ORDINANZA
N. 53
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d.
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e
78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141
(Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione
creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze
emesse il 14 novembre e 18 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nei
procedimenti civili vertenti tra Pisano Paolo, Campione Angelo e il Commissario
liquidatore della soc. Interfinanza s.p.a. - Generale finanziaria, iscritte ai
nn. 554 e 555 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 260 dell'anno 1976;
2) ordinanze
emesse il 18 marzo 1976 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili
vertenti tra Nolli Pietro e Commissario liquidatore soc. Interfinanza, e tra
Edilcentro sviluppo international limited e Banca privata italiana, iscritte ai
nn. 2,3 e 5 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 51 e 59 dell'anno 1977.
Visto l'atto
di costituzione della Banca privata italiana, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che
con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa) e 78, secondo comma, e 80, secondo
comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia).
Considerato
che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa
Corte con sentenza
14 gennaio 1977, n. 26;
che anche
l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale prospettato dalle
ordinanze, - in quanto la disciplina processuale denunziata comporterebbe
disparità di trattamento non solo tra creditori privilegiati e creditori
chirografari, ma altresì tra creditori chirografari di imprese esercenti il
credito e creditori chirografari di altre imprese pur esse sottoposte alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa - , non merita accoglimento,
perché, come già fu osservato nella citata sentenza, la particolare natura dei
rapporti contrattuali tipici delle operazioni passive, nella normale gestione
dei servizi bancari, fornisce chiara giustificazione dello speciale
procedimento di accertamento dei crediti chirografari, stabilito dagli artt. 77
e seguenti della legge bancaria e confermato dall'art. 209, ultimo comma, della
legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194,
secondo comma, della stessa legge;
che pertanto
non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 78, secondo comma, e
80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141, sollevata dalle ordinanze
di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e già
decisa con sentenza
n. 26 del 1977.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.