ORDINANZA
N. 37
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 2
maggio 1973 dalla Corte di Appello di Venezia, nel procedimento civile vertente
tra l'INAM e Coppa Vittorio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con ordinanza 2 maggio 1973 (pervenuta nella Cancelleria di questa Corte il 9
maggio 1975) la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 57 legge 30 aprile 1969, n. 153 (il quale stabilisce che il
lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali non é assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a
favore degli istituti di previdenza e di assistenza, a meno che il giudizio
intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario),
limitatamente alla parte in cui esclude dal beneficio le controversie promosse
dal lavoratore nei confronti dell'INAM;
che nel
giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che questa Corte
restituisca gli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della
rilevanza o dichiari la questione non fondata;
considerato
che nel corso del presente giudizio é entrata in vigore la legge 11 agosto
1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie individuali di
lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie, il cui art. 9, sostituendo il testo originario dell'art. 152 d.
att. c.p.c. ha esteso l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle
spese processuali a tutti i giudizi previdenziali e, quindi, anche alle
controversie promosse nei confronti dell'I.N.A.M.;
che detto
art. 9, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della citata legge n. 533 del
1973, é applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in
vigore;
che pertanto,
come é posto in rilievo anche dall'Avvocatura dello stato, si rende necessario
restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla stregua della nuova
situazione normativa determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge
11 agosto 1973, n. 533, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel Palazzo della Consulta, il
5 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.