SENTENZA
N. 50
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile in relazione al
d.P.R. 3 febbraio 1965, n. 14 (diritto di surrogazione dell'assicuratore),
promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dal pretore di Milano, nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. Ferrovie Nord Milano e Tozzi Tullio
e Ranieri Franco, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto
di costituzione di Tozzi Tullio nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv.
Giuseppe Fanelli per Tozzi Tullio, e il vice avvocato generale dello Stato
Giovanni Abisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto di
citazione, notificato il 21 e 22 febbraio 1973, la S.p.a. Ferrovie Nord Milano,
assumendo che a seguito di sinistro stradale, avvenuto il 28 novembre 1971, in
Milano, in cui erano venute a collisione l'autovettura MI P-81327 di proprietà
di Ranieri Franco e l'autovettura di Tozzi Tullio dallo stesso condotta nella quale
viaggiava Scalise Antonio, dipendente, in veste di assuntore, dell'attrice, lo
Scalise era rimasto gravemente ferito e, pertanto, si era assentato dal lavoro,
e che erano state, nel periodo di assenza, corrisposte allo Scalise dalla
medesima società attrice lire 625.261 a titolo di indennità, evocò il Tozzi e
il Ranieri avanti il pretore di Milano per sentirne dichiarare la
responsabilità in via alternativa o solidale o pro quota, e pronunciarne la
condanna alla somma di lire 625.261 a favore della S.p.a. Ferrovie Nord Milano.
Avendo i
convenuti eccepito la carenza di titolarità del diritto fatto valere
dall'attrice, questa sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art.
1916 cod. civ. in riferimento all'art. 3 Costituzione, assumendo che il carattere
assistenziale, e non remunerativo, della prestazione della indennità, dovuta
all'assuntore colpito da infortunio non professionale, in virtù dell'art. 7
legge 3 febbraio 1965 n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle
ferrotranvie esercitate in regime di concessione), da ricondursi, sempre ad
avviso dell'attrice, all'art. 2110 cod. civ., convincerebbe a riconoscere al
datore di lavoro, che abbia corrisposta la indennità, il diritto di
surrogazione, attribuito dall'art. 1916 cod. civ. ai soli istituti
assicuratori, e che il mancato riconoscimento di tale diritto, sancito dalla
preminente giurisprudenza, si risolverebbe in contrasto tra l'art. 1916 cod.
civ. e l'art. 3 della Costituzione.
Con ordinanza
18 dicembre 1974, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 19 dicembre 1975, in cui viene invocato a parametro anche l'art. 24
Costituzione, il pretore di Milano, facendo proprie le argomentazioni della
S.p.a. Ferrovie Nord Milano, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24
Costituzione, dell'art. 1916 cod. civ. sul riflesso che la esclusività,
riservata dalla norma all'assicuratore che abbia corrisposto l'indennità, del
diritto alla surrogazione determina ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ad altri soggetti che (come, nel caso, il datore di lavoro per effetto
dell'art. 7 legge 14/1965) ugualmente provvedono al pagamento; disparità di
trattamento, che si risolve, a giudizio del pretore, in violazione
dell'articolo 3.
Avanti la
Corte si é costituito il solo Tozzi allegando:
a) che la
corresponsione della retribuzione all'operaio infortunato non per occasione di
lavoro riceve giustificazione dallo stesso rapporto di lavoro, il cui carattere
particolare, quale risulta dagli artt. 36 e 38 Costituzione, non consente che
la retribuzione venga sospesa, salve determinate limitazioni, per la
sopravvenuta temporanea impossibilità del lavoratore di effettuare la propria
prestazione, e, pertanto, il datore di lavoro non ha alcun titolo per
surrogarsi nel diritto del dipendente verso il terzo responsabile
dell'infortunio che ha determinato la sospensione delle prestazioni di lavoro,
b) che la
sentenza 26 gennaio 1971 n. 174, con la quale le Sezioni unite della Cassazione
affermarono il diritto del datore di lavoro a pretendere dal terzo responsabile
dell'uccisione del lavoratore il risarcimento del danno procuratogli dalla
perdita delle prestazioni, consecutiva alla morte del dipendente, era non a
proposito invocata perché non si verificava il fenomeno della utilizzazione del
diritto altrui al risarcimento, con la quale si realizza la surrogazione
prevista dall'art. 1916 cod. civ.; surrogazione, che é, invece, giustificata
dal principio indennitario dominante nella disciplina dell'assicurazione contro
i danni. Né ha mancato il Tozzi di esprimere dubbi nella sussunzione del
rapporto di assuntoria nello schema del lavoro subordinato, su cui il pretore
di Milano si é basato pur senza offrirne motivazione, e sul carattere
"assicurativo" della indennità, prevista dall'art. 7 legge 14/1965,
in difetto del quale l'attentato al principio di uguaglianza, consumato per la
mancata estensione dell'art. 1916 al concessionario di ferrotranvie private,
non potrebbe neppur prospettarsi.
Né infine ha
omesso lo stesso Tozzi di osservare che, una volta esclusa la lesione dell'art.
3, non residua spazio per prendere in esame la denunciata violazione dell'art.
24 della Costituzione.
Mediante atto
6 dicembre 1975, testualmente riprodotto, con la sola emenda di qualche errore
di stampa, nella memoria 2 maggio 1979, la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha spiegato intervento ponendo in luce che il datore di lavoro, il
quale, in applicazione dell'art. 2110, abbia corrisposto la retribuzione al
dipendente durante la sospensione provocata da infortunio pur non
professionale, potrebbe agire ex articolo 2043 cod. civ. nei confronti del
terzo responsabile senza giovarsi della surrogazione, attribuita ai soli
istituti assicuratori, dall'art. 1916, il cui contrasto con l'art. 3 non
sarebbe neppure ipotizzabile, così come non sembra ipotizzabile la violazione
dell'art. 24 in quanto al datore di lavoro viene, con il riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno, garantita anche la conseguente possibilità
di tutela in giudizio.
Alla pubblica
udienza del 16 maggio 1979 la difesa del Tozzi e l'Avvocatura generale dello
Stato hanno illustrato le già formulate conclusioni.
Considerato in diritto
1 - La
proposizione, svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che il datore
di lavoro sia legittimato a con. seguire dal terzo responsabile (della morte o)
dell'infortunio non professionale del lavoratore il risarcimento dei danni,
consecutivi alla perdita (definitiva o) temporanea delle prestazioni del
lavoratore, anche se ritenuta conforme a diritto, non é sufficiente a decretare
la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916
cod. civ. nei termini prospettati dal pretore di Milano, perché la
surrogazione, in detta norma prevista, comporta l'acquisizione (non importa se
autonoma o subordinata alla dichiarazione dell'assicuratore) dei diritti
vantati dall'assicurato danneggiato verso il terzo responsabile nei limiti - s'intende
- della indennità corrisposta, laddove il datore di lavoro mira ad ottenere iure
proprio ristoro dal sacrificio che il suo patrimonio ha sofferto per la
mancata utilizzazione delle energie di lavoro del dipendente.
Né la
ipotizzata declaratoria d'irrilevanza potrebbe trar conforto dal recente
mutamento di indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione inteso a
dire non risarcibile il danno sofferto, in dipendenza d'infortunio non
professionale, dal lavoratore, che ha continuato a percepire, durante il
periodo d'invalidità, l'intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, senza
lamentare altri pregiudizi, pur radicati nel rapporto di lavoro, che non siano
coperti dalla percetta retribuzione, perché il lavoratore, a differenza
dell'assicuratore, non fruisce di diritti, derivanti da un diverso rapporto, ma
mira ad addossare al terzo le conseguenze a lui pregiudizievoli della mancata o
imperfetta utilizzazione delle proprie energie di lavoro.
2. - La
prospettata questione, invece, si appaleserebbe irrilevante se si negasse la
inserzione del rapporto d'assuntoria nelle ferrovie in regime di concessione
nello schema di lavoro subordinato, disciplinato, per quel che ne interessa,
dall'art. 2110 cod. civ. (sussunzione postulata ma non verificata dal giudice a
quo). Sennonché la questione sulla corretta qualificazione del rapporto di
assuntoria é di tale consistenza da reputare priva di utilità la restituzione
degli atti al pretore di Milano, voltaché la natura, puntuale ma non esaustiva,
che é propria della cognizione del presupposto della rilevanza, non
consentirebbe di eliminare i relativi dubbi.
3. - Il
giudice a quo ha ravvisato la violazione dell'art. 3, di cui si rende
colpevole chi non estenda ai rapporti tra datore di lavoro e terzo responsabile
dell'infortunio non professionale del lavoratore il diritto di surrogazione,
riservato dall'art. 1916 all'assicuratore, nella pretermissione della identità
di posizione giuridica tra assicuratore che ha pagato l'indennità
all'assicurato responsabile del danno, e datore di lavoro, che ha corrisposto
la retribuzione al lavoratore, che ha sospeso le proprie prestazioni a seguito
di infortunio non professionale, provocato dal fatto ingiusto di un terzo.
Sennonché
l'art. 1883 del vigente codice civile, raccogliendo l'insegnamento di
autorevolissima dottrina, ha riservato la legittimazione a dar vita a contratti
di assicurazione alle imprese di assicurazione, esercitate da istituti di
diritto pubblico o da società per azioni con la osservanza di leggi speciali, e
tale riserva non consente, pur nella identità di elementi oggettivi,
strutturali e funzionali che si vedrà insussistente, di ravvisare parità di
posizioni tra istituti assicuratori e soggetti, che di tale qualità sian privi.
Questa diversità di posizioni riceve conferma proprio dall'art. 1916, il quale,
all'ultimo comma, statuisce che le relative disposizioni si applicano anche
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
4. - Ribaditi
poi i rilievi già svolti sub n. 1, sulla estraneità, alla soluzione
della questione di legittimità costituzionale, del riconoscimento, o no, al
datore di lavoro della legittimazione a conseguire dal terzo responsabile il
risarcimento del danno, provocatogli dalla mancata utilizzazione delle energie
di lavoro del dipendente, così come della irrisarcibilità in parte qua del
pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato, che abbia continuato a
percepire la retribuzione, é la funzione della surrogazione dell'assicuratore,
che non consente di ravvisare nella mancata sua estensione al datore di lavoro
violazione della regola della parità di trattamento di posizioni uguali.
L'assicurazione contro i danni fa dell'impresa, che la stipula, il garante in
via sussidiaria del danneggiato assicurato, e tale funzione spiega la
surrogazione dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennità, nei limiti
quantitativi di questa, nei diritti dell'assicurato danneggiato e, nel
contempo, il dovere, che su quest'ultimo grava, di non arrecare pregiudizio al
diritto di surrogazione che all'assicuratore compete.
L'art. 2110
non consente di ravvisare nel datore di lavoro, che continui a corrispondere la
retribuzione al lavoratore infortunato per cause non professionali, una sorta
di garante in via sussidiaria del lavoratore stesso perché la causa di tali
attribuzioni patrimoniali é pur sempre il rapporto di lavoro, che é sospeso e
non risolto.
Del che
somministra sicura conferma l'u1timo comma dell'art. 2110, il quale ammonisce
che il periodo di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, gravidanza o
puerperio, deve essere computato nell'anzianità di servizio.
Che infine il
primo comma dell'art. 2110 avverta che la retribuzione non sia dovuta per i
tempi di assenza del prestatore di lavoro le quante volte la legge stabilisce
forme equivalenti di previdenza e di assistenza, non giova ad istituire tra
queste e l'obbligo del datore di lavoro quella identità di natura giuridica in
difetto della quale non é lecito ipotizzare parità di posizioni tra datore di lavoro
e assicuratore contro i danni; il che é, tra l'altro, evidenziato, sul piano
esegetico, dall'aggettivo: "equivalenti", prudentemente adoperato dal
legislatore, e dal già menzionato ultimo comma dell'art. 2110.
5. - Per
riassumere e concludere: se il datore di lavoro, che - lo si ripete - é privo
dello status d'impresa di assicurazioni, corrisponde la retribuzione al
lavoratore infortunato perché ne é astretto dal contratto di lavoro liberamente
voluto e sospeso ma non sciolto, logica, ad un tempo economica e giuridica,
vuole che non possa indossare anche la veste del garante in via sussidiaria del
lavoratore stesso, in difetto della quale la identità di posizione tra datore
di lavoro e assicuratore contro i danni non sussiste, e il sospetto d'incostituzionalità
dell'art. 1916 per mancata previsione dell'ipotesi del datore di lavoro, che
osserva l'art. 2110, non può non giudicarsi infondato. Il quale giudizio
coinvolge la questione di costituzionalità in riferimento all'art. 24,
dappoiché la tutela giudiziale é assicurata ai soli diritti, previsti
nell'ordinamento sostanziale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 codice
civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la
ordinanza 18 dicembre 1974 del pretore di Milano.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.