trieste aveva
appena compiuto alcuni atti preliminari all'istruzione, senza ancora chiarire
in che potesse consistere l'ipotizzato abuso, ma lasciando solo intendere -
genericamente - che gli indiziati avrebbero sollecitato ed ottenuto la
proposizione e l'approvazione della legge regionale impugnata;
che tuttavia,
sotto questi profili, l'esito del sindacato spettante alla Corte non
determinerebbe ripercussioni di sorta nel giudizio a quo; poiché
l'iniziativa delle leggi regionali (anche a tacere del fatto che essa
appartiene alla competenza dell'intera Giunta, anziché spettare ai singoli
membri di essa) non é atto di esercizio della legislazione, ma esaurisce la
propria efficacia - comunque la si voglia concepire in sede dogmatica -
nell'instaurare il procedimento legislativo: consentendo che il Consiglio
regionale deliberi in materia, mediante l'approvazione e la riapprovazione
delle leggi stesse (come si é verificato nella specie, in conseguenza di un
rinvio governativo), sulla base di valutazioni coperte dalla garanzia
dell'irresponsabilità prevista negli artt. 122, quarto comma, della
Costituzione e 16, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli -
Venezia Giulia.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli - Venezia
Giulia, sollevata dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 9, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.