SENTENZA
N. 42
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art 2948, n 4 del codice civile, promosso
con ordinanza emessa il 4 agosto 1976 dal pretore di Andria nel procedimento
civile vertente tra Attimonelli Giovanni ed altri e Consorzio autonomo guardie
campestri di Andria ed altri, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre
1976.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con atti
introduttivi separati ma successivamente riuniti Attimonelli Giovanni e altri
chiesero al pretore di Andria, nei confronti del Consorzio autonomo guardie
campestri di Andria, di cui sono dipendenti, il riconoscimento delle proprie
qualifiche in aderenza alle mansioni in concreto esplicate e le conseguenziali
differenze di retribuzione, nonché le retribuzioni mai percepite delle ore
lavorative quotidianamente svolte in più dell'orario di lavoro. Avendo il
Consorzio eccepito, tra l'altro, la prescrizione estintiva ex artt. 2946 e
2948, n. 4, cod. civ. dei crediti vantati dagli attori, l'adito giudice -
premesso che tra la sent. 63/1966
della Corte costituzionale e la sent. 1268/1976 delle Sezioni Unite della
Cassazione, la quale al fine di legittimare il maturarsi della prescrizione
quinquennale dei crediti di lavoro nel corso di rapporti di lavoro privato
stabili, aveva definito stabili i rapporti che, indipendentemente dal carattere
pubblico o privato dei medesimi, siano retti da disciplina che, sul piano
sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della loro risoluzione alla
sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale,
affidi al giudice la valutazione di tali circostanze e la possibilità di
rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (rimozione garantita a
stregua dell'art. 18 legge 300/1970 in guisa ben più incisiva di quella cui
detta rimozione sarebbe assicurata dall'art. 8 legge 604/1966) sarebbesi
scavato contrasto - trae (sebbene lo stesso giudice a quo si professi
consapevole della non vincolatività erga omnes della pronuncia delle
Sezioni unite) dal delineato contrasto convinzione per constatare che
"consentire il decorso prescrizionale dei crediti retributivi in pendenza
del rapporto di lavoro, così come voluto dall'art.2948, n. 4, cod. civ. nella
nuova lettura datagli dalla citata sentenza delle S.U. del 12 aprile 1976, n.
1268, rappresenti ipotesi non manifestamente infondata di illegittimità
costituzionale in relazione all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo
della irrinunciabilità di tali diritti. Donde la denuncia d'incostituzionalità
dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. in riferimento all'art. 3 Cost., mossa con la
ordinanza 4 agosto 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 10 novembre 1976 (ord. 690/1976).
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 29 novembre 1976, in cui,
richiamati atti di intervento in altri procedimenti, conclude per la
infondatezza della questione; conclusioni ribadite all'udienza pubblica del 21
marzo 1979.
Considerato in diritto
Con
l'assumere la non vincolatività giuridica della individuazione, effettuata
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, cui pur compete la funzione di
nomofilachia (art. 65 r.d. 12/1941), dei requisiti che fan stabili rapporti di
lavoro privato e giustificherebbe la decorrenza della prescrizione quinquennale
dei crediti di lavoratori nel corso di rapporti definiti stabili, il pretore di
Andria offre il miglior argomento a favore del giudizio di inammissibilità
della questione.
Questa Corte,
per dichiarare, con sent. 174/1972,
l'illegittimità dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro
24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private recepito
dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa decorrere il
termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il
pagamento venga effettuato, anche per i rapporti di lavoro non considerati
dalla legge 604/1966, e successive modificazioni (tra cui la legge 300/1970),
ha giudicato incontestabile l'analogia tra i rapporti di impiego pubblico,
estranei alla sent.
63/1966, e quei rapporti di impiego privato, per i quali "ricorra
l'applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda
(e cioè: legge 300/1970) deve considerarsi necessaria integrazione della prima
dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto
licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione
giuridica precedente fatta illegittimamente cessare".
Non compete a
questa Corte verificare se i giudici delle controversie intendano in senso
conforme alla legge la duplice condizione puntualizzata nella sent. 174/1972,
e, più specificamente, se sia da stimare "vera" la reintegrazione nel
posto di lavoro ove si neghi la esecutorietà forzata della sentenza, che tale
reintegrazione ordini, così come ben potrà il Parlamento approvare leggi che
pongano punti fermi nel tutt'altro che univoco contesto normativo in perpetuo
divenire; contesto di cui fan parte i dispositivi di pronunce di fondatezza di
questioni di legittimità costituzionale rese dalla Corte, nel senso fatto palese
dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla
intenzione espressa da questa Corte nelle motivazioni delle pronunce medesime.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,
del codice civile, così come sollevata dal pretore di Andria con l'ordinanza 4
agosto 1976, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.