SENTENZA
N. 56
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza
emessa il 12 ottobre 1977 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna nel procedimento vertente tra Honnorat Teodoro e il Ministero del
tesoro, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978.
Visto l'atto
di costituzione del Ministro del tesoro;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il Ministro del tesoro.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna, decidendo preliminarmente sulla
ricevibilità di un ricorso avverso un provvedimento del Ministero del tesoro,
proposto dopo i sessanta giorni dalla notificazione dell'atto all'interessato,
ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - che tale termine prescrive
- in riferimento all'art.24, primo e terzo comma, della Costituzione.
osserva il
giudice a quo che la richiesta del ricorrente di ottenere una rimessione
in termini é assolutamente priva di fondamento, non ricorrendone i presupposti
giuridici; che tuttavia l'accertata non riferibilità a colpa del ricorrente
della tardività del ricorso, fa dubitare della legittimità della norma
impugnata secondo cui il termine per ricorrere, essendo stabilito a pena di
decadenza, non consente interruzioni o sospensioni che non siano espressamente
previste dal legislatore.
Invero posto
che la procedura per il gratuito patrocinio assorbe, per il suo espletamento,
un certo lasso di tempo, e che il difensore nominato può, come nel caso di
specie, declinare l'incarico per impedimento, con la necessità di nominarne un
altro, accade a volte che anche il termine di 60 giorni non é sufficiente
all'indigente per potersi provvedere di un difensore in tempo utile
all'esercizio di una tempestiva proposizione del ricorso. Da ciò deriverebbe
che la norma impugnata (ed il richiamato istituto del gratuito patrocinio), non
prevedendo una sospensione o una diversa decorrenza del termine a favore del
cittadino non abbiente, renda eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di
agire in giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24, primo e terzo
comma, della Costituzione.
Si é
costituito in giudizio il Ministero del tesoro - parte nel giudizio
amministrativo - rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni dell'8 giugno 1978, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione.
Premette la
difesa dello Stato che ai fini della certezza del diritto, costituente un
principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, occorre che di tutte le
situazioni giuridiche contestate si possa conoscere se sono state
definitivamente decise o se sono ancora in uno stato di pendenza. Il principio
ha pari importanza nei confronti della pubblica amministrazione, giacché questa
opera attraverso un sistema di attività concatenate: ad es., i tributi non
vengono iscritti a ruolo finché non siano divenuti definitivi; non si decreta
l'espropriazione finché non sia divenuta definitiva la dichiarazione di
pubblica utilità, ecc. L'accertamento della definitività di un atto é connessa
all'avvenuto decorso dei termini per impugnarlo, la cui constatazione va
effettuata tenendo conto anche di talune eccezionali cause di sospensione dei
termini di decadenza, come quelle introdotte dal legislatore per le ferie
estive, per le calamità naturali, per taluni scioperi degli uffici giudiziari o
finanziari (ma non postali).
Ad avviso del
giudice a quo, prosegue l'Avvocatura generale occorrerebbe altresì
prendere in considerazione la condizione di abbienza o meno dei soggetti
interessati dall'atto; se essi si siano rivolti alla Commissione per il
gratuito patrocinio e questo, valutato il fumus, abbia, o non, ammesso
alla concessione, ecc. ecc. La norma denunciata avrebbe quindi dovuto tenere
conto delle condizioni di indigenza degli interessati all'atto, introducendo
termini differenziabili in relazione alle condizioni personali dei vari
soggetti. Secondo l'Avvocatura le discriminazioni che ne deriverebbero non
sarebbero in linea con i principi costituzionali, mentre la tutela dei non
abbienti, garantita dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, é attuata
proprio mediante l'istituto del gratuito patrocinio che consente, in caso di
urgenza, la nomina provvisoria del difensore. Il problema si traduce quindi
esclusivamente in una valutazione della congruità del termine di 60 giorni,
previsto dalla norma impugnata.
In proposito
viene ricordata la costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha
escluso l'illegittimità di termini assai più brevi, di 15 o di 3 giorni,
precisando che la congruità del termine va valutata non soltanto in
considerazione dell'interesse del soggetto che ne può far uso, ma specialmente
in relazione all'esigenza pubblica che é soddisfatta mediante la previsione del
termine comminato (sent. n. 93 del
1962 e n. 118
del 1963).
Pertanto,
l'esigenza di certezza del diritto, che interessa anche le pubbliche
amministrazioni, giustifica pienamente la fissazione di un termine di 60
giorni, escludendo qualsiasi dubbio sulla incongruità ed illegittimità
costituzionale dello stesso.
Considerato in diritto
La Corte
costituzionale deve decidere se contrasti o meno con l'art. 24, primo e terzo
comma, della Costituzione, l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non
prevede la sospensione o una diversa decorrenza del termine ordinario di 60
giorni per proporre gravame avverso un provvedimento amministrativo, a favore
del non abbiente che abbia fatto domanda per l'ammissione al gratuito
patrocinio. Si prospetta infatti il dubbio, da parte del giudice a quo,
che la durata della correlativa procedura renda estremamente difficoltoso ai
non abbienti l'esercizio del diritto di agire in giudizio, per la possibilità
che i medesimi non riescano ad ottenere tempestivamente la nomina di un
difensore.
La questione
non é fondata.
É noto che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa e di
agire in giudizio deve essere regolato dalla legge in modo da garantirne
l'effettività, sicché ove fossero stabiliti termini così ristretti da renderne
eccessivamente difficile l'esercizio o da vanificarlo, la relativa normativa
dovrebbe esser dichiarata illegittima. Alla stregua di tale consolidato
orientamento, la congruità di un termine deve esser valutata tanto in rapporto
all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un atto per tutelare i
propri diritti e interessi, quanto in relazione alla funzione ad esso assegnata
nell'ambito dell'ordinamento giuridico.
Sotto l'uno e
l'altro profilo non v'é dubbio che il termine di 60 giorni, stabilito per
proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica
amministrazione, sia ragionevole e congruo per apprestare un'adeguata
impugnazione, attesa l'ampiezza di esso, e l'interesse generale alla sollecita
definizione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Non occorre
quindi nemmeno far riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha
respinto analoghe censure avverso disposizioni che sancivano termini perentori
di durata assai più breve.
Né appaiono
più consistenti le censure che si appuntano sulla pretesa necessità di una
sospensione del termine a favore dei non abbienti che siano ricorsi
all'istituto del gratuito patrocinio. Invero il termine in esame é certamente
sufficiente al non abbiente per provocare, in tempo utile, la pronuncia
dell'apposita Commissione per il gratuito patrocinio, istituita, ai sensi
dell'art. 28 del d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, presso ogni Tribunale
amministrativo regionale o Sezione distaccata di esso, la quale si riunisce,
periodicamente, nei giorni prestabiliti all'inizio di ogni anno. Inoltre l'art.
29 del citato regolamento prevede espressamente che il Presidente, in caso di
urgenza, deve disporre convocazione straordinaria della stessa Commissione.
Pertanto la
norma impugnata non rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di
azione nemmeno nei confronti di coloro che son costretti a valersi
dell'istituto del gratuito patrocinio.
Che se poi la
violazione delle disposizioni in esame, o eventi eccezionali abbiano dato luogo
a differenze di trattamento derivanti da circostanze di fatto, tali
inconvenienti non sono riferibili alla norma impugnata, né determinano, quindi,
vizio di illegittimità costituzionale, come questa Corte ha già avuto occasione
di affermare (sentenze
nn. 109 e 209
del 1971).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e terzo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza del Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.