SENTENZA
N. 49
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura civile
promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1974 dal tribunale di Lucca, nel
procedimento civile vertente tra Santucci Marina e Andreini Enny ed altri,
iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 185 del 9 luglio 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del procedimento civile promosso da Santucci Marina contro Andreini Enny
e Salani Riccardo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la
morte del proprio marito Quilici Assuero, il tribunale di Lucca, con ordinanza
del 20 dicembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 316
c.p.c., riguardante la disciplina del procedimento davanti al pretore e al
conciliatore.
Nell'ordinanza
si pone in rilievo che il difensore della parte attrice non aveva fornito al
Collegio gli elementi necessari per liquidare i danni morali e materiali dei
quali era stato richiesto il risarcimento e non aveva neppure provato l'età
della vittima.
In tale
situazione, secondo il giudice a quo, la domanda avrebbe dovuto essere respinta,
ma una simile decisione, formalmente ineccepibile, sarebbe stata iniqua nella
sostanza. Invero, in questi casi la disposizione denunziata accorda, al pretore
e al conciliatore, il potere di indicare alle parti in ogni momento le lacune
che ravvisa nell'istruzione assegnando un termine per provvedervi.
Tale potere
non compete però al tribunale e ciò si tradurrebbe, secondo quanto si assume
nell'ordinanza, in una lesione del diritto di difesa.
2. - Nel
giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 19 luglio
1975, le cui conclusioni si precisano nella richiesta di una declaratoria di
non fondatezza della questione sollevata.
Secondo
l'Avvocatura l'art. 316 c.p.c. troverebbe il suo fondamento nelle peculiari
caratteristiche dei procedimenti di competenza del pretore e del conciliatore e
non potrebbe ravvisarsi, nella mancata estensione della sua sfera di
applicabilità ai giudizi di competenza del tribunale, una violazione dell'art.
24, secondo comma, della Costituzione, poiché in essi il compiuto esercizio del
diritto di difesa sarebbe assicurato dalla presenza del difensore.
Considerato in diritto
1. - La Corte
é chiamata a decidere se sia o meno in contrasto con l'art. 24, secondo comma,
Cost. (per il quale "la difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento") l'art. 316 c.p.c., nella parte in cui non attribuisce
al tribunale il potere, riconosciuto al pretore e al conciliatore, "di
indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le
irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando
un termine per provvedervi".
Secondo il
giudice a quo, la mancata estensione dell'applicazione della norma
denunziata ai giudizi di competenza del tribunale si tradurrebbe in una lesione
del diritto di difesa "inteso come potere di esplicare quelle attività che
appaiono necessarie in relazione al riconoscimento di un diritto... senza limiti
o restrizioni.. che detto riconoscimento rendano concretamente illusorio".
2. -
L'assunto non può essere condiviso.
Poteri
attribuiti al conciliatore e al pretore dal citato art. 316 c.p.c. sono
certamente più ampi di quelli concessi al giudice collegiale, ma ciò non
comporta violazione del diritto di difesa poiché l'inapplicabilità di detta
disposizione ai procedimenti di competenza del tribunale non limita in alcun
modo il potere delle parti di agire in giudizio per la tutela delle proprie
ragioni e di assumere a tal fine tutte le iniziative consentite
dall'ordinamento, avvalendosi dell'effettiva assistenza di un difensore nello
svolgimento del processo.
Del resto,
come più volte é stato ribadito da questa Corte (sent. nn. 89 e 125 del 1972, 14 del 1973, 255 del 1974),
il principio sancito nell'art. 24, secondo comma, Cost., se esige che siano
assicurati lo scopo e la funzione dialettica del processo, non esclude che le
modalità dell'esercizio dell'attività difensiva delle parti possano essere
diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli
procedimenti.
Non va
dimenticato, peraltro, che anche nella disciplina dell'ordinario processo di
cognizione esistono norme, le quali prevedono un largo margine di "collaborazione"
tra il giudice e le parti, sia al fine dell'esatta determinazione del thema
decidendum (artt. 117 e 183, secondo comma, c.p.c.) sia allo scopo di
ovviare a difetti e lacune nell'attività difensiva delle parti (art. 182
c.p.c.).
Le differenze,
sotto tale aspetto, tra la disciplina dei procedimenti di competenza del
tribunale e quella dei giudizi innanzi al pretore e al conciliatore sono
pertanto meno sensibili di quanto il giudice a quo mostra di ritenere e
trovano comunque nel sistema razionale giustificazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 c.p.c.,
sollevata - in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione -
dal tribunale di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.