SENTENZA
N. 61
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti promossi con ricorsi del Presidente della Regione Toscana, notificati
il 20 aprile 1977 e il 5 aprile 1978, depositati in cancelleria il 2 maggio
1977 e il 26 aprile 1978 ed iscritti ai nn. 9 del registro 1977 e 14 del
registro 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20
novembre 1976 e 11 ottobre 1977, rispettivamente concernenti la ripartizione
per gli anni 1977 e 1978 del fondo comune fra le Regioni a statuto ordinario.
Visti gli
atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi
l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorsi
rispettivamente notificati il 20 aprile 1977 ed il 5 aprile 1978, la Regione
Toscana ha proposto due consecutivi conflitti di attribuzione, impugnando i
decreti 20 novembre 1976 (pubbl. in G.U. 23 febbraio 1977, n. 50) ed 11 ottobre
1977 (pubbl. in G.U. 7 febbraio 1978, n. 37): mediante i quali il Ministro per
il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, ha ripartito fra le
Regioni a statuto ordinario - quanto agli anni 1977 e 1978 - il fondo comune di
cui agli artt. 8 della legge n. 281 del 1970 ed 1 della legge n. 356 del 1976.
In effetti, il
Ministro competente ha interpretato l'art. 1 della legge n. 356 del 1976 nel
senso che la cifra-base, cui applicare la percentuale di incremento annuo del
complesso delle entrate tributarie dello Stato, debba essere di norma
costituita - per tutto il quinquennio 1977-1981 - dalla somma che lo stesso
Parlamento ha fissato per l'esercizio finanziario 1976 nella cifra di L.
767.495.200.000: con la conseguenza che il fondo comune sarebbe sempre
rappresentato dalla risultante di quella cifra-base più la predetta percentuale
di incremento, salva soltanto l'ipotesi - prevista dall'art. 1, quarto comma -
che l'entità del fondo si dimostri più elevata, qualora calcolata secondo i
criteri già stabiliti dall'art. 8 della legge n. 281 del 1970. Constatato
perciò che il calcolo del primo tipo determinava una cifra più alta di quella
derivante dal calcolo del secondo tipo (1.O69 miliardi in luogo di 812, per il
1977; 1.413 miliardi in luogo di 977, per il 1978) il Ministro ha senz'altro
stabilito nella prima cifra la consistenza del fondo da ripartire fra le
Regioni a statuto ordinario.
Così facendo,
però, il Ministro avrebbe operato in un modo illegittimo, menomando l'autonomia
finanziaria che l'art. 119 Cost. garantisce alle Regioni, nelle forme e nei
modi stabiliti dalle apposite leggi dello Stato: dal momento che l'art. 1 della
legge n. 356 del 1976 dovrebbe applicarsi - secondo la Regione Toscana - nel
senso di maggiorare della predetta percentuale di incremento il fondo comune
calcolato secondo i criteri originari, anziché la cifra-base di 767 miliardi,
già fissata per il 1976. Per meglio dire, la ricorrente afferma che quella
cifra-base dovrebbe tenersi presente, negli anni successivi al 1976, solo
nell'ipotesi che l'entità del fondo comune risulti inferiore a 767 miliardi,
per effetto di un decremento dei relativi introiti tributari. In ogni altro
caso, viceversa, é al fondo stesso che bisognerebbe avere riguardo; sicché per
il 1977 la cifra-base da maggiorare dovrebbe essere di 812 e non di 767
miliardi, per il 1978 di 977 miliardi, e via discorrendo.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri sostiene, per contro, l'infondatezza della questione
sulla quale si regge la tesi della ricorrente. In particolar modo, quella
lettura priverebbe di significato l'art. 1, quarto comma, della legge n. 356
del 1976 ("La consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato
art. 8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del comma
precedente"): in quanto all'art. 8 della legge n. 281 del 1970 si dovrebbe
far ricorso - in base a questo comma - nella sola ipotesi di un incremento del
gettito delle imposte di fabbricazione e sul consumo (già costituenti il fondo
comune) ben superiore al complessivo aumento delle entrate tributarie dello
Stato; mentre in ogni altro caso la cifra- base rimarrebbe fissata in L. 767
miliardi. In linea più generale, poi, da parte statale si osserva che la ratio
dell'art. 1 della legge n. 356 del 1976 consisterebbe nel correlare l'ammontare
del fondo comune alla maggiorazione delle entrate tributarie dello Stato; non
già nel conferire al fondo stesso un ritmo di incremento alquanto più elevato,
come invece si verificherebbe - di fatto - se venisse accolta l'interpretazione
regionale.
In una
successiva memoria la Regione Toscana ha per altro sviluppato i propri assunti:
notando in primo luogo che, secondo i lavori preparatori della nuova legge
finanziaria, il fondo comune - e non la cifra-base di 767 miliardi - doveva
venire integrato proporzionalmente all'incremento del gettito tributario dello
Stato; e sottolineando, in secondo luogo, che solo a questo modo s'intenderebbe
la proposizione iniziale dell'art. 1 della legge stessa, per cui l'ammontare
del fondo istituito dall'art. 8 della prima legge finanziaria "é
commisurato, oltre al gettito annuale delle quote dei tributi erariali ivi
indicati, a una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato".
Quello previsto dall'art. 1, primo comma, sarebbe dunque il flusso normale del
finanziamento delle Regioni a statuto ordinario. Per converso, terzo e quarto
comma, riguarderebbero - alternativamente - due ipotesi di carattere
eccezionale: il terzo comma, disponendo che la cifra-base da maggiorare sia
sempre quella di 767 miliardi (già determinata per il 1976) qualora la
consistenza del fondo comune originariamente inteso scenda al di sotto del
livello stesso; il quarto comma, prevedendo invece che il fondo comune non
debba venire maggiorato affatto, qualora l'entità di esso superi la cifra-base
di 767 miliardi, accresciuta della predetta percentuale di incremento
complessivo delle entrate tributarie dello Stato.
Nella
pubblica udienza, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive
argomentazioni.
Considerato in diritto
1. - Data
l'identità del tema di cui si controverte in ambedue le ipotesi, fatta soltanto
eccezione per i diversi anni di riferimento, i giudizi sui conflitti sollevati
dalla Regione Toscana vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. -
Assumendo che sarebbe erronea l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 356
del 1976, sulla quale si fondano entrambi i decreti ministeriali impugnati, e
che gli atti stessi risulterebbero dunque illegittimi, la Toscana rivendica -
in sede di ripartizione del fondo comune fra le Regioni a statuto ordinario -
somme maggiori di quelle che le sono state attribuite dal Ministro competente,
quanto agli esercizi finanziari 1977 e 1978.
Pretese del
genere non possono, però, venir fatte rientrare nell'ambito di quei conflitti fra
Regioni e Stato la cui risoluzione spetta a questa Corte. A dimostrazione
dell'inammissibilità dei ricorsi regionali, valgono infatti le stesse
considerazioni che la Corte ha già svolto, nella sentenza n. 111 del
1976. In quella decisione si riconosce esplicitamente che "nella
esperienza attuativa... la nozione di conflitto di attribuzione si é estesa
anche ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del potere
concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare
una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente". Ma anche
in quest'ultimo senso - ha precisato la Corte - "oggetto della decisione é
stato pur sempre l'accertamento della spettanza di una competenza, con
l'eventuale conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto...
riconosciuto responsabile di invasione o di menomazione della sfera di
competenza propria dell'altro".
Ora, ciò che
accomuna la controversia in esame a quella cui si riferiva la sentenza n. 111 del
1976 consiste appunto nella circostanza che, in entrambe le ipotesi, non si
trattava e non si tratta di alcuna lesione delle competenze regionali, per sé
considerate. Nel primo dei due casi, oggetto dei ricorsi delle Regioni
interessate era invece "una effettiva e diretta vindicatio rerum",
concernente l'appartenenza di determinati complessi di beni forestali; nel caso
attualmente in questione, del pari, la Corte é chiamata a giudicare della
fondatezza di pretese regionali aventi un contenuto puramente patrimoniale.
Non si vuole
porre in dubbio, a questa stregua, che l'autonomia finanziaria delle Regioni di
diritto comune sia costituzionalmente garantita, con particolare riferimento ai
"tributi propri" ed alle "quote di tributi erariali" che
devono esser loro attribuiti per l'adempimento delle "funzioni
normali" spettanti alle Regioni stesse; cosicché le illegittime
applicazioni dei criteri stabiliti dalle relative leggi finanziarie dello Stato
possono tradursi in una indiretta violazione dell'art. 119, secondo comma, Cost.
E- certo, però, che i ricorsi della Regione Toscana non hanno di mira - né
direttamente né indirettamente - lesioni o menomazioni di specifiche
attribuzioni regionali; ma tendono unicamente a contestare l'uso che il
Ministro competente ha fatto quanto ad un'attribuzione propria dello Stato,
come quella consistente nel ripartire il cosiddetto fondo comune, sulla base di
norme legislative statali che non conferiscono alle Amministrazioni regionali
nessuna funzione costituzionalmente tutelata, neppure nel senso di farle
concorrere al procedimento formativo dei decreti ministeriali impugnati.
Ne segue,
pertanto, che il proposto conflitto fra Regione e Stato non rappresenta
l'idoneo strumento di tutela giurisdizionale delle richieste avanzate dalla
ricorrente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti dalla Regione
Toscana in relazione ai decreti 20 novembre 1976 ed 11 ottobre 1977, emanati
dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le finanze.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.