ORDINANZA
N. 67
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 43 del r.d. 5 giugno
1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia), come modificati e integrati dalla legge 2 agosto
1967, n. 799, e dell'art. 55 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974,
n. 35, promossi con le seguenti ordinanze:
1. -
ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento
penale a carico di Spannocchi Antonio, iscritta al n. 693 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346
del 29 dicembre 1976;
2. -
ordinanza emessa il 17 novembre 1976 dal pretore di Borgo San Lorenzo nel
procedimento penale a carico di Nardi Pier Giorgio ed altri, iscritta al n. 9
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che
il pretore di Firenze - con ordinanza emessa il 24 giugno 1976 - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 43 del r.d. 5 giugno
1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia), così come modificati ed integrati dalla legge 2
agosto 1967, n. 799: assumendo che tali disposizioni coesisterebbero con quelle
dettate dalla legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35, e determinerebbero
pertanto - in violazione dell'art. 117 Cost. - una duplice legislazione sulla
caccia che prevedendo le stesse fattispecie le punisce in maniera del tutto
difforme e contrastante".
Ritenuto che
il pretore di Borgo San Lorenzo - con ordinanza emessa il 17 novembre 1976 - ha
sollevato a sua volta, sulla base di motivazioni analoghe ed in riferimento al
medesimo parametro, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 32
del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; e che lo stesso giudice ha però impugnato, per
converso, anche l'art. 55 della predetta legge toscana n. 35 del 1974, in
relazione agli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione.
Considerato
che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, avendo
entrambi riguardo alla compatibilità dei divieti e delle sanzioni
rispettivamente stabiliti - in materia di caccia - dalle norme legislative
dello Stato e della Regione Toscana;
che il reato
già previsto dall'art. 43 del testo unico delle norme sulla caccia rientra fra
le violazioni attualmente "soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro", secondo l'art. 1 della legge 24
dicembre 1975, n. 706;
che nel corso
dei presenti giudizi é entrata inoltre in vigore la legge 27 dicembre 1977, n.
968, la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di
sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le
violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia; e
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a
quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di
esercizio venatorio;
che, d'altra
parte, l'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana,
limitatamente alla parte denunziata dal pretore di Borgo San Lorenzo, é stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, con la sentenza n. 79 del
1977.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata
con l'ordinanza indicata in epigrafe dal pretore di Borgo San Lorenzo e già
decisa da questa Corte con la sentenza n. 79 del
1977;
2) ordina la
restituzione degli atti al pretore di Firenze ed al pretore di Borgo San Lorenzo.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.