SENTENZA
N. 55
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578 del codice civile, promossi
con ordinanze emesse il 9 ottobre 1974 dalla Corte d'appello de L'Aquila, nei
procedimenti civili vertenti tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
Cipriani Avolio Domenichina, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11
febbraio 1976.
Visti l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di
costituzione dell'Amministrazione delle finanze;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle finanze.
Ritenuto in fatto
Nel corso dei
giudizi civili pendenti tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
Cipriani Avolio Domenichina, la Corte d'appello de L'Aquila, con due ordinanze
di identico contenuto, emesse in data 9 ottobre 1974, ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578 cod. civ. in relazione agli
artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.
La
controversia nel corso della quale é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale concerneva il diritto di succedere mortis causa
di un figlio naturale nei confronti di altro figlio naturale, entrambi
procreati e riconosciuti dalla stessa madre: in assenza di altri chiamati
all'eredità (eredi legittimi, coniuge), il patrimonio del de cuius (non
assumendo il fratello naturale, alla stregua della disciplina vigente, la
qualità di successibile ex lege) avrebbe dovuto essere devoluto allo Stato
ai sensi dell'art. 586 cod. civ.
Il giudice a
quo, pertanto, rilevava un evidente contrasto dell'art. 565 cod. civ.,
nella parte in cui tale norma non include espressamente il fratello naturale
riconosciuto tra i parenti naturali chiamati alla successione e dell'art. 578
cod. civ. che, per l'ipotesi della mancanza di prole e del coniuge del figlio
naturale, devolve l'eredità dello stesso unicamente al genitore e non pure al
fratello naturale riconosciuto, con le indicate norme costituzionali.
Invero, l'art.
30, terzo comma, della Costituzione (il richiamo all'art. 3 appare
sostanzialmente assorbito, nel testo dell'ordinanza, nel seno dell'art. 30,
terzo comma), diretto ad assicurare la tutela giuridica e morale dei figli nati
fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti della famiglia legittima,
consentirebbe - tenuto conto della diversa realtà sociale nella quale esso si
inquadra e della elaborazione della giurisprudenza costituzionale, volta a
riconoscere posizioni più favorevoli alla filiazione naturale - una dilatazione
del contenuto precettivo dello stato di figlio illegittimo, tale da
ricomprendere, oltre che le situazioni soggettive riferite all'ascendente,
tutti i possibili diritti che entrano a far parte della condizione del soggetto
che non appartiene alla famiglia legittima.
Diverrebbero
in tal modo costituzionalmente emergenti situazioni che non concernono solo la
parentela in via diretta (quella tra genitore e figlio), l'unica ritenuta
rilevante, nel sistema della legge ordinaria, anche sul piano naturale, e
conseguentemente non potrebbero considerarsi estranee al precetto
costituzionale situazioni riferite alla parentela naturale collaterale.
Collocata la
disposizione in siffatta più ampia prospettazione - osserva il giudice a quo
- troverebbe spazio la tesi secondo cui il diritto successorio del figlio
naturale spetterebbe anche nei confronti del fratello naturale, purché entrambi
siano stati procreati e riconosciuti dalla stessa madre.
Il rilievo
dell'indicata norma costituzionale non resterebbe, peraltro, limitato, nel caso
di specie, dalla compatibilità delle attribuzioni dei figli nati fuori del
matrimonio con i diritti della famiglia legittima, unico successibile ex
lege essendo - nella controversia oggetto del presente giudizio - lo Stato.
Una diversa
soluzione, proprio in forza dell'operatività dell'art. 586 cod. civ.,
apparirebbe contrastante con la Carta costituzionale "per l'essenziale
rilievo che i soggetti procreati fuori del matrimonio (e massimamente i figli
naturali riconosciuti nei rapporti tra di loro) resterebbero privi della
prevista protezione".
D'altro
canto, lo stesso codice civile, sia pure ad altri fini, dà espresso rilievo
(art. 87) alla parentela naturale collaterale, rilievo che é assolutamente
assente nell'ambito del diritto successorio che pure appare direttamente
fondato sul vincolo affettivo: la mancata previsione della devoluzione
dell'eredità al fratello naturale si risolverebbe quindi in una mortificazione
della condizione personale del figlio nato fuori del matrimonio, massimamente
nei casi in cui non esista una parentela legittima.
É intervenuta
la Presidenza del Consiglio dei ministri e si é costituita l'Amministrazione
delle finanze a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
Premesso che
l'art. 30 della Costituzione costituisce una sorta di specificazione del
principio di eguaglianza, l'Avvocatura ha dedotto che la tutela giuridica e
sociale assicurata dal terzo comma di tale disposizione ai figli nati fuori del
matrimonio riguarda soltanto i loro diritti nei confronti dei genitori naturali
e non anche quelli con i collaterali di cui non vi é traccia nella
Costituzione.
La parte
privata non si é costituita.
Con la
memoria depositata in cancelleria in data 8 marzo 1978 l'Avvocatura, nel
ribadire quanto esposto nell'atto d'intervento, ha dedotto che la questione era
stata già nel frattempo risolta da questa Corte con la sentenza n. 76 del
1977 che - nello stabilire l'irrilevanza della parentela naturale, anche
alla stregua del nuovo diritto di famiglia - aveva ritenuto infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 cod. civ. in
relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione sollevata dal tribunale di
Catanzaro con ordinanza in data 12 dicembre 1973.
Considerato in diritto
1. - Le due
ordinanze sollevano identiche questioni ed i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il
giudice a quo ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 565
cod. civ., nel testo non riformato dalla legge 151/1975 (la successione di cui
si controverte risulta aperta, infatti, sotto il vigore del preesistente
diritto di famiglia): tale norma, escludendo dalla successione il fratello
naturale riconosciuto, contrasterebbe con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Ha altresì
dedotto che una analoga violazione dei citati principi costituzionali sarebbe
contenuta nell'art. 578 cod. civ. nella parte in cui non comprende tra i
chiamati alla successione legittima del figlio naturale, nei casi di mancanza
di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto; e
ciò sia nel caso in cui non concorrano alla successione altri parenti, sia
nell'ipotesi in cui concorra il genitore naturale: purché i figli siano stati
entrambi procreati dalla stessa persona.
3. - La
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 578 cod. civ. é
inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario
carattere di pregiudizionalità rispetto alla definizione del giudizio a quo.
La
disposizione impugnata disciplina, infatti, la successione dei genitori al
figlio naturale; nel giudizio in cui é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale, invece, nessun soggetto appartenente alla famiglia
legittima risulta chiamato alla eredità, unico successibile ex lege
essendo - alla stregua della normativa vigente - lo Stato.
4. - Fondata
é invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. In
assenza di membri della famiglia chiamati alla eredità, infatti, l'esclusione
del diritto alla successione del fratello (o della sorella) naturale del de
cuius - purché la filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata -
contrasta tanto con l'art. 30 terzo comma che con l'art. 3 della Costituzione.
La Corte non
ignora che, con la sentenza 76/77,
sia pure con riferimento a diverse disposizioni del codice civile (gli artt.
570 e 586), ebbe a dichiarare la non fondatezza della medesima questione. Un
tale indirizzo deve essere tuttavia oggetto di meditata revisione al fine di
armonizzare la soluzione del caso in esame ai principi affermati nella materia
dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
É noto come,
sin dalla sentenza
7/63, la Corte ebbe a giudicare l'art. 30, terzo comma, della Costituzione
come norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore della filiazione
illegittima, inteso appunto ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente
deteriori dei figli illegittimi, compatibilmente tuttavia con i diritti della
famiglia legittima.
Tale
enunciazione trovò poi una conseguente applicazione nella sentenza 79/69
la quale affermò il principio che, nel nostro ordinamento, non é assicurata al
figlio nato fuori del matrimonio (purché riconosciuto o dichiarato) una
generica difesa, sibbene "ogni tutela giuridica e sociale: il che non può
intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio, vale a
dire (sempre che non vi siano membri della famiglia legittima) simile a quella
che l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi: in ogni campo,
compreso, evidentemente, quello della successione ereditaria, dato che,
rispetto ad essa, lo status di figlio (legittimo o naturale) ha, secondo i
principi, rilevanza precisa".
E proprio con
riguardo alla successione mortis causa, la Corte, muovendo dalla
premessa che non potesse attribuirsi, in linea di principio, alla disciplina
enunciata nell'art. 258 cod. civ., secondo cui "il riconoscimento non ha
effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto" valore
assoluto e che non dovesse quindi escludersi ogni rapporto civile tra figlio e
parente del proprio genitore naturale (come é dimostrato dalle disposizioni
degli artt. 87, nn. 1, 2 e 3 e penultimo comma, 435, terzo comma, 577 cod.
civ.) giustificò la successione legittima del figlio naturale rispetto a
soggetti diversi dal proprio genitore. Tale tendenza venne tenuta ferma dalla
Corte con le sentenze
50/73 e 82/74
che dichiararono, rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell'art.
539, nella parte in cui riservava ai figli naturali, quando la filiazione fosse
stata riconosciuta o dichiarata, in mancanza di figli legittimi o del coniuge,
soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lasciava un solo figlio
naturale o la metà ai figli naturali se fossero più, e dell'art. 575 cod. civ.,
nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge e del
genitore, ammetteva un concorso tra i figli riconosciuti e dichiarati e gli
ascendenti del genitore.
La
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. consegue
appunto alla applicazione di tale linea interpretativa.
Ed invero una
posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto può
trovare una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione venga
a confliggere con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ove - come
nella specie - tale situazione di conflittualità non possa ipotizzarsi, per
essere lo Stato unico chiamato alla successione, la posizione del figlio
naturale viene assimilata a quella del discendente legittimo (sentenza 79/69).
In assenza
quindi di membri della famiglia legittima, trova giustificazione la successione
tra fratelli (o sorelle) naturali nei casi in cui non vi siano altri
successibili ex lege, ad eccezione dello Stato.
E- chiaro,
inoltre, che la devoluzione della eredità allo Stato, operante, ai sensi
dell'art. 586 cod. civ., nella assenza di altri successibili, é motivata, tra
l'altro, da ragioni di ordine generale, per la necessità di impedire che i beni
restino in stato di abbandono: il che non ha modo di verificarsi tutte le volte
in cui esistano soggetti legati al de cuius da vincoli di sangue.
5. - L'art.
565 cod. civ. contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione. Ed infatti, una
volta ritenuto che la posizione giuridica del figlio nato fuori del matrimonio
- ove non sussistano diritti dei membri della famiglia legittima da tutelare -
é analoga a quella dei figli legittimi, appare contrastante con il principio di
eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che escluda che i
fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o
sorelle) naturali, stabilendo conseguentemente per essi un trattamento
deteriore rispetto a tutti gli altri successibili ex lege.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 578 cod. civ.;
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude
dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri
successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali
riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma,
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.