Sentenza n. 42 del 1979
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SENTENZA N. 42

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 2948, n 4 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1976 dal pretore di Andria nel procedimento civile vertente tra Attimonelli Giovanni ed altri e Consorzio autonomo guardie campestri di Andria ed altri, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con atti introduttivi separati ma successivamente riuniti Attimonelli Giovanni e altri chiesero al pretore di Andria, nei confronti del Consorzio autonomo guardie campestri di Andria, di cui sono dipendenti, il riconoscimento delle proprie qualifiche in aderenza alle mansioni in concreto esplicate e le conseguenziali differenze di retribuzione, nonché le retribuzioni mai percepite delle ore lavorative quotidianamente svolte in più dell'orario di lavoro. Avendo il Consorzio eccepito, tra l'altro, la prescrizione estintiva ex artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. dei crediti vantati dagli attori, l'adito giudice - premesso che tra la sent. 63/1966 della Corte costituzionale e la sent. 1268/1976 delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale al fine di legittimare il maturarsi della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro nel corso di rapporti di lavoro privato stabili, aveva definito stabili i rapporti che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato dei medesimi, siano retti da disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della loro risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice la valutazione di tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (rimozione garantita a stregua dell'art. 18 legge 300/1970 in guisa ben più incisiva di quella cui detta rimozione sarebbe assicurata dall'art. 8 legge 604/1966) sarebbesi scavato contrasto - trae (sebbene lo stesso giudice a quo si professi consapevole della non vincolatività erga omnes della pronuncia delle Sezioni unite) dal delineato contrasto convinzione per constatare che "consentire il decorso prescrizionale dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro, così come voluto dall'art.2948, n. 4, cod. civ. nella nuova lettura datagli dalla citata sentenza delle S.U. del 12 aprile 1976, n. 1268, rappresenti ipotesi non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della irrinunciabilità di tali diritti. Donde la denuncia d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. in riferimento all'art. 3 Cost., mossa con la ordinanza 4 agosto 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 10 novembre 1976 (ord. 690/1976).

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 29 novembre 1976, in cui, richiamati atti di intervento in altri procedimenti, conclude per la infondatezza della questione; conclusioni ribadite all'udienza pubblica del 21 marzo 1979.

Considerato in diritto

Con l'assumere la non vincolatività giuridica della individuazione, effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, cui pur compete la funzione di nomofilachia (art. 65 r.d. 12/1941), dei requisiti che fan stabili rapporti di lavoro privato e giustificherebbe la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoratori nel corso di rapporti definiti stabili, il pretore di Andria offre il miglior argomento a favore del giudizio di inammissibilità della questione.

Questa Corte, per dichiarare, con sent. 174/1972, l'illegittimità dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private recepito dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 604/1966, e successive modificazioni (tra cui la legge 300/1970), ha giudicato incontestabile l'analogia tra i rapporti di impiego pubblico, estranei alla sent. 63/1966, e quei rapporti di impiego privato, per i quali "ricorra l'applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda (e cioè: legge 300/1970) deve considerarsi necessaria integrazione della prima dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica precedente fatta illegittimamente cessare".

Non compete a questa Corte verificare se i giudici delle controversie intendano in senso conforme alla legge la duplice condizione puntualizzata nella sent. 174/1972, e, più specificamente, se sia da stimare "vera" la reintegrazione nel posto di lavoro ove si neghi la esecutorietà forzata della sentenza, che tale reintegrazione ordini, così come ben potrà il Parlamento approvare leggi che pongano punti fermi nel tutt'altro che univoco contesto normativo in perpetuo divenire; contesto di cui fan parte i dispositivi di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità costituzionale rese dalla Corte, nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione espressa da questa Corte nelle motivazioni delle pronunce medesime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, così come sollevata dal pretore di Andria con l'ordinanza 4 agosto 1976, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.