Ordinanza n. 67 del 1979
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ORDINANZA N. 67

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 43 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificati e integrati dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, e dell'art. 55 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Spannocchi Antonio, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976;

2. - ordinanza emessa il 17 novembre 1976 dal pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Nardi Pier Giorgio ed altri, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Firenze - con ordinanza emessa il 24 giugno 1976 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 43 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificati ed integrati dalla legge 2 agosto 1967, n. 799: assumendo che tali disposizioni coesisterebbero con quelle dettate dalla legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35, e determinerebbero pertanto - in violazione dell'art. 117 Cost. - una duplice legislazione sulla caccia che prevedendo le stesse fattispecie le punisce in maniera del tutto difforme e contrastante".

Ritenuto che il pretore di Borgo San Lorenzo - con ordinanza emessa il 17 novembre 1976 - ha sollevato a sua volta, sulla base di motivazioni analoghe ed in riferimento al medesimo parametro, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; e che lo stesso giudice ha però impugnato, per converso, anche l'art. 55 della predetta legge toscana n. 35 del 1974, in relazione agli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione.

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, avendo entrambi riguardo alla compatibilità dei divieti e delle sanzioni rispettivamente stabiliti - in materia di caccia - dalle norme legislative dello Stato e della Regione Toscana;

che il reato già previsto dall'art. 43 del testo unico delle norme sulla caccia rientra fra le violazioni attualmente "soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", secondo l'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706;

che nel corso dei presenti giudizi é entrata inoltre in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio;

che, d'altra parte, l'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, limitatamente alla parte denunziata dal pretore di Borgo San Lorenzo, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, con la sentenza n. 79 del 1977.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dal pretore di Borgo San Lorenzo e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 79 del 1977;

2) ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze ed al pretore di Borgo San Lorenzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.