SENTENZA
N. 58
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/12 del
codice civile, in relazione all'art. 82 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dalla Corte di cassazione, nel
procedimento civile vertente tra Ferrara Mario ed altra contro Tumbiolo Liana
ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 14 marzo 1979.
Visto l'atto di costituzione di Ferrara Mario ed altra nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Francesco Paolo Cordova, per Ferrara Mario ed
altra, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 5 maggio 1978 la Corte di cassazione ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 314/12 c.c. (in relazione all'art. 82 c.p.c.), nella
parte in cui determina in 30 giorni il termine per proporre opposizione alla
dichiarazione di adottabilità di un minore, "senza prevedere alcuna
dilazione per coloro che... debbano richiedere il gratuito patrocinio, e senza
comunque far salvi gli effetti dell'opposizione proposta personalmente entro il
predetto termine".
Premette in fatto il giudice a quo che i ricorrenti - le
cui opposizioni erano state respinte una nel merito, e l'altra in rito perché
in origine sottoscritta personalmente dalla parte, e poi riproposta fuori
termine con l'ausilio di un difensore di fiducia - avevano fatto valere i
seguenti motivi di ricorso:
1) i giudici di merito avevano errato nel dichiarare
l'inammissibilità del primo atto di opposizione, proposto senza il patrocinio
legale, perché il procedimento de quo avrebbe natura camerale e non
richiederebbe l'ausilio del difensore;
2) anche ammettendosene la natura contenziosa, l'opposizione non
costituirebbe l'atto introduttivo di tale fase processuale, bensì quello
conclusivo della precedente e potrebbe quindi esser sottoscritta dalla parte;
3) in ogni caso v'era stata nullità della notifica del decreto
di adottabilità perché privo delle indicazioni stabilite dall'art. 314/11,
ultimo comma, c.c., secondo cui é prescritto sia dato avviso ai genitori e ai
parenti del diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui
all'art. 314/12 del codice civile.
L'ordinanza di rimessione prosegue osservando che proprio da
quest'ultimo motivo di ricorso aveva tratto il convincimento della necessità di
sollevare di ufficio la questione di legittimità sopra indicata, per la mancata
considerazione della condizione degli opponenti non abbienti.
Ribadisce la Corte di cassazione che il giudizio di opposizione
alla dichiarazione di adottabilità ha natura contenziosa - così come già
ripetutamente affermato da precedenti decisioni (sentenze nn. 1154/72; 2514/74;
1165/77) - rafforzando il suo convincimento non tanto per motivi
dommatico/giuridici, quanto per ragioni di carattere funzionale in relazione
alle quali una diversa conclusione in ordine alla necessità del patrocinio legale
deve considerarsi incompatibile con l'intenzione del legislatore e con la
logica di tutto il sistema creato dalla legge sull'adozione speciale. Attesa
l'importanza del bene primario tutelabile con l'opposizione alla dichiarazione
di adottabilità, e sulla base della considerazione che molto spesso i genitori
o i parenti - eventuali opponenti - non sono in grado di esprimere per iscritto
i motivi dell'opposizione, il giudice a quo deduce l'assoluta
irrinunciabilità del patrocinio legale, cui i non abbienti devono sopperire
mediante l'istituto del gratuito patrocinio.
L'ordinanza di rimessione conclude argomentando come segue: 1)
il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione con il necessario
ausilio del patrocinio legale, disposto per persone che, per le loro condizioni
culturali ed economiche, non sono in grado, nella stragrande maggioranza dei
casi, di comprendere che l'opposizione presentata personalmente é
inammissibile, anche a cagione della genericità delle indicazioni contenute
nell'avviso loro notificato, rende estremamente difficile l'esercizio del
diritto di difesa, violando l'art. 24 Cost., sicché occorrerebbe prevedere una
dilazione del termine utile per coloro che si rivolgono al gratuito patrocinio,
ed altresì che la tempestiva proposizione personale della opposizione
interrompa il decorso del termine finché gli opponenti non siano stati
avvertiti esplicitamente, ex articolo 314/11 c.c., della necessità del
patrocinio legale; 2) la previsione di un termine unico ed indilazionabile
violerebbe l'art. 3 Cost., perché gli abbienti potrebbero usufruire dell'intero
periodo di 30 giorni, e i non abbienti solo dei pochi giorni che residuassero
dopo la nomina del difensore ottenuto tramite l'ammissione al gratuito
patrocinio.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di deduzioni del 3 aprile 1979, chiedendo dichiararsi la infondatezza della
questione.
La difesa dello Stato osserva che la questione é infondata, una
volta che si consideri che il termine di 30 giorni é un termine non brevissimo,
ma abbastanza comune e generalizzato per le impugnazioni avverso provvedimenti
giudiziali disciplinate dal codice di procedura civile.
Altri termini più brevi sono stati ripetutamente riconosciuti
legittimi dalla Corte costituzionale, con numerose decisioni, sempre in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
L'Avvocatura generale non disconosce la difficoltà in cui si
trovano persone indigenti e prive di ogni conoscenza delle leggi processuali
per proporre opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità del minore:
deduce tuttavia che tale situazione si ripete ogni qualvolta dette persone devono
osservare dei termini processuali di siffatta ampiezza. Da ciò deriverebbe,
quindi, l'opportunità di un intervento legislativo per semplificare la
procedura prevista dagli artt. 314/11 c.c. e seguenti, ma non un vizio di
illegittimità della norma impugnata posto che, come rilevato dalla Corte
costituzionale, la dichiarazione di adottabilità non é necessariamente
collegata alla condizione economica familiare, ma all'abbandono del minore.
Per quanto concerne la disparità in cui vengono a trovarsi gli abbienti
rispetto ai non abbienti, provvede una esplicita norma costituzionale,
realizzata attraverso l'istituto del gratuito patrocinio.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi Ferrara, rappresentati
e difesi dagli avvocati Vittorio Umiltà e Francesco P. Cordova, con atto di
deduzioni depositato il 13 gennaio 1979, chiedendo dichiararsi l'illegittimità
della norma impugnata.
La difesa della parte privata, nel prendere atto del consolidato
orientamento della Cassazione in ordine alla natura contenziosa del
procedimento di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, svolge varie
considerazioni generali sulla gravità degli effetti della mancata opposizione
al decreto del tribunale che dichiara adottabili i minori, con conseguente
perdita dei figli da parte dei genitori che, per essere semianalfabeti, non
sono in grado di comprendere il significato della comunicazione che ricevono.
Soggiunge che il testo della comunicazione non spiega ai destinatari "in
che termine, a che organo, in che forma l'opposizione può essere proposta"
e soprattutto non contiene l'espresso avvertimento che l'opposizione avrebbe
dovuto essere sottoscritta da un legale, prescrizione non espressamente dettata
dalla legge.
La difesa della parte privata riporta, inoltre, gli stessi argomenti
svolti nella ordinanza di rimessione a dimostrazione della fondatezza della
questione sottoposta all'esame di questa Corte, asserendo anche che se il
legislatore avesse previsto la nomina di un difensore di ufficio, o termini più
ampi, non si verificherebbero conseguenze così gravi in danno di genitori
ignari delle leggi, la cui tutela non può ritenersi assicurata dall'istituto
del gratuito patrocinio.
Considerato in diritto
1. - La Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con
l'art. 24 Cost. l'art. 314/12 c.c. - in relazione all'articolo 82 c.p.c. -
nella parte in cui determina il termine perentorio di 30 giorni per proporre
opposizione contro il decreto di adottabilità del minore con l'inderogabile
ausilio di un legale, senza prevedere alcuna dilazione nei confronti di coloro
che devono chiedere il gratuito patrocinio, e senza far salvi mediante
interruzione del termine, gli effetti dell'opposizione proposta tempestivamente
di persona dagli opponenti.
Il giudice a quo prospetta il dubbio che sia reso troppo
difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte di soggetti che, attese le
loro misere condizioni economiche, non sarebbero in grado di valersi nei
termini prescritti dell'opera di un difensore.
La norma impugnata é censurata anche per aver previsto un unico
termine di 30 giorni a favore dei non abbienti, come degli abbienti, assumendo
che da ciò possa derivare un'ingiustificata disparità di trattamento
nell'esercizio del diritto di difesa, perché in concreto i primi avrebbero a
disposizione, per difendersi, soltanto i pochi giorni che residuassero dopo la
concessione del gratuito patrocinio, con conseguente violazione dell'art. 3
Cost.
2. - Le questioni non sono fondate.
Va premesso che la stessa Cassazione, nel rimettere gli atti a
questa Corte, ha ribadito il principio secondo cui, per la proposizione
dell'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità dei
minori, é necessario il ministero di procuratore legale, non soltanto in
relazione alla ravvisata natura contenziosa di tale procedimento, ma altresì
per la estrema importanza del bene primario tutelabile mediante l'opposizione,
trattandosi del mantenimento o della perdita del legame del minore con la
famiglia d'origine.
La questione é prospettata, in sostanza, per l'asserita
eccessiva brevità del termine in riferimento ai non abbienti, i quali sono
costretti a ricorrere al gratuito patrocinio e necessitati ad ottenere in tempo
utile la nomina di un difensore.
Secondo quanto più ampiamente esposto nella sentenza di questa
Corte n. 57/79, il termine di 30 giorni, fissato dalla norma impugnata, va
considerato congruo e non contrastante con l'art. 24 della Costituzione. Per
giunta, in subiecta materia, l'ammissione al gratuito patrocinio é
disposta dal Presidente del tribunale per i minorenni (art. 9 r.d. 20-9-1934,
n. 1579), con una procedura che può espletarsi in pochissimi giorni, lasciando
anche ai non abbienti un sufficiente margine di tempo perché il diritto di
difesa possa esser esercitato in maniera soddisfacente.
In realtà, secondo quanto sembra emergere da questo come da
altri casi, é prevalentemente l'ignoranza delle disposizioni processuali che
induce gli interessati a non svolgere quel minimo di attività che consentirebbe
loro di non far decorrere il termine in esame. In relazione alle condizioni
personali degli eventuali opponenti, che nella generalità dei casi versano in
misere condizioni economiche e sono culturalmente sprovveduti, sarebbe quindi
assai opportuno che l'avviso del loro diritto a proporre opposizione nelle
forme e nei termini di cui agli artt. 314/12 e segg. c.c (notificato
contestualmente al decreto di adottabilità), venisse completato di dettagliate
ed esplicite indicazioni, idonee a rendere in concreto più facilmente
esercitabile il diritto di difesa.
3. - Per quanto attiene, infine, alla dedotta violazione
dell'art. 3 della Costituzione, é sufficiente rilevare, dopo quanto già
osservato, che la diversità di situazioni in cui vengono a trovarsi gli
abbienti e i non abbienti, in ordine al diritto di difesa, é espressamente
presa in considerazione dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione. Alla
disparità in questione é apprestato un apposito rimedio, il ricorso al gratuito
patrocinio, considerato idoneo, dallo stesso sistema costituzionale, ad
eliminare gli inconvenienti lamentati. Non risulta pertanto giustificabile la
previsione di termini soggettivamente differenziati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 314/12, primo comma, del codice civile - in relazione all'art. 82,
ultimo comma, c.p.c. - sollevate. in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l'ordinanza della Corte di cassazione in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.