SENTENZA
N. 43
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1976 dal pretore
di Galatina nel procedimento civile vertente tra Mariano Michele e S.p.A.
Fedelcementi, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
Nella
controversia, introdotta da Mariano Michele con ricorso 11 giugno 1975,
proposto contro la s.p.a. Fedelcementi ed avente per oggetto il pagamento della
somma di lire 10 milioni per retribuzioni arretrate e indennità di fine
rapporto, la convenuta eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere
dall'attore ai sensi degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito
pretore di Galatina, dopo aver rilevato che la operatività della eccezione
sollevata dalla Fedelcementi non era impedita dal giuramento prestato
dall'attore sul fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la
prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, in
riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato non manifestamente infondata
con ordinanza 12-25 ottobre 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977 (ord. 684/1976).
Considerato in diritto
Nella
ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la convinzione che gli
artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui
consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il
rapporto di lavoro per effetto della sentenza 63/1966
di questa Corte, siano tuttora costituzionalmente illegittimi riguardo alla
materia del rapporto di lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che
le leggi 604/1966 e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del
lavoratore.
Senonché da
tale premessa il giudice a quo non trae l'unica conseguenza coerente di
negare ingresso alla eccezione della convenuta e di provvedere sul merito della
domanda e sceglie, per contro, la via dell'incidente di costituzionalità degli
articoli 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il
mezzo (l'ordinanza) e la sede (quella costituzionale) per far valere la sua
convinzione della parziale incostituzionalità delle norme impugnate.
É agevole
constatare la inammissibilità della questione per ciò che ne bis in idem:
la Corte non può riprendere in esame la questione di costituzionalità, già
definita con pronuncia di fondatezza rassegnata nella sentenza 63/1966.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.
4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal pretore di Galatina con la
ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.