SENTENZA
N. 63
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge approvata il 10 aprile 1975 e
riapprovata il 20 novembre 1975 dalla Regione Umbria, recante: "Contributi
per l'anno 1975 alle spese di gestione e di investimento, per il rinnovo,
l'ammodernamento ed il potenziamento del parco autobus delle imprese a
prevalente partecipazione pubblica che esercitano in base a concessione
regionale autoservizi di linea ordinaria per il trasporto di persone",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9
dicembre 1975, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 24
del registro ricorsi 1975.
Visto l'atto
di costituzione della Regione Umbria;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avvocato Aldo Piras per la Regione.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
in data 6 dicembre 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato,
a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la legge della Regione Umbria,
approvata il 10 aprile 1975 e riapprovata il 20 novembre 1975 (recante
"contributi per l'anno 1975 alle spese di gestione e di investimento, per
il rinnovo, l'ammodernamento ed il potenziamento del parco autobus delle
imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano in base a
concessione regionale autoservizi di linea ordinaria per il trasporto di persone")
deducendone, in via principale, la illegittimità per violazione dell'art. 81
della Costituzione.
La legge, in
particolare, prevedendo all'art. 5 che agli oneri dalla medesima derivanti si
sarebbe fatto fronte mediante prelievo sullo stanziamento del capitolo 4680 del
bilancio regionale di previsione per l'anno 1975, avrebbe fatto riferimento ad
entrate meramente ipotetiche e non effettive. In effetti, nel bilancio di
previsione per il 1975 sarebbero elencati tra le entrate: il capitolo n. 760
(contributo speciale di cui al terzo comma art. 119 della Costituzione - art.
12 legge n. 281/1970) per lire 4.000 milioni, senza che peraltro fosse stata
emanata alcuna legge in proposito; il capitolo n. 780 (contributo statale per
lo sviluppo della montagna) per lire 800 milioni, nonostante che i relativi
finanziamenti previsti dalla legge 1102/1971 fossero cessati con il 1974 (art.
15); il capitolo n. 840 (contributo dello Stato per il finanziamento
dell'attività dell'Ente di sviluppo dell'Umbria) per lire 2.200 milioni, senza,
tuttavia, che alcuna legge statale prevedesse tale erogazione.
Le entrate
dei tre capitoli predetti non fondate su leggi nazionali dovrebbero pertanto
considerarsi quali mere poste contabili, come rilevato dallo Stato in occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.
Ciononostante,
in relazione a tali capitoli di entrata sarebbero state previste nel capitolo
4680 dello stesso bilancio quattro voci di spesa: contributi finanziamento
attività E.S.U., corrispondente al capitolo di entrata 840; interventi per lo
sviluppo della montagna, corrispondente al capitolo di entrata n. 780;
interventi per la forestazione e contributo alle aziende di trasporto
extra-urbano, corrispondenti al capitolo di entrata n. 760.
Con la legge
impugnata é stata data concreta destinazione, per un onere previsto di lire
2.500 milioni, a tale ultima posta, senza, peraltro, che la copertura fosse
effettiva, considerato che, nel frattempo, non era intervenuta alcuna legge
statale in proposito.
La mancanza
di copertura per la spesa prevista dalla legge impugnata, derivante dal
carattere meramente ipotetico della corrispondente voce di entrata,
comporterebbe violazione dell'art. 81 della Costituzione. Si é costituita in
giudizio la Regione Umbria, deducendo la infondatezza della questione proposta.
In
particolare, esisterebbe a carico dello Stato l'obbligo preciso di trasferire
alla Regione le somme necessarie a coprire la spesa prevista dalla legge
impugnata, essendo questa inerente a materia di spettanza della Regione
medesima, rispetto alla quale competerebbe a quest'ultima piena libertà di
scelta.
L'autonomia
finanziaria riconosciuta alle Regioni dall'articolo 119 Cost. costituirebbe uno
dei tratti più salienti della autonomia politica riconosciuta alle stesse. Di
conseguenza, se la legge n. 281/1970, emanata in esecuzione della citata
disposizione costituzionale, avesse inteso trasferire il precetto di cui
all'art. 81 Cost. in una regola implicante subordinazione delle scelte
regionali alle decisioni del legislatore nazionale, vi sarebbe stata lesione di
quella autonomia politica e, quindi, violazione dell'art. 119 della
Costituzione.
In una
interpretazione coerente al sistema delle autonomie regionali, viceversa,
dovrebbe riconoscersi validità alle previsioni di entrata, anche quando queste
non si siano pienamente verificate per inadempimento dello Stato o addirittura
per mancato trasferimento dal bilancio statale delle somme dovute per
assicurare il finanziamento delle funzioni trasferite.
Nel caso di
specie, essendo stata la legge emanata in base a previsioni di entrata
legittime e ragionevoli, secondo criteri di corretta amministrazione ed in
riferimento a materia di spettanza della Regione, non sarebbe ravvisabile alcun
contrasto con l'art. 81 Cost. Né potrebbe contrastare con tale assunto
l'esistenza di riserve manifestate dallo Stato in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
Considerato in diritto
1. - Con
ricorso indicato in epigrafe il Governo ha promosso, in riferimento all'art.
81, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità della legge
della Regione Umbria approvata il 10 aprile 1975 e riapprovata nel medesimo
testo il 20 novembre 1975, recante "Contributi per l'anno 1975 alle spese
di gestione e di investimento per il rinnovo, l'ammodernamento e il
potenziamento del parco autobus delle imprese a prevalente partecipazione
pubblica, che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale,
autoservizi di linea ordinaria per il trasporto di persone". Viene
denunziata, in particolare, la disposizione dell'art. 5 di detta legge, ove é
detto che all'onere derivante alla Regione dalla sua attuazione, (imputato al
capitolo n. 4491 del bilancio 1975, per la spesa complessiva di lire 2 miliardi
e 500 milioni), "si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo
stanziamento del capitolo n. 4680 del bilancio medesimo".
Si osserva
nel ricorso che nello stato di previsione della entrata del bilancio della
Regione Umbria per l'anno 1975 sono elencati al capitolo 4491 i nn. 760, 780,
840, per un importo complessivo di lire 7 miliardi, costituito da tre distinti
contributi statali, peraltro non previsti da alcuna legge vigente; e che, di
conseguenza, il capitolo di spesa n. 4680 recante al n. 1 il contributo alle
aziende di trasporto extra-urbano, comprende stanziamenti eccedenti, privi di
copertura, essendo "la corrispondente previsione di entrata meramente
ipotetica, irrealizzabile in base alla normativa in vigore, e di fatto non
realizzata".
La Regione
Umbria, costituitasi in giudizio, non ha contestato la mancanza di effettiva
copertura della spesa prevista dalla legge impugnata, ma ha tuttavia sostenuto
che il trasferimento di pubbliche funzioni dallo Stato alle Regioni comporta
per lo Stato l'obbligo di fornire ad esse mezzi finanziari adeguati
all'esercizio delle funzioni medesime, e che pertanto una legge regionale
emanata in base a previsioni di entrata legittime e ragionevoli, secondo
criteri di corretta amministrazione, non potrebbe dirsi viziata da
incostituzionalità per effetto della mancata assegnazione del necessario
finanziamento. In caso di inadempienza dello Stato, non potrebbe farsi richiamo
al principio sancito dall'art. 81 per invalidare leggi emanate dalle Regioni
nelle materie di propria competenza, senza lesione della loro autonomia
finanziaria, garantita dall'art. 119 della Costituzione, e della stessa loro
autonomia politica.
2. - La
questione é fondata. Effettivamente, nello stato di previsione dell'entrata per
l'esercizio 1975, approvato dalla Regione Umbria, il capitolo 760 fa
riferimento ad un ipotetico contributo speciale di lire 4 miliardi ai sensi
degli artt. 119 Cost. e 12 legge 16 maggio 1970, n. 281, per il quale non v'é
stata alcuna assegnazione da parte dello Stato; il capitolo 780 prevede un
contributo statale per lo sviluppo della montagna di lire 800 milioni, in base
alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il cui finanziamento era peraltro limitato
al periodo 1972-1974 (art. 15); il capitolo 840, infine, indica un contributo
statale per il finanziamento dell'attività dell'Ente di sviluppo nell'Umbria,
di lire 2 miliardi e 200 milioni, senza corrispondente stanziamento nel
bilancio dello Stato. Di fronte a questa previsione di entrata, risulta
completamente privo di copertura il capitolo 4680 di previsione della spesa,
nella parte relativa al "trasferimento di fondi dallo Stato", ove é
indicato al n. 1, in correlazione al ricordato capitolo 760, il contributo alle
aziende di trasporto extraurbano.
Tale
obbiettiva situazione era stata dal Governo tempestivamente segnalata agli
organi regionali, rilevando che nel bilancio 1975 erano incluse entrate
eccedenti le assegnazioni già note o prevedibili in base a fondi iscritti nel
bilancio dello Stato, da ritenersi quindi "mere poste contabili", e
avvertendo che, pur consentendosi l'ulteriore corso della legge di approvazione
del bilancio regionale, per evitare una paralisi dell'attività legislativa e amministrativa
della Regione, questa avrebbe tuttavia dovuto, nella propria successiva
normazione, "tener conto della reale consistenza delle entrate anche al
fine di evitare l'eventuale predisposizione di provvedimenti mancanti della
sostanziale copertura".
Conseguentemente,
il Governo aveva rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale, à sensi
dell'art. 127 Cost., la legge 10 aprile 1975, per difetto di copertura della
spesa con essa prevista; ma ciononostante la legge era stata egualmente
riapprovata il 20 novembre dello stesso anno, senza alcuna modificazione.
Non occorre
sottolineare l'inconsistenza dell'assunto della Regione Umbria, circa la
pretesa inadempienza dello Stato per la mancata assegnazione di fondi in misura
corrispondente alle previsioni di entrate che essa aveva inserito nel proprio
bilancio, senza peraltro aver riguardo alle effettive disponibilità di
provenienza statale.
Gli obblighi
dello Stato in ordine al finanziamento delle Regioni sono stabiliti dalla
legge: per le Regioni a statuto ordinario, la legge 16 maggio 1970, n. 281
regolava nel 1975, come regola tuttora, integrata dalle ulteriori disposizioni
successivamente emanate, la formazione ed erogazione dei diversi fondi e
contributi statali, di cui le Regioni debbono tener conto nella determinazione
della misura delle spese consentite, in correlazione con le entrate effettive
del proprio bilancio.
L'autonomia
finanziaria é garantita alle Regioni dall'articolo 119 Cost. "nelle forme
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica", nell'ambito del
necessario coordinamento con la finanza dello stato; e anche le Regioni sono
tenute, al pari dello stato, ad osservare il disposto dell'art. 81 Cost., per
cui ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte, come questa Corte ha già più volte avuto occasione di dichiarare.
Il ricorso
del Governo deve pertanto essere accolto, con la conseguente declaratoria di
illegittimità della legge regionale impugnata. Del resto, la Regione Umbria ha
successivamente provveduto sulla base di diverse entrate, al finanziamento dei
servizi di trasporto extraurbano.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge 20 novembre 1975 della Regione Umbria,
recante "Contributi per l'anno 1975 alle spese di gestione e di
investimento per il rinnovo, l'ammodernamento e il potenziamento del parco
autobus delle imprese a prevalente partecipazione pubblica, che esercitano
professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linea
ordinaria per il trasporto di persone".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.