ORDINANZA
N. 36
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda
di sospensione - in data 9 gennaio 1979 - dell'esecuzione della decisione del
Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata
l'11 ottobre 1978, in relazione alla quale la Regione Sicilia ha sollevato
conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 18 dicembre 1978 e
depositato in cancelleria il 5 gennaio 1979 e iscritto al n. 2 del registro
1979.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri ;
udito nella
camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv.
Salvatore Villari, per la Regione ricorrente, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con atto notificato il 18 dicembre 1978, depositato nella Cancelleria della
Corte il 5 gennaio 1979 dall'avv. Salvatore Villari e iscritto al n. 2 del
registro conflitti 1979, il Presidente pro tempore della Regione
siciliana ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 134 Cost., 39 legge 11
marzo 1953, n. 87, e 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale, per conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato,
determinato dalla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 202
del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre 1978, pervenuta all'Assessorato
regionale per l'Industria il 19 ottobre 1978 con biglietto di Segreteria del
Consiglio di G. A. 13 ottobre 1978; che, con atto depositato nella Cancelleria
della Corte costituzionale il 9 gennaio 1979 dall'avv. Salvatore Villari, la
Regione ha chiesto annullarsi la decisione n. 202/1978 del C. G. A. e, nelle
more della decisione sul ricorso stesso, sospendere l'esecuzione almeno per la
nomina del Commissario ad acta, disposta con la decisione, e per gli obblighi
al medesimo additati;
che con
memoria 28 febbraio 1979 l'avv. Villari ha depositato lettera 2 febbraio 1979,
n. 8309, diretta dall'ESPI all'Assessorato regionale per l'Industria, nella
quale si elencano dati che rivelerebbero la complessità della situazione
contenziosa determinatasi a seguito della ripetuta decisione di inottemperanza,
impugnata con il ricorso;
che la
Presidenza del Consiglio si é costituita, contestando la ammissibilità del
ricorso e affermando, sul merito del medesimo, che i vizi della decisione n.
202/1978 e, più a monte, della decisione 10 dicembre 1976, n. 307, con cui il
C. G. A., in accoglimento del ricorso di alcuni dipendenti del Centro
Sperimentale per l'Industria della Cellulosa, aveva annullato la deliberazione,
con la quale l'Ente siciliano per la protezione industriale (ESPI), subentrato
al Centro, in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 1971, n.
5, ebbe a costituire, suddividendo in sottoruoli e disponendo l'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro in precedenza proprio di tali
dipendenti, sarebbonsi potuti far valere nei limiti e nei modi previsti dalle
leggi processuali, e che, pertanto, non sussiste materia di conflitto di
attribuzioni;
che i
difensori, nel corso della camera di consiglio del 5 aprile 1979, hanno svolto
i contrapposti punti di vista limitatamente alla domanda di sospensione
dell'esecuzione della decisione 202/1978 del Consiglio di Giustizia
Amministrativa;
considerato
che il dispositivo della decisione 27 giugno 11/ottobre 1978, n. 202, é nei
seguenti termini formulato: "ritenuto (come già dichiarato con la propria
decisione n. 240 dell'112-1977) l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al giudicato
nascente dalla decisione 10 dicembre 1976, n. 307, nomina il dott. Domenico
Piazza, direttore generale dell'Assessorato per l'Industria della Regione
siciliana, commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti entro
novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa
della presente decisione";
che con la
decisione 14 giugno - 1 dicembre 1977, n. 240, il Consiglio aveva dichiarato
l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 25
giugno - 10 dicembre 1976, n. 307, adottando i necessari provvedimenti entro
novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa
della decisione;
che, con la
decisione 25 giugno - 10 dicembre 1976, n.307, il Consiglio, in accoglimento
del ricorso proposto da alcuni dipendenti del soppresso Centro trasferiti
all'ESPI, ebbe ad annullare parzialmente la deliberazione 7 dicembre 1972, n.
442, con cui l'ESPI aveva disposto che il trattamento economico e normativo del
personale proveniente dal soppresso Centro continuasse ad essere regolato dal
contratto collettivo nazionale di categoria già al medesimo applicato durante
la dipendenza dal Centro, e non già dal contratto aziendale che regola i
rapporti dei dipendenti dell'ESPI;
che nella
istanza del 9 gennaio 1979 la Regione ha identificato le "gravi
ragioni", che giustificherebbero la sospensione dell'esecuzione, nel fatto
che "i provvedimenti imposti al Commissario ad acta sconvolgono
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente e nello stesso tempo pongono lo
stesso Commissario nell'ambigua posizione di essere chiamato a rispondere sia
nel caso in cui li adotti, sia nel caso in cui si astenga dall'osservanza
dell'obbligo impostogli dalla sentenza", e che, ove fosse esatta la prima
decisione del C. G. A., sul carattere (non interpretativo, ma) innovativo della
legge regionale n. 42 del 1977, dovrebbe applicarsi il contratto aziendale fino
alla entrata in vigore di tale legge e per il periodo successivo dovrebbe
riapplicarsi la contrattazione collettiva di origine;
che
l'eventuale esborso da parte dell'ESPI di retribuzioni, che la riforma della
decisione di merito potrebbe dire non dovute, non integra gli estremi delle
gravi ragioni, che sole giustificano la sospensione dell'esecuzione della
decisione n. 202/1978 del C. G. A., che é al centro del proposto conflitto, dal
momento che non sussista il necessario requisito della obiettiva impossibilità
della restituzione in pristino.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservata
ogni pronuncia sulla ammissibilità e sul merito del ricorso, spiegato con
l'atto 18 dicembre 1978, respinge la istanza di sospensione dell'esecuzione
della decisione 27 giugno - 11 ottobre 1978, n. 202, del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, proposta dalla Regione con atto 9
gennaio 1979.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.