SENTENZA
N. 45
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile e
art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze
emesse l'8 novembre 1977 dal tribunale di Massa, nei procedimenti civili
vertenti tra la s.p.a. Rumianca e, rispettivamente, Alibani Presildo, Battaglia
Mario, Lucetti Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio,
iscritte ai nn. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con sei
ordinanze di identica motivazione, pronunciate l'8 novembre 1977 nelle
controversie di lavoro, promosse da Alibani Presildo, Battaglia Mario, Lucetti
Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio contro la
Rumianca s.p.a., notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 5 aprile 1978 (nn. 52 a 57/1978), il tribunale di Massa ha chiesto
alla Corte che decida se: 1 ) l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come
modificato dalla sentenza
n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della
Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai
dipendenti di un rapporto privato stabile; 2) l'art. 429 cod. proc. civ., comma
terzo, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente
più favorevole riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti
pecuniari quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione
anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 533
dell'11 agosto 1973.
Nessuna delle
parti si é costituita avanti la Corte, dinanzi alla quale ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 24 aprile 1978, in
cui l'Avvocatura generale dello Stato, poi comparsa all'udienza pubblica del 21
marzo 1979, ha, richiamando atti di intervento spiegato in altri precedenti,
concluso per la infondatezza della questione (rectius: delle questioni).
Considerato in diritto
1. - Sembra
al tribunale che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a
seguito della sentenza
n. 63 del 1966 della Corte, si ponga in contrasto con l'art. 3, dopo il
mutamento intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto
dei lavoratori.
Ma, tale
sospetto esternando, il giudice a quo tiene conto delle sentenze nn.
143/1969, 86/1971
e 115/1975,
e non anche della sentenza
n. 174/1972. e, soprattutto, omette di verificare se ai lavoratori attori e
al datore di lavoro convenuto riesca applicabile la legge n. 300 del 1970,
specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa,
all'art. 11 della legge n. 604 del 1966.
Pertanto si
impone la restituzione degli atti al tribunale affinché proceda alla valutazione
di rilevanza della questione, così come prospettata. Il quale provvedimento,
che con la presente sentenza si adotta, lascia ovviamente libero il giudice a
quo di conoscere del merito della domanda degli attori senza riproporre la
questione alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità,
sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di
illegittimità.
2. - Nel
prospettare la seconda questione, con cui coinvolge, in parte, l'art. 429,
comma terzo, cod. proc. civ. sub art. 1 legge n. 533 del 1973, il tribunale
premette che il "lavoratore suddetto avrà comunque diritto, nel
quinquennio precedente la notifica del ricorso, avvenuta il 22 gennaio 1976,
alla corresponsione della maggiorazione contributiva", ma la questione
deve giudicarsi manifestamente infondata, dappoiché la Corte l'ha dichiarata
non fondata con sentenze
nn. 13 e 161/1977
e manifestamente infondata con ordinanza n.
41/1978, né il giudice a quo adduce argomenti nuovi limitandosi ad
esprimere il dubbio di illegittimità sulla retroattività della rivalutazione
monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal "novellato" art. 429,
comma terzo, del codice di procedura civile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la
restituzione degli atti al tribunale di Massa, che, con ordinanze 8 novembre
1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come
modificato a seguito della sentenza 10 giugno
1966, n. 63 della Corte costituzionale;
2) dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata con le superiori
ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.