ORDINANZA
N. 66
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge regionale della Toscana 4 luglio
1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1976 dal giudice
conciliatore di Montecatini Terme nel procedimento civile vertente tra
Marchetti Giovanni e il Comune di Montecatini Terme, iscritta al n. 47 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 94 del 6 aprile 1977.
Udito nella
camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che
il giudice conciliatore di Montecatini Terme - con ordinanza emessa il 19
novembre 1976 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana: sostenendo, da un lato, che
la legge stessa si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 117 Cost., non
essendo stata preventivamente emanata la legislazione statale di principio in
materia di caccia; ed aggiungendo, d'altro lato, che un ulteriore problema di
costituzionalità si porrebbe con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.,
in quanto l'art. 55 della legge impugnata avrebbe abrogato tutte le norme
venatorie già dettate dalle leggi dello Stato, comprese quelle configuranti in
tal campo reati e sanzioni penali.
Considerato
che, nella sentenza
n. 39 del 1971, questa Corte ha già precisato che le Regioni a statuto
ordinario possono legiferare, nelle materie di loro competenza, non appena
emessi i relativi decreti di trasferimento delle funzioni, indipendentemente
dalla previa adozione di apposite leggi-cornice; e che, con la sentenza n. 79 del
1977, la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana,
"nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le
norme di leggi statali in materia di caccia,... non esclude dall'effetto
abrogativo le norme... aventi natura penale".
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della
legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata dal giudice
conciliatore di Montecatini Terme, in riferimento agli artt. 117 e 25, secondo
comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.