Ordinanza n. 66 del 1979
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ORDINANZA N. 66

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1976 dal giudice conciliatore di Montecatini Terme nel procedimento civile vertente tra Marchetti Giovanni e il Comune di Montecatini Terme, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Montecatini Terme - con ordinanza emessa il 19 novembre 1976 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana: sostenendo, da un lato, che la legge stessa si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 117 Cost., non essendo stata preventivamente emanata la legislazione statale di principio in materia di caccia; ed aggiungendo, d'altro lato, che un ulteriore problema di costituzionalità si porrebbe con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto l'art. 55 della legge impugnata avrebbe abrogato tutte le norme venatorie già dettate dalle leggi dello Stato, comprese quelle configuranti in tal campo reati e sanzioni penali.

Considerato che, nella sentenza n. 39 del 1971, questa Corte ha già precisato che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare, nelle materie di loro competenza, non appena emessi i relativi decreti di trasferimento delle funzioni, indipendentemente dalla previa adozione di apposite leggi-cornice; e che, con la sentenza n. 79 del 1977, la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, "nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia,... non esclude dall'effetto abrogativo le norme... aventi natura penale".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata dal giudice conciliatore di Montecatini Terme, in riferimento agli artt. 117 e 25, secondo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.