SENTENZA
N. 62
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 22, 51, commi settimo e ottavo, e 55
della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promosso con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 dal pretore di Grosseto, nel procedimento
civile vertente tra Bellandi Alessandro e il Comune di Castiglione della
Pescaia, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Udito nella
camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento di opposizione avverso una ingiunzione di pagamento per
violazione dell'art. 22 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione
Toscana, il pretore di Grosseto ha sollevato - con ordinanza emessa il 23
ottobre 1976 - questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 22,
nonché degli artt. 51 e 55 della predetta legge regionale.
Il giudice a
quo sostiene, in primo luogo, che l'art. 51, settimo ed ottavo comma, della
legge toscana n. 35 del 1974 (intitolata "Difesa della fauna e
regolamentazione dell'attività venatoria") violerebbe gli artt. 3 e 117
Cost., non prevedendo che le ingiunzioni comunali di pagamento delle somme
dovute per le infrazioni alle norme regionali sulla caccia siano vidimate e
rese esecutive dal pretore.
In secondo
luogo, nell'ordinanza di rinvio si impugnano gli artt. 22 e 55 della medesima
legge - in vista degli articoli 3, 5, 25, secondo comma, e 117 Cost. - dal
momento che essi implicherebbero la coesistenza, per gli stessi fatti, di
sanzioni amministrative previste da disposizioni legislative regionali e di
sanzioni penali tuttora comminate dalle corrispondenti disposizioni legislative
statali.
In terzo
luogo, si assume che l'art. 51, sesto, settimo ed ottavo comma, sarebbe
illegittimo anche per contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto disporrebbe
l'esecutività dell'ingiunzione concernente il pagamento di una maggiorazione
del dieci per cento, da parte di coloro che non abbiano tempestivamente versato
l'ammontare della relativa sanzione, negli stessi casi in cui gli interessati
propongano ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
In quarto
luogo, si censurano ancora una volta gli articoli 22 e 51, in riferimento agli
artt. 3 e 117 Cost., poiché "non enunciano i criteri di applicazione delle
sanzioni pecuniarie tra il minimo ed il massimo previsti", e nemmeno
statuiscono "l'obbligo delle amministrazioni comunali di indicare i
criteri ai quali in concreto si sono attenute".
Nel giudizio
davanti a questa Corte, nessuna parte si é costituita né ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il
giudice a quo contesta variamente, tanto sul piano sostanziale quanto
sul piano processuale, la legittimità costituzionale della disciplina
sanzionatoria stabilita dalla legge regionale toscana n. 35 del 1974, allo
scopo di proteggere la fauna e di regolamentare la caccia.
Da un lato, cioè,
la disciplina in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 5, 25,
secondo comma, e 117 Cost., sia che la clausola abrogativa di "tutte le
norme statali in materia di caccia" - contenuta nell'art. 55 - venisse
riferita alle stesse norme penali allora vigenti in materia, sia che tali norme
coesistessero con quelle regionali, determinando una duplicità di sanzioni -
penali ed amministrative - in ordine alle medesime infrazioni venatorie: dal
che risulterebbe - specificamente - l'illegittimità delle sanzioni
amministrative previste nell'art. 22, per violazione del quale si era
provveduto all'ingiunzione che aveva dato luogo al procedimento di opposizione
davanti al pretore di Grosseto. Parallelamente, il pretore osserva inoltre che
l'art. 22, come pure l'art. 51 della legge toscana sulla caccia, lascerebbe
libere le amministrazioni comunali di fissare ad arbitrio la misura di ciascuna
sanzione, fra il minimo ed il massimo determinati nell'articolo stesso; sicché
ne verrebbero congiuntamente lesi la norma generale di eguaglianza dei
cittadini ed i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, cui le
norme legislative regionali si debbono attenere.
D'altro lato,
il giudice a quo argomenta che l'art. 51, settimo ed ottavo comma,
violerebbe l'art. 3 Cost. nonché i più specifici principi desumibili dalla
legislazione statale in materia di riscossione delle entrate patrimoniali,
anche in quanto configurerebbe l'ingiunzione come un "titolo esecutivo di
piena efficacia", prescindendo dal visto pretorile. Del pari, le
disposizioni del sesto, del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 51 sarebbero
incompatibili con il diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24
Cost., là dove impongono il pagamento della somma dovuta, maggiorata del dieci
per cento per chi non abbia tempestivamente assolto la sanzione, pur quando sia
pendente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ma le
questioni così proposte all'esame della Corte sono tutte infondate.
2. - Va
ricordato, anzitutto, che questa Corte ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo - con la sentenza n. 79 del
1977 - l'art. 55 della legge regionale toscana n. 35 del 1974, "nella
parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di
leggi statali in materia di caccia..., non esclude dall'effetto abrogativo le
norme... aventi natura penale"; sicché le sanzioni amministrative già
previste dalla legge stessa, prima dell'entrata in vigore della legge statale
27 dicembre 1977, n. 968 (contenente nuovi principi e disposizioni per la
disciplina della caccia), non rendevano inoperanti le sanzioni penali vigenti
in materia, ma si aggiungevano ad esse. In linea generale, tuttavia, la Corte
ha precisato più volte (a partire dalla sentenza n. 21 del
1957) che "all'infuori delle sanzioni penali ve ne sono... altre che
la Regione può dettare, quali le sanzioni civili e amministrative, e anche le
sanzioni di carattere specificamente pecuniario, purché non
convertibili...". E ciò si giustifica in particolar modo nel caso
dell'art. 22 della predetta legge regionale, dal momento che esso proibisce ed
assoggetta ad apposite sanzioni amministrative l'abbattimento o la cattura di
un numero di capi superiore a quello contestualmente indicato quanto a determinate
specie di selvaggina, in termini che non trovano riscontro in alcuna
disposizione legislativa statale penalmente sanzionata.
Non si può
ritenere, d'altronde, che le sanzioni pecuniarie comminate dall'art. 22 siano
così poco definite da risultare lesive dell'art. 3 Cost., nonché dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato (compromettendo così,
per questa parte, la legittimità dello stesso art. 51). Per sé considerato,
indipendentemente dalle specifiche applicazioni di cui devono rispondere le
singole amministrazioni comunali, l'art. 22 non stabilisce nulla che lo renda
difforme dalla generalità delle corrispondenti disposizioni legislative
statali; ed anzi mantiene il divario fra il minimo ed il massimo delle
sanzioni, entro una misura tale da non prestarsi ad alcuna censura
d'irragionevolezza.
3. - Non
contrasta con la norma generale d'eguaglianza, né con i principi informatori
delle leggi statali vigenti in materia, nemmeno il disposto per cui
"l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo", contenuto nell'ottavo
comma dell'art. 51 (che il pretore di Grosseto impugna in collegamento con il
comma precedente). A torto, infatti, il giudice a quo presuppone che
l'intera disciplina legislativa fondamentale, in tema di assolvimento delle
sanzioni pecuniarie, debba essere tuttora ricercata nel regio decreto 14 aprile
l910, n. 639: con particolare riguardo al principio stabilito dall'art. 2 cpv.,
secondo cui "la ingiunzione é vidimata e resa esecutoria dal
pretore". Nell'esaminare quali siano gli attuali principi del settore, non
si può non tener conto che l'immediata esecutività delle ingiunzioni é stata
affermata dall'art. 9, terzo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317, quanto
al "sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e
delle norme dei regolamenti locali"; ed é ribadita, quanto al
"sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili
con l'ammenda", dall'art. 8, terzo comma, della legge 24 dicembre 1975, n.
706 (cui ora fa espresso richiamo l'art. 32 della legge n. 968 del 1977, quanto
alle "infrazioni amministrative" per violazione delle leggi sulla
caccia). Queste nuove norme legislative, la cui legittimità costituzionale non
é qui in discussione, alterano completamente i termini ed escludono l'attualità
della questione proposta dal pretore di Grosseto, con riferimento agli artt. 3
e 117 della Costituzione.
A torto,
inoltre, l'ordinanza di rimessione asserisce che la disciplina in esame avrebbe
reso incontestabile l'esecutività delle ingiunzioni stesse, senza attribuire
nessun peso ai ricorsi eventualmente proposti in sede giurisdizionale.
Nell'impugnare in tal senso il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 51,
il giudice a quo non ha considerato che tali disposizioni non possono
venir correttamente interpretate e valutate, separandole dal nono comma: alla
stregua del quale, "entro il termine ultimo previsto per il pagamento,
l'interessato può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai
sensi dell'art. 3 del t.u. 14 aprile l910, n. 639". Ciò significa che la
legge regionale toscana sulla caccia non ha inteso interferire per nulla nel
procedimento giurisdizionale di opposizione alle ingiunzioni di pagamento; e,
specificamente, non ha derogato in nessun modo all'art. 3, secondo comma, del
regio decreto in questione, per cui "l'autorità adita ha facoltà di
sospendere il procedimento coattivo".
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata
dal pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe e già decisa da
questa Corte con la sentenza n. 79 del
1977;
b) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 51
della legge predetta, sollevate dal pretore di Grosseto, in riferimento agli
artt. 3, 5, 24, 25, secondo comma, e 117 Cost., con l'ordinanza indicata in
epigrafe
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.