SENTENZA
N. 64
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio
ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928,
promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dalla Corte di appello di
Venezia, nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Sancandi Umberto, iscritta
al n. 193 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto
di costituzione dell'INAIL;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci;
udito l'avv.
Vincenzo Cataldi per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un giudizio promosso dall'INAIL avverso una sentenza del tribunale di Belluno
che aveva condannato l'Istituto previdenziale a corrispondere a tale Sancandi
l'indennizzo da silicosi nella misura del 21%, la Corte d'appello di Venezia,
interpretando l'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455, nel senso che
l'estensione della tutela assicurativa contro la silicosi, operata da tale
legge, non può retroagire ai casi di malattie contratte da operai in
lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore del r.d. 13 maggio 1929, n.
928, ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 13 del citato r.d., in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3
della Costituzione.
Si osserva
nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi all'art. 14 della legge
455 del 1943 una retroattività tale da farla operare al di là del termine
iniziale dal quale ha preso vigore la normativa rivolta per la prima volta alla
protezione delle malattie professionali, perché detto articolo non ha fatto che
estendere tale tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella
tabella allegata alla normativa originaria (r.d. 13 maggio 1929, n. 928).
Sarebbe
illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia inteso statuire a
tutela della sola silicosi una retroattività che non era stata prevista per
tutte le altre malattie professionali considerate nella legge originaria.
Su tale
presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha prospettato il dubbio
che la natura non retroattiva dell'impugnato art. 13 contrasti con l'art. 38,
secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori all'assicurazione
in caso di infortunio o di malattia. La norma impugnata violerebbe altresì
l'art. 3, primo comma, Cost., ingiustamente discriminando tra persone
egualmente malate a seconda che la malattia professionale sia stata contratta
per attività morbigene svolte prima o dopo l'entrata in vigore della legge che
ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le suddette malattie.
Innanzi a
questa Corte si é costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto di deduzioni depositato il 15 luglio
1975, chiedendo dichiararsi la infondatezza delle questioni proposte.
La difesa
dell'Istituto osserva che la disposizione costituzionale invocata opera nel
senso di far sì che il legislatore debba emanare un organico sistema di norme
inteso a disciplinare le prestazioni dovute a tutela del lavoratore al
verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa Costituzione. La
norma costituzionale lascia tuttavia piena libertà allo Stato di scegliere i
modi e le strutture organizzative dirette allo scopo di garantire il
conseguimento delle previdenze cui i lavoratori hanno diritto, attraverso
quindi anche l'istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche,
ha per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un sistema
contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la copertura
finanziaria.
Ad avviso
dell'INAIL quindi non é concepibile un'interpretazione dell'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, tale da garantire ai lavoratori il diritto a
prestazioni assicurative anche per eventi ricollegantisi a lavorazioni svolte
in epoca remota allorché non esisteva in Italia l'assicurazione contro le
tecnopatie.
La difesa
dell'Ente conclude osservando che non v'é violazione del principio
d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come nella specie,
situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che ha, in ipotesi,
contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata in vigore della normativa
del 1929, introduttiva del corrispondente obbligo assicurativo.
Considerato in diritto
La Corte
costituzionale é chiamata a decidere se l'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n.
928 (decreto delegato introduttivo per la prima volta dell'obbligo assicurativo
contro il rischio da malattie professionali), nell'escludere dall'indennità i
casi di malattie contratte in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore
della nuova normativa, contrasti o meno con l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati
contro gli infortuni e le malattie. La norma é denunciata anche in riferimento
all'art. 3 Cost., assumendosi che realizza un'ingiustificata disparità di
trattamento in base ad un criterio meramente cronologico, tra lavoratori
affetti dalla stessa malattia, a seconda che l'abbiano contratta prima o dopo
l'entrata in vigore del citato decreto delegato.
La questione
é inammissibile per difetto di rilevanza.
Risulta,
nella specie, che la Corte d'appello di Venezia, ha riconosciuto espressamente,
nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, che il Sancandi ha prestato
attività soggetta a rischio silicotigeno oltre che in epoca antecedente alla
legge del 1943, anche nel 1949, e che la brevità di tale ultimo periodo
lavorativo "non esclude l'obbligo assistenziale dell'Istituto perché anche
un breve periodo di lavorazione pericolosa può provocare la malattia in quanto
questa é condizionata, oltre che da fattori obiettivi di durata ed intensità di
esposizione, da fattori subiettivi".
Risulta
quindi evidente che la controversia sottoposta al giudice a quo ricade
sotto la disciplina generale della legge 12 aprile 1943, n. 455, estensiva
della tutela assicurativa avverso il rischio della silicosi, non essendo
necessario applicarne l'art. 14, 1 comma, disposizione transitoria, che
disciplina - in riferimento all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 - il
diritto all'indennità di coloro che hanno cessato di svolgere attività
silicotigena antecedentemente all'entrata in vigore della normativa che ha
istituito per la prima volta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio da
malattie professionali.
Secondo la
stessa ordinanza di rimessione, la controversia di merito può essere quindi
decisa senza involgere l'applicazione della norma impugnata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.
13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma,
e 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di
Venezia in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.