ORDINANZA
N. 35
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, lett. c ed e della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale), promosso con
ordinanza emessa il 2 giugno 1977 dal pretore di Napoli, nel procedimento
penale a carico di Labella Alida, iscritta al n. 349 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28
settembre 1977.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che
il pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo
comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.9,
primo comma, lett. c ed e Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (nella parte in cui
richiede indiscriminatamente la preventiva concessione per tutti gli interventi
interni di manutenzione straordinaria e per tutte le modifiche interne).
Considerato
che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in
vigore la Legge 5 agosto 1978, n. 457 (recante norme per l'edilizia
residenziale), il cui art. 48, pur non abrogando espressamente la norma
denunziata, dispone testualmente: "Per gli interventi di manutenzione
straordinaria la concessione prevista dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, é
sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Per gli interventi
di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da
parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente
si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta
giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione
al sindaco del loro inizio. Per le istanze presentate prima dell'entrata in
vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da
tale data. La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497";
che pertanto
occorre restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla
stregua della nuova situazione normativa, se la questione sollevata sia ancora
rilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al pretore di Napoli.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.